Corte di Cassazione, sezione III, ordinanza n. 30638 depositata il 28 novembre 2024
iscrizione ipotecaria – risarcimento
FATTI DI CAUSA
1. Il Giudice di pace di Cropani, in accoglimento della domanda proposta da T.L. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate- Riscossione (AdER), quale ente successore di Equitalia Nord s.p.a., dichiarò illegittima l’iscrizione ipotecaria effettuata sui suoi terreni siti in Cropani per un debito fiscale di poco più di 2.000 Euro.
2. Passata in giudicato questa pronuncia, T.L. adì nuovamente il Giudice di pace di Cropani chiedendo la condanna dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali derivatigli dall’illegittima iscrizione
A fondamento della pretesa risarcitoria relativa ai pregiudizi patrimoniali dedusse, in particolare, che, per effetto dell’iscrizione ipotecaria, era stata respinta la sua istanza di concessione di un mutuo di Euro 90.000 rivolta alla Finanziaria M. e allegò il documento (la lettera del 25 giugno 2006 dell’Ufficio Istruttoria di questo ente) contenente il diniego di accesso al credito, motivato con il rilievo che
«Dalle visure presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Catanzaro è[ra] risultata iscrizione pregiudizievole di ipoteca giudiziale sull’immobile offerto in garanzia».
3. Il Giudice di pace di Cropani accolse la domanda e condannò l’Agenzia delle Entrate-Riscossione a pagare a T.L., a titolo di risarcimento del danno, la somma di Euro 4.000,00, equitativamente liquidata.
4. Il Tribunale di Catanzaro ha accolto l’appello della Agenzia convenuta e ha rigettato la domanda risarcitoria di T.L., sul rilievo che, posta la sussistenza dell’evento dannoso (l’illegittima iscrizione di ipoteca), tuttavia il pregiudizio risarcibile non era in re ipsa ma incombeva sul danneggiato l’onere di provare le conseguenze dannose del detto evento, nella fattispecie non dimostrate.
In particolare, sotto il profilo del danno non patrimoniale, il giudice d’appello ha rilevato che non era stata data la prova della lesione di interessi costituzionalmente garantiti e che, sotto tale profilo, non erano risarcibili semplici disagi, fastidi o disappunti.
Invece, sotto il profilo del danno patrimoniale, il Tribunale ha osservato che l’attore si era limitato «ad asserire» (pag.8 della sentenza impugnata) che a causa dell’illegittima iscrizione ipotecaria gli era stato negato l’accesso al credito, la cui richiesta era stata rigettata dalla Finanziaria M..
Esclusa, dunque, la prova di conseguenze dannose risarcibili non patrimoniali e patrimoniali, doveva ritenersi illegittimo il ricorso al criterio equitativo effettuato dal primo giudice, criterio che presuppone pur sempre la prova della sussistenza del danno e l’impossibilità o particolare difficoltà di provarne l’ammontare.
5. Ha proposto ricorso per cassazione T.L., sulla base di un unico, composito motivo.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha depositato “atto di costituzione” al solo fine della partecipazione all’eventuale udienza di discussione della causa, ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ..
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ..
Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte. Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico, composito motivo di ricorso vengono articolate tre censure.
Il ricorrente lamenta, in sintesi, che il Tribunale abbia reputato non assolto, da parte sua, l’onere di provare le conseguenze dannose dell’iscrizione ipotecaria pregiudizievole, omettendo di considerare che egli, al contrario, lungi dall’affermare la natura in re ipsa del danno lamentato, aveva ritualmente e tempestivamente depositato, in funzione di prova delle conseguenze dannose patrimoniali, il documento (la lettera del 25 giugno 2006) contenente il diniego di accesso al mutuo ipotecario comunicatogli dalla Finanziaria M..
Con tale statuizione la Corte d’appello sarebbe incorsa sia nel vizio di motivazione costituzionalmente rilevante, sia in quello di omesso esame di un fatto storico decisivo risultante dagli atti processuali, sia, infine, nella violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ..
Il ricorrente censura, poi, specificamente, la statuizione di rigetto della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, sull’assunto che l’illegittima iscrizione ipotecaria avrebbe implicato la lesione dei diritti «al buon nome, alla riservatezza e immagine, nonché alla disponibilità della proprietà privata» (pag.15 del ricorso), tutti di rilievo costituzionale.
1.1. Il motivo di ricorso è fondato, nei circoscritti limiti che si vanno a precisare.
1.1.a Inammissibile è la censura relativa alla statuizione di rigetto del capo di domanda avente ad oggetto il risarcimento dei danni non patrimoniali, la quale attinge il motivato giudizio di merito, formulato sulla base di corrette premesse in iure, circa la mancata prova, nella fattispecie, dell’eventuale lesione di interessi costituzionalmente
1.1.b Per quanto invece concerne la statuizione di rigetto del capo di domanda relativa al risarcimento del danno patrimoniale, sono infondate le censure con cui si denuncia il vizio di motivazione e la violazione dell’art. 116 proc. civ.: la prima, perché la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcuna delle gravi lacune (totale mancanza, mera apparenza, irriducibile contraddittorietà, perplessità ed obiettiva incomprensibilità) che sole consentono, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., il sindacato di legittimità della motivazione della sentenza di merito (Cass., Sez. Un., 7/04/2014, nn. 8053 e 8054; tra le successive conformi, v., ex multis, Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass. 03/03/2022, n. 7090); la seconda, perché non è stato disatteso il principio di libera valutazione della prova in assenza di una deroga normativamente prevista, né, all’opposto, è stata valutata secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (Cass. 10/06/2016, n. 11892; Cass. 19/04/2021, n. 10253).
1.1.c È fondata, invece – e sotto tale circoscritto profilo il motivo di ricorso deve essere accolto –, la censura di omesso esame di fatto discusso e decisivo.
Premesso che tra le conseguenze dannose risarcibili (il danno-conseguenza) dell’evento dannoso (danno-evento) consistente nell’illegittima iscrizione ipotecaria si colloca sia la difficoltà o l’impossibilità di negoziazione del bene ipotecato sia la difficoltà o l’impossibilità di accesso al credito (Cass. 13/12/2021, n. 39441), nella vicenda in esame il ricorrente aveva allegato conseguenze del secondo tipo, non solo deducendo che la Finanziaria M. aveva respinto la sua richiesta di concessione di mutuo ipotecario, ma anche producendo, in funzione di prova documentale, la lettera del 25 giugno 2006 con cui l’Ufficio Istruttoria del predetto ente finanziario aveva espressamente motivato il proprio diniego, facendo riferimento al carattere ostativo dell’iscrizione ipotecaria gravante sui suoi beni immobili.
Nell’affermare che il ricorrente si era limitato «ad asserire» (pag.8 della sentenza impugnata) che a causa dell’illegittima iscrizione ipotecaria gli era stato negato l’accesso al credito, il Tribunale di Catanzaro ha mostrato di non tenere in alcuna considerazione il documento ritualmente depositato in cui era rappresentato il fatto storico del rigetto dell’istanza di mutuo da parte dell’istituto finanziario. La statuizione di rigetto del capo di domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno patrimoniale è, dunque, illegittima perché emessa senza il previo apprezzamento dell’inferenza probatoria del predetto documento, di cui si è indebitamente omesso l’esame: il giudice del merito, infatti, era libero di attribuire o meno tale inferenza probatoria, ma avrebbe dovuto prendere in considerazione il documento, motivando sul perché esso fosse o non fosse idoneo a dimostrare il fatto in esso rappresentato e quindi il pregiudizio allegato come conseguenza dell’illegittima iscrizione ipotecaria.
Invece, il giudizio di merito circa la mancata prova delle conseguenze dannose patrimoniali risarcibili è stato emesso senza il previo necessario motivato apprezzamento del fatto storico rappresentato dalla prova documentale ritualmente prodotta; questa circostanza rende viziato il predetto giudizio ed illegittima la statuizione impugnata; al riguardo, è appena il caso di precisare che non viene in considerazione il mero omesso esame di un elemento istruttorio consistente della prova documentale precostituita (il quale, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, non è sindacabile ai sensi dell’art. 360 n. 5 cd proc. civ., purché il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice: da ultimo, ex plurimis, sulla scia di Cass., Sez. Un., n. 8053 del 2014, v. Cass.20/06/2024, n. 17005), bensì proprio quello del fatto storico decisivo in essa rappresentato.
In accoglimento, nei sensi di cui in motivazione, del ricorso proposto da T.L., la sentenza impugnata deve essere pertanto cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio al Tribunale di Catanzaro, in persona di diverso magistrato, che provvederà a nuovo esame del solo capo di domanda relativo al risarcimento del danno patrimoniale, previo libero – ma motivato – apprezzamento dell’inferenza probatoria della lettera del 25 giugno 2006 dell’Ufficio Istruttoria della Finanziaria M..
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità (art. 385, terzo comma, cod. proc. civ.).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Catanzaro, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.