MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY – Decreto ministeriale del 6 novembre 2024
Contratti di sviluppo – Transizione ecologica, tecnologie a zero emissioni e catene di approvvigionamento strategiche
Articolo 1
(Finalità e risorse disponibili)
1. Il presente decreto disciplina le modalità di accesso ai fondi disponibili nell’ambito della Missione 1, Componente 2, Investimento 7 – Sostegno al sistema di produzione per la transizione ecologica, le tecnologie a zero emissioni nette e la competitività e la resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche, del PNRR finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU e, in particolare, del sottoinvestimento 2 volto a favorire la competitività e resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche, al fine di incentivare gli investimenti privati e migliorare l’accesso ai finanziamenti.
2. Il presente decreto individua le filiere strategiche ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.
3. Ai fini di cui ai commi che precedono sono disponibili risorse, al lordo dei compensi spettanti all’Agenzia, complessivamente pari a euro 500.000.000,00 (cinquecentomilioni/00), a valere sulla dotazione di cui alla Misura M1C2 – Investimento 7, sottoinvestimento 2 del PNRR.
4. In attuazione della previsione recata dall’articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77/2021 e successive modificazioni e integrazioni, un importo pari ad almeno il 40% delle risorse di cui al comma 3 è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
5. Le risorse di cui al comma 3 sono impiegate tramite il ricorso allo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e disciplinato dal decreto 9 dicembre 2014, con le modalità attuative definite all’articolo 4 del presente decreto.
6. Le agevolazioni sono concesse nei limiti e nelle forme previste dal richiamato decreto 9 dicembre 2014.
Articolo 2
(Programmi ammissibili e filiere strategiche)
1. Ai fini dell’accesso alle risorse di cui al presente decreto, i Contratti di sviluppo devono avere ad oggetto la realizzazione, su iniziativa di una o più imprese, di un programma di sviluppo industriale o di un programma di sviluppo per la tutela ambientale volto a sostenere la competitività e la resilienza delle filiere strategiche, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti di investimento, come individuati nei Titoli II e IV del decreto 9 dicembre 2014, ed eventualmente, progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, come individuati nel Titolo III del medesimo decreto 9 dicembre 2014, strettamente connessi e funzionali tra di loro in funzione del perseguimento degli obiettivi di sviluppo della filiera di riferimento.
2. Ai fini cui al presente decreto sono ritenute strategiche le seguenti filiere:
a) agroindustria;
b) design, moda e arredo;
c) sistema casa;
d) metallurgia e siderurgia;
e) meccanica strumentale, elettronica e ottica;
f) automotive;
g) treni, navi, aerei e industria aerospaziale;
h) chimica;
i) farmaceutica.
3. I programmi di sviluppo di cui al presente articolo possono essere realizzati:
a) da più imprese operanti nella filiera di riferimento, a condizione che i singoli progetti di investimento risultino strettamente connessi e funzionali alla nascita, allo sviluppo o al rafforzamento della filiera medesima;
b) da una sola impresa, a condizione che il programma di sviluppo presenti forti elementi di integrazione con la filiera e sia in grado di produrre positivi effetti, in termini di sviluppo e rafforzamento, anche sugli altri attori della filiera medesima non partecipanti al programma di sviluppo, con particolare riferimento alle imprese di piccole e medie dimensioni. Ai fini di cui sopra, nell’ambito della proposta progettuale, devono essere fornite dettagliate informazioni in merito agli attori della filiera di appartenenza, con indicazione dei rapporti di natura produttiva e/o commerciale in essere, e dei benefici che il programma di sviluppo determinerà, in termini economici e produttivi, sulla complessiva catena.
4. I progetti d’investimento concernenti le attività di logistica e di packaging sono considerate facenti parte della filiera strategica di cui al comma 2 di appartenenza.
5. I programmi di sviluppo relativi alla filiera strategica di cui al comma 2, lettera a), sono agevolati per un importo non superiore a euro 100.000.000,00 (centomilioni/00), a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 3.
