AGENZIA delle DOGANE – Circolare n. 27 del  18 dicembre 2024

D.Lgs. 26 settembre 2024, n.141 – «Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi» – Esportazione temporanea (articolo 72)

Premessa

La presente circolare intende fornire chiarimenti relativi al regime di esportazione temporanea e alla successiva reintroduzione in franchigia, ai sensi di quanto disposto dalla normativa unionale e dal D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141 (di seguito DNC).

Per esportazione temporanea, si intende l’esportazione di merci unionali che sono destinate, in un tempo successivo, alla reintroduzione nel territorio doganale dell’Unione. La stessa si applica quando non sia possibile ricorrere ad altri strumenti, come ad esempio il Carnet ATA.

A differenza dell’importazione temporanea, le cui casistiche sono disciplinate dal regime dell’ammissione temporanea previsto dal diritto unionale, il CDU non prevede uno specifico istituto volto a disciplinare l’ipotesi di merci destinate ad essere esportate per poi tornare nel territorio dell’Unione nello stesso stato in cui erano state esportate, fatto salvo il normale deterioramento derivante dall’uso.

Per l’esportazione temporanea è, pertanto, necessario fare riferimento alle regole che disciplinano l’esportazione e la successiva reintroduzione in franchigia.

La presente circolare richiama quanto previsto dall’art. 72 D.lgs 141/2024 e dalle seguenti disposizioni unionali:

– artt. 203 e 204 Regolamento (UE) n. 952/2013 (CDU);

– artt. 158, 159, 160 del Regolamento delegato (UE) 2015/2446;

– artt. 253, 254, 255 e 256 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

  1. ESPORTAZIONE TEMPORANEA

L’articolo 72 delle disposizioni complementari ha previsto, in linea con l’abrogato TULD, un procedimento autorizzatorio, finalizzato a facilitare le operazioni di esportazione temporanea e la successiva reintroduzione in franchigia.

Come già evidenziato nella circolare 20/2024, l’art. 72 permette, in aggiunta agli strumenti unionali, di effettuare la temporanea esportazione dei beni e la reimportazione degli stessi in maniera semplificata, richiedendo un’autorizzazione preventiva all’ufficio competente per l’esportazione, in modo da agevolare la successiva reimportazione. Difatti, il rilascio dell’autorizzazione consente di identificare con precisione le merci in esportazione, al fine di facilitare e velocizzare la successiva reimportazione nel territorio unionale.

Al riguardo, si precisa che l’elenco dei prodotti e delle finalità indicate al comma 1 dell’articolo 72, è meramente indicativo e non esaustivo, in quanto l’art. 203 CDU non limita l’applicazione dell’istituto della reintroduzione in franchigia a specifiche tipologie di merci.

In base all’articolo 253 RE, all’atto della registrazione della dichiarazione di importazione di merci in reintroduzione, l’operatore deve fornire specifiche informazioni alla dogana. Al paragrafo 2 il predetto articolo 253 individua una pluralità di documenti, alternativi fra loro, mediante i quali l’operatore può fornire le informazioni di cui al paragrafo 1.

Inoltre, ai sensi del successivo paragrafo 3, è prevista un’ulteriore semplificazione, in base alla quale l’operatore non è tenuto a fornire alcuno dei documenti previsti dal paragrafo 2 nel caso in cui le informazioni relative alle merci in reintroduzione sono già nella disponibilità della dogana.

Si precisa che, nel caso in cui le merci unionali temporaneamente esportate hanno lasciato il territorio dell’Unione ma non sono più destinate ad essere reimportate, non sarà necessario effettuare alcuna procedura doganale, non essendo stato riproposto nelle DNC l’art. 211 T.U.L.D. che regolamentava la fattispecie sopracitata.

Resta inteso che la mancata attivazione del procedimento autorizzativo previsto dall’articolo 72 non osta alla richiesta di reintroduzione in franchigia ai sensi degli articoli 203 e 204 CDU. Il procedimento di cui all’art. 72 delle DNC deve, quindi, essere inteso come ulteriore semplificazione a disposizione degli operatori che integra quanto già previsto dalla normativa unionale.

2.Procedimento autorizzatorio

Prima di procedere con la registrazione della dichiarazione di esportazione, l’operatore presenta istanza alla Dogana di esportazione (NOTA 1) allegando l’elenco dettagliato delle merci da esportare temporaneamente e che formeranno oggetto della dichiarazione di esportazione.

La dogana di esportazione dovrà verificare l’istanza e gli eventuali documenti allegati e potrà richiedere, se del caso, un’integrazione documentale all’operatore con particolare riferimento ai mezzi di identificazione delle merci (numeri di serie, targhe, foto, descrizioni ecc.).

Al termine della verifica, la Dogana rilascerà l’autorizzazione all’esportazione da intendersi unicamente quale validazione degli elementi identificativi delle merci ai fini della loro successiva reintroduzione.

Nell’istanza, l’operatore avrà cura di indicare, ove necessario, le circostanze particolari che giustificano il superamento dei 3 anni previsti, di norma, dall’articolo 203 CDU per la reintroduzione in franchigia.

Al riguardo, si precisa che è possibile, in seguito al rilascio dell’autorizzazione, richiedere un’ulteriore proroga di tale termine ove sopraggiungano ulteriori circostanze particolari, da indicare nella richiesta di proroga. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la proroga potrà essere richiesta in caso di prolungamento di contratti già esistenti o di nuovi contratti che prevedano, ad esempio, l’impiego dei macchinari in esportazione temporanea.

Ricevuta l’autorizzazione, l’operatore potrà procedere con l’esportazione delle merci, avendo cura di indicare con l’apposito codice regime (23).

Nell’ipotesi in cui l’operatore prevede che la reintroduzione in franchigia debba avvenire presso una dogana diversa da quella dove ha effettuato l’esportazione temporanea, potrà essere presentata alla Dogana di esportazione, oltre all’istanza per l’autorizzazione sopra citata, anche la richiesta di rilascio del bollettino INF 3 di cui all’art. 255 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Si richiama quanto disposto dal Regolamento di Esecuzione in merito alla possibilità per l’esportatore – nel caso in cui preveda di reintrodurre le merci attraverso più Uffici doganali, di chiedere il rilascio di più bollettini INF 3 a copertura delle diverse parti del quantitativo totale delle merci esportate.

Il bollettino INF 3 potrà essere presentato al momento della reintroduzione per semplificare il successivo controllo doganale.

Le Direzioni Territoriali vigileranno sull’uniforme applicazione della presente circolare presso gli Uffici dipendenti. In applicazione della Direttiva del Direttore dell’Agenzia prot. n. 612382/RU del 2 ottobre 2024, eventuali difficoltà incontrate nella sua applicazione saranno tempestivamente segnalate alla scrivente Direzione.

Note:

(1) Secondo il modello allegato alla presente circolare.

Allegato

(testo dell’allegato)