AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 262 del 17 dicembre 2024
Articolo 119, comma 8-quinquies, del TUIR e cessione a Poste Italiane S.p.A. della seconda, terza e quarta rata della detrazione spettante
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’Istante dichiara:
di aver effettuato, nel corso dell’anno 2022, «alcuni interventi per una spesa complessiva di euro 50.500,00 relativi al cosiddetto Superbonus»;
che a ottobre 2023 ha avviato «con Poste Italiane S.p.A. una trattativa finalizzata alla cessione» che si è conclusa ad aprile 2024 con la cessione di euro 41.662,50 corrispondenti «alla seconda, terza e quarta rata» della detrazione spettante mentre la prima rata pari ad euro 13.887,50 «non è stata oggetto né di cessione (in quanto Poste Italiane non acquisiva la rata del 2023) né di detrazione nella dichiarazione dei redditi anno di imposta 2022».
Tanto premesso, l’Istante chiede «come utilizzare il credito non ceduto e non fruito in dichiarazione dei redditi» pari ad euro 13.887,50.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene corretto indicare nella dichiarazione modello 730/2024, «l’importo in detrazione di euro 1.388,00 corrispondente alla prima rata di dieci e per la restante parte nei successivi nove anni».
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto Rilancio) convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni, ha introdotto specifiche disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020, spettante a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica, nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (c.d. Superbonus).
Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, mentre l’ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10. Per le spese sostenute nel 2022, la detrazione è ripartita «in quattro quote annuali di pari importo».
L’articolo 121 del medesimo decreto Rilancio stabilisce, inoltre, che i soggetti che sostengono spese per gli interventi indicati nel comma 2 del predetto articolo 121, in linea generale, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, o optare per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare.
L’articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11 convertito con modificazioni, dalla legge del 11 aprile 2023, n. 38, ha introdotto nel citato articolo 119, il comma 8quinquies secondo cui: «Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023. L’opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023. L’opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi».
Al riguardo, la relazione tecnica (AC 889AR) all’articolo 2, comma 3sexies, del citato decreto-legge n. 11 del 2023 in esame precisa che «La disposizione di cui all’articolo 2 comma 3sexies, cpv. 8quinquies prevede che, nell’ambito della disciplina sulla detrazione di cui all’art. 119 del DL 34/2020 (c.d. superbonus) per le spese sostenute nel 2022, il beneficio fiscale può essere ripartito in dieci anni in luogo degli attuali quattro anni a partire dal periodo d’imposta 2023. Si prevede, inoltre, che l’opzione, irrevocabile, sia esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023 e a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non sia indicata nella relativa dichiarazione dei redditi…»
Peraltro, la circolare del 13 giugno 2023, n. 13/E (paragrafo 1.5) ha chiarito che «La ripartizione su un periodo più ampio ha la finalità di agevolare la fruizione della detrazione, evitando possibili situazioni di ”incapienza fiscale” (nelle quali l’imposta lorda è inferiore all’ammontare della detrazione in questione). L’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023 ed è irrevocabile. La predetta opzione è esercitabile a condizione che la spesa relativa al periodo d’imposta 2022, per la quale, secondo le regole ordinarie, il contribuente avrebbe dovuto fruire della prima delle quattro quote di detrazione di pari importo, non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi (modello dichiarativo 730/2023 o Redditi 2023)».
In sostanza, dunque, possono esercitare l’opzione di cui al citato articolo 2 i contribuenti che scelgono di non indicare nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2022 la spesa sostenuta in tale anno con l’effetto che l’intera detrazione spettante è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Ciò in linea con la ratio della disposizione, volta a consentire la ripartizione della detrazione su un periodo più ampio (10 anni in luogo dei 4 previsti per le spese sostenute nel 2022) e non, invece, la ripartizione della singola quota annuale della detrazione.
La predetta opzione, pertanto, non può essere, invece, esercitata nell’ipotesi in cui, pur non essendo stata indicata nella dichiarazione dei redditi la prima rata della detrazione spettante, sia stata effettuata la cessione delle rate residue relative alle spese sostenute nell’anno 2022.
Nel caso di specie, pertanto, l’Istante non può optare per la predetta ripartizione della detrazione in dieci quote annuali ma può presentare il Modello redditi persone fisiche integrativo del modello 730/2023, indicando, per intero, la prima rata della detrazione pari ad euro 13.887,50.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto e non implica un giudizio in merito alla conformità degli interventi realizzati alle normative urbanistiche, nonché alla qualificazione e quantificazione delle spese sostenute, su cui rimane fermo ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria.