MINISTERO delle FINANZE – Decreto ministeriale del 9 dicembre 2024

Criteri per l’assunzione del ruolo di rappresentante fiscale previo rilascio di idonea garanzia

Art. 1

Criteri di accesso al ruolo di rappresentante fiscale

1. I soggetti, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 8, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, possono assumere il ruolo di rappresentante fiscale, di cui all’art. 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, previo rilascio di una idonea garanzia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 2, comma 4.

2. I requisiti soggettivi di cui al comma 1 sono attestati dal soggetto che intende assumere il ruolo di rappresentante fiscale mediante dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, presentata alla Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto medesimo.

3. La garanzia di cui al comma 1 è prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o di fideiussione bancaria ovvero di polizza fideiussoria, rilasciate ai sensi dell’art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 e successive modifiche e integrazioni in favore del direttore pro tempore della Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto che intende assumere il ruolo di rappresentante fiscale. La garanzia è consegnata di persona presso la medesima Direzione provinciale.

4. I riferimenti dei rappresentanti fiscali che sono in possesso dei requisiti soggettivi di cui al comma 1 e che, ove richiesto dal presente decreto, hanno prestato l’idonea garanzia, possono essere consultati sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Art. 2

Oggetto e caratteristiche della garanzia

1. Il valore massimale minimo della garanzia di cui all’art. 1 è determinato in relazione al numero dei soggetti rappresentati.

2. Le obbligazioni del rappresentante fiscale, che derivano dall’applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto, sono garantite per il seguente valore massimale minimo:

a) 30.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da due a nove soggetti;

b) 100.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da dieci a cinquanta soggetti;

c) 300.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da cinquantuno a cento soggetti;

d) 1.000.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da centouno a mille soggetti;

e) 2.000.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano più di mille soggetti.

3. In caso di aumento del numero dei soggetti rappresentati, con conseguente passaggio da una fascia inferiore ad una fascia superiore di cui al comma 2, il rappresentante fiscale presta la garanzia con il nuovo valore massimale minimo, presentando la relativa documentazione alla Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del proprio domicilio fiscale.

4. Per i soggetti che assumono una sola rappresentanza, ai fini dell’acquisizione del ruolo di rappresentante fiscale, è considerata idonea la sola presentazione della dichiarazione di cui all’art. 1, comma 2.

Art. 3

Durata della garanzia

1. La garanzia di cui all’art. 1 deve essere prestata per un periodo minimo di quarantotto mesi a partire dalla data di assunzione del ruolo di rappresentante fiscale. Ai fini di cui al primo periodo, il ruolo di rappresentante fiscale si intende assunto a partire dalla data di consegna della garanzia stessa alla Direzione provinciale competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale.

2. Nei casi di cui all’art. 2, comma 3, la nuova garanzia deve essere prestata per un periodo minimo di quarantotto mesi a partire dalla data di consegna della garanzia stessa alla Direzione provinciale competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale.

3. Decorso il termine minimo di quarantotto mesi previsto dai commi 1 e 2, la garanzia non deve essere ripresentata, fatto salvo il caso di cui all’art. 2, comma 3.

Art. 4

Regime transitorio

1. I soggetti che, alla data di pubblicazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui all’art. 5, già operano come rappresentanti fiscali ai sensi dell’art. 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro sessanta giorni decorrenti dalla medesima data, attestano, ai sensi dell’art. 1, comma 2, il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall’art. 8, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e prestano idonea garanzia con le modalità di cui al presente decreto.

2. Ai fini di cui al comma 1, la garanzia è prestata con le modalità previste dagli articoli 1 e 2 per un periodo minimo di quarantotto mesi a partire dalla data di consegna della garanzia stessa alla Direzione provinciale competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale.

3. Nel caso in cui è constatata la mancata presentazione della dichiarazione di cui all’art. 1, comma 2, ovvero la mancata prestazione della garanzia da parte dei soggetti di cui al comma 1, l’Agenzia delle entrate comunica allo stesso rappresentante, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata A/R, l’avvio della procedura di cessazione d’ufficio delle partite IVA nei confronti dei soggetti rappresentati. Decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte del rappresentante fiscale, l’Agenzia delle entrate procede alla cessazione d’ufficio della partita IVA dei soggetti rappresentati.

Art. 5

Definizione aspetti operativi

1. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, sono definite le modalità operative di attuazione degli articoli da 1 a 4.

Art. 6

Effetti finanziari

1. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.