CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 30750 depositata il 29 novembre 2024

Lavoro – Azione di regresso – Rimborso prestazioni economiche erogate in favore di lavoratore che aveva subito infortunio sul lavoro – Violazione specifiche norme antinfortunistiche – Rigetto

Ritenuto che

Con ricorso innanzi al tribunale di Vicenza l’INAIL proponeva azione di regresso nei confronti della società G., del suo legale rappresentante e del fratello socio, al fine di ottenere rimborso delle prestazioni economiche erogate in favore di lavoratore che aveva subito infortunio sul lavoro.

A fondamento della domanda l’istituto ha allegato la violazione di specifiche norme antinfortunistiche, come accertato nel corso del procedimento penale promosso nei confronti dei responsabili predetti.

I convenuti si costituivano in giudizio chiedendo di essere autorizzati a chiamare in causa a titolo di manleva la compagnia assicuratrice, che si costituiva sollevando eccezioni di vario tipo.

La sentenza del tribunale (che accertava la responsabilità di tutti i convenuti ed accoglieva la domanda di regresso, respingendo invece la domanda di manleva nei confronti della compagnia assicuratrice chiamata in causa) veniva confermata solo parzialmente dalla corte d’appello di Venezia, che escludeva la responsabilità del legale rappresentante della società (in virtù della delega in materia di sicurezza del lavoro rilasciata in favore del fratello, che veniva invece ritenuto responsabile) e riteneva invece che l’assicurazione era tenuta a manlevare le parti.

La sentenza veniva notificata dal difensore dell’INAIL a tutte le parti in causa, ivi inclusi i procuratori della compagnia assicuratrice.

Avverso tale sentenza la compagnia assicuratrice proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui resisteva l’INAIl con controricorso, restando le altre parti intimate.

Il consigliere delegato alla trattazione della causa ex art. 380 bis c.p.c. proponeva dichiararsi inammissibile il ricorso per tardività.

A seguito di richiesta di decisione presentata dall’Assicurazione nei confronti della proposta di definizione anticipata del presente giudizio, veniva fissata l’odierna adunanza camerale, nella quale il collegio riservava il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.

Considerato che

Il ricorso è inammissibile per mancato rispetto del termine di legge per la sua presentazione: invero, la sentenza è stata notificata con messaggio di posta elettronica certificata diretta anche ai procuratori della ricorrente in data 5 ottobre 2021, mentre solo il 10 dicembre 2021 è stato notificato il ricorso, quindi oltre il termine di 60 giorni previsto dagli articoli 326 e 327 c.p.c.

Il motivo di opposizione alla proposta di definizione agevolata è del resto privo di pregio, basandosi essenzialmente sull’inapplicabilità a cause scindibili, come quella in questione, del principio di unitarietà del termine per impugnare affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, Cass. n. 16687/23 e 16141/22), laddove nel caso il termine breve operante per l’impugnazione è quello che decorre dalla notifica della sentenza fatta direttamente ai procuratori della parte poi ricorrente.

Spese secondo soccombenza.

Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta non accettata, ai sensi dell’art. 380 bis, ult. co., c.p.c. deve applicarsi l’art. 96, co.3 e 4 c.p.c. contenendo l’art. 380 bis, ult. co. c.p.c. una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte e di una ulteriore somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, secondo quanto statuito da questa Corte a sezioni unite (Cass. S.U. 27195 e 27433 del 2023, Cass. 27947/23).

Parte ricorrente va dunque condannata a pagare una somma equitativamente determinata in €4000 in favore di parte resistente, e di una ulteriore somma di €4000 in favore della Cassa delle Ammende.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidate in €8000 per compensi, €200 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore del controricorrente;

condanna parte ricorrente a pagare a parte resistente l’ulteriore somma di €4000;

condanna parte ricorrente a pagare €4000 in favore della Cassa delle Ammende;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.