AGENZIA delle DOGANE – Circolare n. 777483 del 17 dicembre 2024

Circolare n. 16/2024 del 29/05/2024 “Modalità di compilazione della dichiarazione di transito e corretta gestione della procedura doganale” – Indicazioni integrative

Con la Circolare n. 16/2024 sono state fornite istruzioni operative, in conformità alla normativa unionale, per la corretta gestione degli adempimenti dichiarativi e procedurali richiesti nel regime del transito.

Con la presente, si forniscono ulteriori indicazioni al fine di dettagliare ed uniformare a livello nazionale le procedure per la presentazione delle domande ai fini dell’ottenimento delle autorizzazioni alla deroga dall’indicazione dell’identità e la nazionalità del mezzo di trasporto e alla dispensa dalla sigillatura (punti 2.2, 2.3, 3.1.1 e 3.1.2 della Circolare n. 16/2024).

Al riguardo, intendendo semplificare le formalità espletate dagli operatori economici per le fattispecie in trattazione, si precisa che se il richiedente è in possesso dell’autorizzazione AEOC o AEOF, il medesimo può presentare le domande allo stesso Ufficio che ha rilasciato l’autorizzazione sopra citata; alternativamente, tali istanze possono essere presentate all’ Ufficio delle Dogane competente sul luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità del richiedente ai fini doganali. Le istanze saranno formulate secondo le indicazioni contenute nella Circolare 16/2024.

L’Ufficio delle Dogane che riceve le istanze per la concessione delle autorizzazioni di cui trattasi, deve inviare una richiesta di consultazione (unitamente a copia della domanda) agli Uffici indicati nell’istanza quali Uffici doganali di partenza che, entro un termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della medesima, dovranno riscontrare la richiesta di informazioni, precisando:

– nell’eventualità di richiesta di esonero dall’indicazione dell’identità e la nazionalità del mezzo di trasporto, se presso i propri spazi sussiste una specifica situazione logistica (NOTA 1) che non consente al titolare del transito di fornire tali informazioni; nel caso di richiesta di esenzione dalla sigillatura, che la descrizione delle merci sarà dettagliatamente indicata nella dichiarazione di transito e/o nelle scritture del dichiarante, consentendo una facile identificazione delle medesime.

Se la procedura di consultazione permette di verificare la presenza dei requisiti previsti per le deroghe in trattazione, gli uffici doganali competenti adottano l’autorizzazione dandone notizia agli uffici doganali di partenza.

La semplificazione descritta non modifica le indicazioni già impartite e riferite ai requisiti ed alle caratteristiche delle autorizzazioni di cui alla circolare 16/2024 del 29 maggio 2024.

Le Direzioni Territoriali avranno cura di vigilare sulla corretta applicazione di quanto diusposto, non mancando di segnalare eventuali criticità applicative alla Scrivente.

Note:

(1) La normativa unionale non fornisce una definizione esatta di quale debba essere considerata una situazione logistica che impedisce di conoscere l’identità e la nazionalità del mezzo di trasporto al momento in cui le merci sono vincolate per il transito. La sussistenza di tale situazione andrà verificata caso per caso di concerto tra il titolare del transito e l’ufficio doganale di partenza, al fine di accertare se, nella pratica, la predetta condizione possa considerarsi applicabile