6. Qualora in esito all’attuazione del bando di cui ai successivi articoli dovesse riscontrarsi un incompleto assorbimento delle risorse destinate al finanziamento delle filiere strategiche diverse da quella di cui al comma 5, in conseguenza della mancata presentazione di un adeguato numero di domande ovvero delle attività istruttorie di competenza dell’Agenzia o di rinuncia da parte del beneficiario, le risorse inutilizzate sono destinate al finanziamento delle eventuali domande concernenti la filiera di cui al comma 5 rimaste prive di copertura finanziaria.
Articolo 3
(Modalità attuative)
1. Il sottoinvestimento 2 di cui al presente decreto è attuato mediante uno specifico bando con procedura valutativa a graduatoria i cui termini di apertura e chiusura sono definiti con provvedimento del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy; con il medesimo provvedimento possono essere fornite le ulteriori specificazioni necessarie per la corretta attuazione del bando in questione, ivi comprese quelle inerenti all’applicazione dei criteri utili alla formazione dell’ordine di valutazione, di cui al successivo articolo 4.
2. Possono accedere al bando di cui al comma 1:
a) nuove domande di Contratto di sviluppo;
b) previa presentazione di apposita istanza da parte del soggetto proponente, domande di Contratto di sviluppo già presentate all’Agenzia il cui iter agevolativo risulti, alla data della predetta istanza, sospeso per carenza di risorse finanziarie. Le predette istanze devono contenere gli elementi necessari a consentire all’Agenzia l’accertamento del possesso di tutti i requisiti previsti dal presente decreto nonché la documentazione necessaria alla determinazione del punteggio e alla formazione della graduatoria di cui all’articolo 4. A tal fine si specifica che il soggetto proponente può fornire, ove necessario, un aggiornamento del piano occupazionale previsto a seguito della realizzazione del programma di sviluppo ovvero di altri elementi significativi, sulla base di quanto indicato nel provvedimento di cui al comma 1.
3. Le domande di agevolazioni dovranno essere presentate all’Agenzia, a pena di invalidità, entro i termini fissati con il provvedimento di cui al comma 1 e secondo le modalità ed i modelli indicati nell’apposita sezione dedicata ai Contratti di sviluppo del sito internet dell’Agenzia medesima (www.invitalia.it).
4. La modulistica utile alla presentazione delle domande di Contratto di sviluppo è resa disponibile dall’Agenzia sul proprio sito internet, con congruo anticipo rispetto alla data di apertura dello sportello agevolativo.
Articolo 4
(Valutazione delle domande di agevolazione)
1. L’Agenzia, decorso il termine finale per la presentazione delle domande di agevolazione, avvia le attività di verifica di propria competenza, secondo quanto previsto al comma 7, sulla base del punteggio attribuito ai singoli programmi di sviluppo in applicazione dei criteri di cui al comma 2 e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui all’articolo 1.
2. Ai fini di cui al comma 1, tenuto conto delle informazioni e dei dati resi dal soggetto proponente nell’ambito della domanda di agevolazione, ai programmi di sviluppo è attribuito un punteggio sulla base dei seguenti criteri:
a) positivo impatto sull’occupazione: il punteggio è dato dal rapporto tra il numero di nuove risorse occupate a seguito della realizzazione del programma di investimenti nell’unità produttiva interessata dal programma di sviluppo e l’ammontare delle agevolazioni richieste, in valore nominale. Le nuove risorse occupate sono date dalla differenza tra il numero di occupati, in termini di unità lavorative annue, previsto nel primo esercizio intero successivo alla data di ultimazione del programma di investimenti e il numero di occupati riscontrabile nei 12 mesi antecedenti alla presentazione della domanda di agevolazione.
Ai fini della determinazione del punteggio, alle nuove risorse qualificate, ossia le risorse in possesso di una laurea (laurea di primo livello o titolo di diploma di laurea di vecchio ordinamento, ovvero titoli di lauree ad esso equipollenti) in discipline di ambito tecnico o scientifico, è attribuito un peso pari a 1,5.
