MINISTERO delle FINANZE – Decreto ministeriale del 4 dicembre 2024

Criteri e modalità di rilascio della garanzia per l’inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie

Art. 1

Criteri e modalità di prestazione della garanzia

1. I soggetti non residenti in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo che intendono effettuare operazioni intracomunitarie e che adempiono gli obblighi IVA tramite un rappresentante fiscale, nominato ai sensi dell’art. 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prestano in favore dell’Agenzia delle entrate una garanzia sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o di fideiussione bancaria ovvero di polizza fideiussoria, rilasciate ai sensi dell’art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 e successive modifiche e integrazioni.

2. La garanzia di cui al comma 1 è prestata in favore del direttore pro-tempore della Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale per un valore massimale minimo di euro 50.000,00 ed è condizione necessaria per l’iscrizione della partita IVA del soggetto rappresentato nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (VIES).

3. La garanzia è consegnata, personalmente o tramite il rappresentante fiscale, alla Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate competente.

Art. 2

Durata della garanzia

1. La garanzia di cui all’art. 1 deve essere prestata per un periodo minimo di trentasei mesi a partire dalla data di consegna della garanzia stessa alla Direzione provinciale competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, la garanzia non deve essere rinnovata.

Art. 3

Regime transitorio

1. I soggetti di cui all’art. 1, comma 1, che, alla data di pubblicazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui all’art. 5 risultano già inclusi nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, adempiono, entro sessanta giorni, decorrenti dalla medesima data, agli obblighi di cui al presente decreto, a pena di esclusione dalla citata banca dati.

2. Ai fini di cui al comma 1, la garanzia è prestata per un periodo minimo di trentasei mesi a partire dalla data di consegna della garanzia stessa alla Direzione provinciale competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale.

3. Nel caso in cui è constatata la mancata prestazione della garanzia di cui all’art. 1, l’Agenzia delle entrate comunica al rappresentante fiscale del soggetto non residente, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata A/R, l’avvio della procedura di esclusione del soggetto rappresentato dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (VIES). Decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte del rappresentante fiscale, l’Agenzia delle entrate procede all’esclusione d’ufficio della partita IVA dalla citata banca dati.

Art. 4

Verifica degli adempimenti posti a carico del rappresentante fiscale

1. L’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, anche sulla base di protocolli d’intesa stipulati ai sensi dell’art. 2, comma 9, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, effettuano, congiuntamente, specifiche analisi del rischio mirate a individuare i rappresentanti fiscali di soggetti non residenti in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo operanti in ambito unionale che presentano degli indicatori di pericolosità in ordine al corretto adempimento degli obblighi di verifica della completezza e della veridicità dei documenti prodotti dal soggetto estero.

Art. 5

Definizione aspetti operativi

1. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, sono definite le modalità operative di attuazione degli articoli da 1 a 3.

Art. 6

Effetti finanziari

1. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.