PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Ordinanza n. 1115 del 6 dicembre 2024
Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 17 e 18 ottobre 2024 nel territorio dei Comuni di Castelfiorentino e di Certaldo della Città metropolitana di Firenze, dei Comuni di Campiglia Marittima, di Castagneto Carducci, di Cecina, di Sassetta e di Suvereto in Provincia di Livorno, dei Comuni di Pomarance e di Volterra in Provincia di Pisa e dei Comuni di Chiusdino, di Monteriggioni, di Siena e di Sovicille in Provincia di Siena
Art. 1
Raccordo tra la gestione commissariale di cui all’OCDPC n. 1112/2024 e il presente contesto emergenziale
1. Il Presidente della Regione Toscana, già Commissario delegato ai sensi dell’art. 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1112 del 22 novembre 2024, opera in qualità di Commissario delegato anche per il presente contesto emergenziale, assicurando il necessario raccordo tra le due gestioni.
2. A tal fine, si applicano integralmente, fino al termine di vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2024, le disposizioni di cui agli articoli da 1, comma 2, a 10 e all’art. 12 della citata OCDPC n. 1112/2024.
3. Conseguentemente, fermo restando quanto previsto al comma 2, i termini previsti dalla predetta OCDPC n. 1112/2024 sono aggiornati, in relazione al contesto emergenziale in rassegna, come segue:
i) i termini per la presentazione della rimodulazione del piano degli interventi urgenti di cui all’art. 1, comma 3, a valere sulle risorse di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2024, nonchè per la ricognizione degli ulteriori fabbisogni di cui all’art. 4, comma 1, decorrono dalla data di pubblicazione della presente ordinanza;
ii) l’obbligo di relazione trimestrale della rimodulazione del piano di cui alla lettera i) viene assolto secondo le modalità e le tempistiche indicate nell’art. 10.
Art. 2
Copertura finanziaria
1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d’urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede con le risorse autorizzate dalla delibera del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2024 in relazione al presente contesto emergenziale, che sono versate nella contabilità speciale già aperta ai sensi dell’art. 9, comma 2, della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1112 del 22 novembre 2024.
2. Considerata la sovrapposizione temporale degli eventi, ai fini della copertura finanziaria delle diverse tipologie di spesa individuate nella citata ordinanza n. 1112/2024, in occasione di rimodulazioni ed integrazioni del Piano degli interventi è possibile utilizzare indistintamente sia le risorse di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2024 sia quelle di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2024, nonchè le ulteriori risorse finanziarie che potranno essere rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 24, comma 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018.
Art. 3
Sospensione dei mutui
1. In ragione del grave disagio socio-economico derivante dall’evento calamitoso, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o nel caso dell’agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza come nel caso dei terreni agricoli, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’Accordo 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonchè il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l’intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 25 novembre 2025, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.