AGENZIA delle ENTRATE – Provvedimento dell’ 11 dicembre 2024

Estensione delle procedure telematiche di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, alle procure presso la Corte dei conti per le richieste di formalità connesse alle azioni a tutela delle ragioni del credito erariale

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:

a) «servizio telematico»: il sistema informatico che consente la trasmissione e la ricezione del modello unico informatico per l’esecuzione degli adempimenti immobiliari di cui all’art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463;

b) «modello unico informatico»: il modello informatico contenente le richieste di registrazione, le note di trascrizione e di iscrizione, le domande di annotazione e di voltura catastale, nonché le informazioni per il pagamento dei tributi, ove previsti, dovuti in base all’autoliquidazione, relativamente agli atti per i quali è utilizzato il servizio telematico;

c) «procure contabili»: la Procura generale e le procure regionali presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti;

d) «responsabili del servizio»: le persone fisiche, individuate all’interno delle procure contabili, abilitate dall’Agenzia delle entrate ad utilizzare il servizio telematico per le richieste di formalità connesse alle azioni a tutela delle ragioni del credito erariale e ad amministrare i profili di accreditamento degli utenti per l’utilizzo del servizio medesimo;

e) «utenti»: le persone fisiche, individuate all’interno delle procure contabili dal responsabile del servizio e da questo abilitate ad utilizzare il servizio telematico.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano alle procure contabili che intendono avvalersi, in via facoltativa, del servizio telematico per la trasmissione delle formalità connesse alle azioni a tutela delle ragioni del credito erariale.

Art. 3

Abilitazione al servizio telematico

1. Ai fini di cui all’art. 2, la Corte dei conti, tramite il competente Procuratore generale ovvero altro soggetto munito di idonei poteri, richiede all’Agenzia delle entrate l’abilitazione ad avvalersi del servizio telematico indicando uno o più responsabili del servizio. Con le medesime modalità è richiesta la modifica o la revoca.

2. L’Agenzia delle entrate, verificata l’ammissibilità e la regolarità della richiesta, registra la Corte dei conti, con il corrispondente codice fiscale, tra i soggetti accreditati al servizio telematico e abilita i relativi responsabili del servizio all’utilizzo dello stesso e all’amministrazione dei profili di accreditamento per gli utenti, dandogliene comunicazione per via telematica.

3. I responsabili del servizio e gli utenti sono abilitati all’utilizzo del servizio telematico nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.

Art. 4

Accesso e utilizzo del servizio telematico

1. Le procure contabili, previo accesso all’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, possono avvalersi del servizio e trasmettere, in regime di facoltatività, per via telematica in osservanza delle disposizioni di cui all’art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, le richieste di formalità connesse alle azioni a tutela delle ragioni del credito erariale, ivi compreso il titolo da presentare ai conservatori dei registri immobiliari, secondo le modalità di cui al provvedimento interdirigenziale 21 dicembre 2010, in quanto compatibili.

2. Il titolo trasmesso telematicamente è integralmente predisposto con strumenti informatici e con l’impiego della firma digitale, nel rispetto delle norme sull’autenticazione degli atti informatici.

Art. 5

Restituzione per via telematica del certificato di eseguita formalità

1. Per tutte le formalità trasmesse per via telematica nell’ambito delle procedure telematiche di cui all’art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, il certificato di eseguita formalità è sottoscritto dal conservatore ovvero da suo delegato con firma digitale che ne attesta le relative funzioni e viene restituito al richiedente tramite il servizio telematico.

Art. 6

Specifiche tecniche

1. Per la trasmissione telematica delle formalità e dei titoli di cui al presente provvedimento sono utilizzate le specifiche tecniche riportate in allegato al provvedimento interdirigenziale 17 marzo 2016.

Art. 7

Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali necessario a consentire l’espletamento di tutte le formalità trasmesse per via telematica nell’ambito delle procedure telematiche di cui all’art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, avviene ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettera e), del regolamento UE, al solo fine di dare esecuzione ai compiti di interesse pubblico e di esercitare i pubblici poteri di cui agli articoli 3-bis e 3-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463.

2. Il trattamento dei dati personali effettuato dalle procure contabili per le finalità di cui al presente provvedimento è da intendersi autonomo rispetto alle operazioni di trattamento effettuate dall’Agenzia delle entrate nell’ambito delle attività di sua competenza.

Le procure contabili sono pertanto tenute all’assolvimento degli obblighi di correttezza e legittimità del trattamento dei dati personali per tutto quanto attiene alla predisposizione degli atti relativi a diritti sugli immobili ed ai conseguenti adempimenti di trascrizione, iscrizione, annotazione degli stessi, nonchè alla trasmissione dei titoli per via telematica all’Agenzia.

3. L’Agenzia delle entrate si avvale del partner tecnologico Sogei S.p.a., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’anagrafe tributaria, per questo designata responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del regolamento UE.

4. I dati personali oggetto di trattamento, desumibili dal modello unico informatico e dagli atti ad esso allegati trasmessi telematicamente dalle procure contabili, riguardano le parti interessate dal provvedimento, e possono, in taluni casi, comprendere anche categorie particolari di dati personali (art. 9 del regolamento UE) o essere relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza (art. 10 del regolamento UE), ove questi dati siano indispensabili ai fini della formalità.

I dati personali dei responsabili del servizio e degli utenti verranno trattati dall’Agenzia delle entrate esclusivamente ai fini degli adempimenti strettamente connessi alla gestione e all’utilizzo del servizio telematico e degli obblighi legali correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.

5. Le procure contabili sono tenute al rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali e, pertanto, dovranno, tra l’altro, trasmettere all’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del procedimento telematico unicamente informazioni minime ed indispensabili per la corretta gestione ed esecuzione degli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili.

6. L’Agenzia delle entrate tratta i dati personali ad essa trasmessi in conformità a quanto indicato dal regolamento UE 679/2016 e dal codice della protezione dei dati personali, nonché dall’eventuale ulteriore disciplina applicabile al trattamento. Nel rispetto del principio di cui all’art. 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento UE, l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo minimo necessario allo svolgimento delle proprie attività istituzionali di liquidazione, accertamento e riscossione, nonchè di tenuta dei registri di pubblicità immobiliare.

7. Nel rispetto del principio di cui all’art. 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento UE, la trasmissione del modello unico informatico e degli atti ad esso allegati viene effettuata direttamente a cura delle procure contabili che operano avvalendosi di responsabili preventivamente abilitati, mediante il servizio predisposto da Agenzia delle entrate.

8. L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli interessati è pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate. Sul trattamento dei dati personali relativo al processo rappresentato è stata eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dati ai sensi dell’art. 35 del regolamento UE.

Art. 8

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.