Non concorrono alla determinazione del punteggio in argomento i nuovi occupati adibiti allo svolgimento degli eventuali progetti di ricerca, sviluppo e innovazione previsti nell’ambito del complessivo programma di sviluppo.
b) innovatività del programma di sviluppo: il punteggio è dato dal rapporto tra le spese relative a beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, come individuati dagli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232, previste per la realizzazione dei programmi di cui al Titolo II del decreto 9 dicembre 2014 e l’ammontare totale delle spese previste per il programma di sviluppo;
c) coinvolgimento di piccole e medie imprese nel programma di sviluppo: il punteggio è dato dal rapporto tra il numero di imprese qualificabili come piccole e medie imprese partecipanti al programma di sviluppo e il numero totale delle imprese partecipanti al programma medesimo.
3. Qualora il programma di sviluppo sia composto da più progetti di investimento, il punteggio relativo ai criteri di cui al comma 2, lettere a) e b), è determinato sulla base della sommatoria dei valori di riferimento propri di ciascun progetto.
4. Il punteggio finale conseguito per ciascun criterio è calcolato tramite interpolazione lineare al fine di assegnare al valore più basso il valore 0 e a quello più alto il valore 1.
5. Il punteggio complessivo da attribuire alla domanda di agevolazione è determinato dalla somma dei valori attribuibili per ciascuno dei criteri di cui al comma 2, lettere a), b) e c), ponderata secondo i seguenti pesi: 35% per il criterio di cui alla lettera a), 50% per il criterio di cui alla lettera b), 15% per il criterio di cui alla lettera c). Il punteggio complessivo è aumentato:
a) del 5% (cinque percento) qualora l’impresa proponente o, nel caso di programmi di sviluppo realizzati da più soggetti, almeno la metà delle imprese partecipanti al programma di sviluppo, sia inserita, alla data di presentazione della domanda di contratto di sviluppo ovvero dell’istanza di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), nell’elenco di cui all’articolo 8 del regolamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato adottato con delibera del 14 novembre 2012, n. 24075 (rating di legalità);
b) del 5% (cinque percento) qualora l’impresa proponente o, nel caso di programmi di sviluppo realizzati da più soggetti, almeno la metà delle imprese partecipanti al programma di sviluppo, aderisca, alla data di presentazione della domanda di contratto di sviluppo ovvero dell’istanza di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), di almeno una delle seguenti certificazioni ambientali: EMAS, ISO 14001, ISO 50001;
c) del 5% (cinque percento) qualora l’impresa proponente o, nel caso di programmi di sviluppo realizzati da più soggetti, almeno la metà delle imprese partecipanti al programma di sviluppo, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello della presentazione della domanda di contratto di sviluppo ovvero dell’istanza di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), sia in possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e all’articolo 5, comma 3, della legge 5 novembre 2021, n. 162.
6. La graduatoria formata secondo le modalità di cui al presente articolo è pubblicata, entro 60 (sessanta) giorni dal termine finale per la presentazione delle domande di agevolazione, nella competente sezione dei siti internet dell’Agenzia (www.invitalia.it) e del Ministero (www.mimit.gov.it).
7. Per le domande di agevolazione in relazione alle quali risultino disponibili adeguate risorse finanziarie per la copertura degli oneri connessi alle agevolazioni richieste, l’Agenzia avvia le attività istruttorie di competenza, secondo quanto previsto dall’articolo 9 del decreto 9 dicembre 2014. L’Agenzia verifica, altresì, la sussistenza delle ulteriori condizioni previste per il sostegno finanziario del PNRR accertando, in particolare:
a) il rispetto del divieto di doppio finanziamento ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241;
b) il rispetto del principio DNSH e degli orientamenti tecnici della Commissione europea di cui alla comunicazione 2021/C 58/01 sull’applicazione del medesimo principio, secondo le indicazioni operative elaborate in sede europea e nazionale. Le agevolazioni concesse sono revocate, in tutto o in parte, qualora, in sede di verifica sulla realizzazione degli investimenti agevolati, l’Agenzia accerti il mancato rispetto degli orientamenti tecnici citati sull’applicazione del principio DNSH.
8. Ai fini del rispetto del principio DNSH, non sono in ogni caso ammissibili:
a) attività e attivi connessi ai combustibili fossili, compreso l’uso a valle, ad eccezione di attivi e attività nella produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure nelle relative infrastrutture di trasmissione e distribuzione, che sono conformi alle condizioni di cui all’allegato III degli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio DNSH (2021/C58/01);
b) attività e attivi nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, ad eccezione di attività e attivi per i quali l’uso di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile per una transizione tempestiva verso il funzionamento senza combustibili fossili. Se l’attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, è necessario che il beneficiario fornisca adeguate motivazioni; i parametri di riferimento per l’assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell’ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.
9. L’accertamento da parte dell’Agenzia di variazioni incidenti sugli elementi utili per la formazione del punteggio che determinano una variazione in diminuzione del punteggio medesimo comporta la ricollocazione dell’iniziativa in graduatoria e la prosecuzione delle attività istruttorie solo verificata la sussistenza di una adeguata copertura finanziaria delle agevolazioni spettanti con le risorse a disposizione. Di tale circostanza l’Agenzia provvede a dare adeguata e tempestiva informazione all’impresa interessata.
10. Qualora a seguito della conclusione delle attività istruttorie con esito negativo ovvero di rideterminazione delle agevolazioni concedibili si rendano disponibili nuove risorse finanziarie, l’Agenzia procede al tempestivo scorrimento della graduatoria.
11. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 7, l’Agenzia procede all’approvazione del programma di sviluppo e alla concessione delle agevolazioni che deve intervenire, in ogni caso, entro il 30 giugno 2026.
12. Le domande che, in esito alle verifiche condotte dall’Agenzia, risultino prive di copertura finanziaria ovvero dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente decreto e dalla normativa applicabile per l’intervento in oggetto, rientrano nella graduatoria ordinaria della misura agevolativa e sono istruite dall’Agenzia in base all’ordine cronologico di presentazione.
13. Ferme restando le cause di revoca disciplinate dal decreto 9 dicembre 2014, le agevolazioni concesse ai sensi del presente decreto sono altresì revocate, in tutto o in parte, qualora l’impresa beneficiaria non consegua l’incremento occupazionale posto a base della formazione del punteggio relativo al criterio di cui al comma 2, lettera a). In particolare, le agevolazioni sono revocate in misura totale qualora venga riscontrata una riduzione del predetto punteggio superiore al 50% (cinquanta percento); qualora la riduzione sia superiore al 10% (dieci percento), le agevolazioni sono revocate in misura proporzionale alla predetta riduzione.
Articolo 5
(Obblighi dei beneficiari)
1. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni in considerazione dell’apporto, quale fonte di finanziamento del presente sportello agevolativo, delle risorse del PNRR, si impegnano al rispetto dei pertinenti obblighi, derivanti dalla normativa europea e nazionale di riferimento. Ai predetti fini, le imprese sono tenute al rispetto di specifici impegni, assicurando, tra l’altro:
a) la comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo del destinatario dei fondi, ai sensi dell’articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;
b) il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136;
c) il rispetto del principio DNSH;
d) che la realizzazione del progetto avvenga nel rispetto delle ulteriori norme europee e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, non discriminazione e promozione dei giovani, nonché in via generale nel rispetto delle disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili previste per l’utilizzo delle risorse del PNRR;
e) il rispetto della previsione di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001 (pantouflage);
f) l’assenza di doppio finanziamento ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
g) di fornire espressa autorizzazione alla Commissione europea, all’OLAF, alla Corte dei conti e, se del caso, all’EPPO a esercitare i diritti di cui all’articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018;
h) il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241;
i) il rispetto degli obblighi di conservazione della documentazione progettuale, anche ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.
Articolo 6
(Disposizioni finali)
1. Per quanto non specificatamente disposto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni previste dal decreto 9 dicembre 2014.
2. Il presente provvedimento è pubblicato, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito web istituzionale www.mimit.gov.it. Dell’adozione del presente provvedimento sarà data, altresì, comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Ai sensi dell’articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sulla piattaforma telematica «Incentivi.gov.it» sono pubblicate le informazioni relative alla misura agevolativa disciplinata dal presente decreto.