AGENZIA delle DOGANE – Circolare n. 28 del 19 dicembre 2024
D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141 – «Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi» – Controlli doganali in linea e confisca – Inoltro notizie di reato
1. Controlli doganali in linea e confisca per contrabbando
Nell’ambito delle disposizioni nazionali complementari (DNC) è necessario distinguere tra la confisca a seguito del reato di contrabbando e quella a seguito di illecito di contrabbando.
Ci si riferisce, nello specifico alla confisca delle merci oggetto dell’omessa dichiarazione (articolo 78 DNC) o della dichiarazione infedele (articolo 79 DNC).
Nel caso del reato di contrabbando, si rende applicabile il comma 1 dell’articolo 94 che prevede la confisca obbligatoria e, ove non sia possibile procedere al sequestro della merce, alla confisca per equivalente.
La confisca per equivalente, prevista anche per i reati tributari non doganali (D.L. vo 74/2000), può essere disposta unicamente dall’Autorità giudiziaria.
Nel caso, invece, di illecito amministrativo sanzionato a norma dell’articolo 96 DNC, la confisca disposta dall’Amministrazione può avere ad oggetto esclusivamente le merci che sono l’oggetto dell’illecito. La confisca amministrativa deve, tra l’altro, essere preceduta dal sequestro. Sono, altresì, applicabili tutte le procedure e tempistiche stabilite dal codice doganale unionale per l’esercizio del diritto ad essere ascoltati.
Nel caso di illeciti sanzionati amministrativamente ai sensi dell’articolo 96 DNC, il comma 9 stabilisce le esimenti dalla confisca per la violazione riconducibili alla fattispecie ex articolo 79 (dichiarazione infedele).
In particolare, rilevano per le operazioni di controllo doganale con merce in dogana le lettere a) e d) del citato comma 9 e, in particolare, che non si procede a confisca:
a) quando, pur essendo errati uno o più degli elementi indicati in dichiarazione, gli stessi elementi sono comunque immediatamente desumibili dai documenti di accompagnamento prescritti dalla normativa doganale unionale;
d) quando le merci non siano occultate, nascoste nei bagagli, nei colli, nelle suppellettili, o fra merci di altro genere o nei mezzi di trasporto e siano rese disponibili in maniera evidente ai fini della verifica;
Per quanto concerne l’esimente prevista dalla lettera a), ci si riferisce ai casi di evidente errore nella dichiarazione, come ad esempio:
– errore materiale nell’indicazione del valore in dogana e/o della quantità, rispetto ai valori indicati nella fattura;
– errore nell’indicazione del tasso di cambio;
– errori nella indicazione dell’aliquota IVA, determinabile dalla TARIC;
– errata classifica della merce, ove sulla base della descrizione della merce presente nei documenti di accompagnamento, tale errore sia immediatamente identificabile.
Con riguardo, invece, all’esimente di cui alla lettera d), applicabile sia con riguardo al traffico commerciale che viaggiatori, si evidenzia che qualora durante la verifica fisica venga rinvenuta della merce occultata o la stessa, pur indicata in dichiarazione, non sia resa disponibile ai fini della verifica (NOTA 1), tale situazione deve essere adeguatamente motivata nel provvedimento di sequestro della merce e nella successiva confisca.
In particolare, considerato che, nelle operazioni di sdoganamento in linea, il mezzo di trasporto o il contenitore in cui sono contenute le merci oggetto della dichiarazione in dogana sono messi a disposizione dell’Amministrazione e che è possibile procedere all’integrale loro scarico, con conseguente inventario, al fine di individuare differenze rispetto a quanto dichiarato, l’eventuale sequestro dovrà essere specificamente motivato con riferimento al metodo di occultamento individuato in sede di controllo ovvero alla mancata messa a disposizione della dogana nel luogo indicato in dichiarazione.
Si richiama, altresì, che nelle operazioni in linea, come precisato nella circolare 22/2024, qualora la parte acceda alla definizione di cui all’articolo 112, estinguendo il reato punibile con la sola multa, la fattispecie deve essere assimilata, con riguardo alla confisca, all’illecito amministrativo ex articolo 79 con riguardo alle condizioni per cui si procede a confisca stabilite dal richiamato comma 9 dell’articolo 96.
2. Inoltro delle notizie di reato – Competenza
A rettifica di quanto indicato nella circolare 20/2024, l’Autorità giudiziaria cui inoltrare le notizie di reato per i reati previsti dalle DNC, deve intendersi alternativamente:
– la Procura Europea, nei casi in cui i maggiori diritti dovuti a titolo di dazio siano superiori a 10.000 euro, ancorché vi siano altri diritti di confine dovuti diversi dal dazio;
– alla Procura nazionale territorialmente competente, nei casi in cui non vi siano maggiori diritti dovuti a tiolo di dazio;
– la Procura Europea e la Procura nazionale territorialmente competente, nel caso in cui vi siano maggiori diritti dovuti a titolo di dazio ma inferiori a 10.000 euro.
Si rammenta che la Procura Europea è competente a ricevere notizie di reato anche nei casi di frode transfrontaliera in materia di IVA, quando detti reati comportino un danno complessivo pari ad almeno € 10.000.000 e siano connessi al territorio di due o più Stati membri (NOTA 2).
Le Direzioni Territoriali vigileranno sull’uniforme applicazione della presente circolare presso gli Uffici dipendenti. In applicazione della Direttiva del Direttore dell’Agenzia prot. n. 612382/RU del 2 ottobre 2024, eventuali difficoltà incontrate nella sua applicazione saranno tempestivamente segnalate alla scrivente Direzione.
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Note:
(1) Merce non presente nel luogo di presentazione indicato in dichiarazione.
(2) Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale.