La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sezione VIII, con la sentenza depositata il 5 dicembre 2024 nella causa C-680/23, intervenendo in tema di decadenza del rimborso IVA, ha statuito il seguente principio di diritto secondo cui ” L’articolo 183, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che:

non osta a una normativa nazionale la quale prevede che, quando un soggetto passivo cessa la propria attività economica, tale soggetto passivo non possa riportare ad un periodo successivo un’eccedenza di imposta sul valore aggiunto dichiarata al momento di tale cessazione di attività e possa recuperare tale importo solo chiedendone il rimborso entro un termine di dodici mesi a decorrere dalla data di detta cessazione dell’attività, purché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività. 

La vicenda ha riguardato una società portoghese che aveva cessato l’attività e dopo aver ripreso l’attività ha detratto tale credito IVA. L’amministrazione tributaria ha negato la detrazione di detto credito IVA, con la motivazione che la Modexel avrebbe dovuto chiederne il rimborso entro dodici mesi dalla data della cessazione della sua attività economica e che, non avendo la Modexel presentato tale domanda, l’importo in questione era perduto. Avverso tale decisione la società portoghese impugnava l’atto dell’amministrazione tributaria ha proposto ricorso dinanzi Tribunale amministrativo e tributario. Il giudice adito decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le  questioni pregiudiziali.

I giudici unionali hanno ricordato come sia costantemente affermato che “… il diritto dei soggetti passivi di detrarre dall’IVA di cui sono debitori l’IVA dovuta o assolta a monte per i beni acquistati e per i servizi loro prestati costituisce un principio fondamentale del sistema comune dell’IVA istituito dalla normativa dell’Unione (sentenza del 6 ottobre 2022, Vittamed technologijos, C‑293/21, EU:C:2022:763, punto 38 e giurisprudenza citata).

(…)      Il regime delle detrazioni è inteso a esonerare interamente il soggetto passivo dall’onere dell’IVA dovuta o assolta nell’ambito di tutte le sue attività economiche. Il sistema comune dell’IVA garantisce, di conseguenza, la neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di dette attività, purché queste, in linea di principio, siano di per sé soggette all’IVA (sentenza del 6 ottobre 2022, Vittamed technologijos, C‑293/21, EU:C:2022:763, punto 39 e giurisprudenza citata).

(…)      Come ripetutamente sottolineato dalla Corte, ne risulta che il diritto alla detrazione costituisce parte integrante del meccanismo dell’IVA e, in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni. In particolare, tale diritto va esercitato immediatamente per tutte le imposte che hanno gravato le operazioni effettuate a monte (sentenza del 6 ottobre 2022, Vittamed technologijos, C‑293/21, EU:C:2022:763, punto 40 e giurisprudenza citata).

(…)     Ai sensi dell’articolo 179, primo comma, della direttiva IVA, il soggetto passivo opera la detrazione globalmente, sottraendo dall’importo dell’imposta dovuta per un periodo d’imposta l’ammontare dell’IVA per la quale il diritto a detrazione è sorto, nello stesso periodo, ed è esercitato.

(…)    L’articolo 183, primo comma, di tale direttiva precisa che, qualora, per un periodo d’imposta, l’importo delle detrazioni superi quello dell’IVA dovuta, gli Stati membri possono far riportare l’eccedenza al periodo successivo o procedere al rimborso. “

Inoltre, nella sentenza in commento, i giudici hanno rammentato che “… è l’esistenza di un’attività economica a giustificare la qualifica di soggetto passivo, a cui viene riconosciuto, dalla direttiva IVA, il diritto a detrazione (v., per analogia, sentenza del 3 marzo 2005, Fini H, C‑32/03, EU:C:2005:128, punto 19). Infatti, per poter beneficiare di tale diritto, occorre, in particolare, che l’interessato sia un «soggetto passivo» ai sensi di tale direttiva (v., in tal senso, sentenza del 21 marzo 2018, Volkswagen, C‑533/16, EU:C:2018:204, punto 41 e giurisprudenza citata).

(…)      Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva IVA, si considera «soggetto passivo» chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività. In forza dell’articolo 213, paragrafo 1, della direttiva IVA, il soggetto passivo deve dichiarare la cessazione della sua attività economica all’autorità tributaria, la quale deve allora invalidare il numero di identificazione IVA attribuito a tale soggetto passivo, conformemente all’articolo 23, lettera a), del regolamento n. 904/2010. “

Per i giudici della UE “… un operatore che cessa la sua attività economica cessa anche di essere soggetto all’IVA. La perdita dello status di «soggetto passivo» da parte di un operatore per effetto della cessazione di attività implica la mancanza della continuità dei periodi d’imposta che impone l’articolo 183, primo comma, della direttiva IVA, dal momento che non esiste, per tale operatore, né un periodo successivo, ai sensi di tale disposizione né, supponendo che detto operatore riprenda un’attività economica, periodi precedenti, poiché quest’ultima attività sarà nuova.

(…)      Ne consegue che, sebbene l’articolo 183, primo comma, della direttiva IVA consenta il riporto di un’eccedenza di IVA a vari periodi d’imposta successivi a quello in cui tale eccedenza è stata generata, la cessazione dell’attività economica del soggetto passivo interessato ha come conseguenza che non esiste un periodo successivo, ai sensi dell’articolo 183, primo comma, della direttiva IVA, al quale detta eccedenza può essere riportata. 

(…)

se è pur vero che gli Stati membri dispongono di una certa libertà di manovra nello stabilire le modalità di cui all’articolo 183 della direttiva IVA, dette modalità non devono ledere il principio della neutralità fiscale, gravando il soggetto passivo, in tutto o in parte, dell’onere di tale imposta (sentenza del 12 maggio 2021, technoRent International e a., C‑844/19, EU:C:2021:378, punto 37 e giurisprudenza citata).

(…)      In particolare, dette modalità devono consentire al soggetto passivo di recuperare, in condizioni adeguate, la totalità del credito risultante da tale eccedenza di IVA, il che implica che il rimborso sia effettuato, entro un termine ragionevole, mediante pagamento in denaro liquido o con modalità equivalenti, e che, in ogni caso, il sistema di rimborso adottato non debba far correre alcun rischio finanziario al soggetto passivo (sentenza del 12 maggio 2021, technoRent International e a., C‑844/19, EU:C:2021:378, punto 38 e giurisprudenza citata).

(…) Pertanto, un termine di decadenza la cui scadenza porti a sanzionare il contribuente non sufficientemente diligente che abbia omesso di reclamare il rimborso dell’IVA, privandolo del diritto a tale rimborso, non può essere considerato incompatibile con il regime istituito dalla direttiva IVA purché, per un verso, tale termine si applichi allo stesso modo ai diritti analoghi in materia fiscale fondati sul diritto interno e a quelli fondati sul diritto dell’Unione (principio di equivalenza) e, per altro verso, non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto al rimborso dell’IVA (principio di effettività) (v., per analogia, sentenza del 12 settembre 2024, NARE-BG, C‑429/23, EU:C:2024:742, punto 52). “

Alla luce dei sopra ricordati precedenti e principi i giudici unionali concludono affermando che l’articolo 183, primo comma, della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale la quale prevede che, quando un soggetto passivo cessa la propria attività economica, tale soggetto passivo non possa riportare ad un periodo successivo un’eccedenza di IVA dichiarata al momento di tale cessazione di attività e possa recuperare tale importo solo chiedendone il rimborso entro un termine di dodici mesi a decorrere dalla data di detta cessazione dell’attività, purché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività.”