MINISTERO delle FINANZE – Circolare n. 44 del 23 dicembre 2024

Pianificazione delle operazioni di chiusura per l’esercizio finanziario 2024 – Area Spese

In relazione all’esigenza di illustrare analiticamente gli adempimenti connessi alle operazioni di chiusura delle scritture per l’esercizio finanziario 2024, è stato predisposto l’allegato documento contenente le istruzioni alle quali codesti Uffici di ragioneria dovranno attenersi per comunicare, al Sistema informativo per la gestione delle spese (sistema delle Spese), le informazioni necessarie per la produzione automatica degli allegati ai decreti di accertamento dei residui (DAR) e per la predisposizione del conto consuntivo.

Nel manuale sono descritte le operazioni da effettuare nel periodo di consuntivo da parte degli Uffici di ragioneria, con l’indicazione della tempistica, delle funzioni da utilizzare e degli elaborati da consultare.

Dal 2 al 7 gennaio 2025 il sistema delle Spese sarà chiuso per l’esecuzione della procedura della Data di chiusura delle scritture (DCS). In particolare, verranno effettuate le seguenti attività:

a) riguardo gli impegni di spesa delegata, di cui all’articolo 34, comma 2-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la trasformazione in economie di bilancio delle somme impegnate nell’esercizio di esigibilità 2024 a cui non corrispondono ordini di accreditamento.

Pertanto, non sarà possibile registrare oltre DCS sia nuovi impegni di spesa delegata che variazioni positive su impegni di spesa delegata in conto dell’esercizio 2024. Si ricorda che per riportare in disponibilità dell’esercizio finanziario in chiusura i predetti importi, accantonati dalla procedura di sistema come economie di bilancio, gli Uffici di ragioneria dovranno utilizzare l’apposita funzione presente nel sistema delle Spese, come indicato nella circolare RGS del 12 dicembre 2019, n. 32. Per le istruzioni sull’utilizzo della funzione si rinvia all’allegato alla presente circolare.

b) accertamento preliminare dei residui dell’esercizio finanziario 2024;

c) trasferimento degli “accantonamenti di bilancio in previsioni di variazioni negative” negli accantonamenti per economie. Tali somme non potranno essere disaccantonate dagli Uffici di ragioneria senza la preventiva autorizzazione dell’IGB.

Si ricorda, inoltre, che il sistema delle Spese provvederà ad effettuare automaticamente la riduzione degli ordini di accreditamento inestinti previa quadratura con le risultanze presenti in Banca d’Italia riguardanti i predetti ordini di accreditamento. Il sistema delle Spese segnalerà agli Uffici di ragioneria i motivi che impediscono il trattamento di riduzione.

I Direttori delle Ragionerie territoriali vorranno curare l’efficace programmazione delle attività da porre in essere, nonché l’applicazione delle istruzioni contenute nel capitolo 7 dell’allegato. Ciò al fine di consentire il rispetto del termine, previsto dalla consueta circolare per l’accertamento dei residui di bilancio e perenti, entro il quale dovranno essere trasmessi alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti i DAR, relativi agli stanziamenti in tutto o in parte assegnati agli uffici periferici investiti di funzioni decentrate, ai sensi dell’articolo 34-quater, della legge n. 196 del 2009.

Al momento della parifica del DAR da parte della Corte dei conti viene inibita qualunque operazione di modifica. Ove fosse necessario apportare delle variazioni, gli Uffici di ragioneria dovranno prendere gli opportuni contatti con la Corte dei conti al fine della sospensione o revoca della parifica del DAR del capitolo interessato e, successivamente, i medesimi Uffici dovranno chiedere la riapertura della gestione del capitolo per apportare le necessarie rettifiche.

Si richiama l’attenzione alle operazioni indicate nei paragrafi 1.5 “Individuazione impegni su capitoli piani frazionati”, 3.2 “Accertamento preliminare dei residui” e 4.2 “Individuazione saldi per ritenute su piani frazionati”.

Lo svolgimento delle attività di cui ai predetti paragrafi è propedeutico alla corretta definizione del DAR.

Si precisa che, dal mese di febbraio 2025, attraverso apposite funzioni, gli Uffici di ragioneria potranno ottenere dal sistema delle Spese la stampa degli allegati al DAR relativi a un determinato capitolo e piano gestionale.

Si fa presente che, per i capitoli di cedolino unico, la stampa del consuntivo avverrà per capitolo e piano gestionale, pertanto sarà necessario richiedere la stampa del DAR a livello di capitolo e piano gestionale.

Sempre dal mese di febbraio, gli Uffici centrali di bilancio potranno ottenere la stampa dei suddetti allegati relativi alle Ragionerie territoriali che hanno operato ai sensi del predetto articolo 34-quater, della legge n. 196 del 2009.

Ove dopo tale data si rendesse necessario rettificare i dati esposti negli allegati al DAR prodotti dal sistema delle Spese, le Ragionerie territoriali dovranno darne immediata comunicazione scritta agli Uffici centrali di bilancio e, nel frattempo, apportare con opportune operazioni le analoghe rettifiche nelle scritture del sistema delle Spese.

Gli Uffici centrali di bilancio competenti alla gestione di capitoli interessati dal suddetto articolo 34-quater della legge n. 196 del 2009, solleciteranno le Ragionerie territoriali che, entro il termine previsto dalla circolare per l’accertamento dei residui passivi di bilancio e residui perenti, non avessero ancora consolidato i dati contenuti negli allegati al predetto decreto.

Si segnala, inoltre, che tutti gli impegni e i saldi per ritenute perenti saranno inibiti alla gestione in sede di accertamento preliminare dei residui e saranno riportati sui tabulati RG-11-SP- MR72 e RS-11-SC-SAL1.

Ogni settimana, a partire dal mese di febbraio, il sistema delle Spese produrrà una versione aggiornata dei predetti tabulati.

Nel caso che detti saldi siano da considerarsi in tutto o in parte come economie di gestione, gli Uffici di ragioneria effettueranno, per l’importo relativo, un’operazione di variazione dei residui oltre DCS.

Gli Uffici centrali di bilancio, per mezzo dell’apposita funzione devono procedere all’accantonamento dello stanziamento del 50 percento così come disposto dall’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito dalla legge 26 aprile 1989, n. 155. È possibile effettuare l’accantonamento o il disaccantonamento del 50 percento dello stanziamento di competenza dei capitoli anche per gli anni successivi a quello in gestione.

Tali operazioni sono visibili in un apposito report “Monitoraggio Triennale Impegni/Stanziamenti” disponibile sul Data Mart UCB, all’interno della cartella Gestione – Monitoraggio.

Saranno gli stessi Uffici centrali di bilancio ad effettuare all’inizio del secondo semestre del 2025 l’opportuno disaccantonamento. Gli Uffici interessati potranno comunque effettuare operazioni di variazione o annullamento dell’accantonamento a partire dal mese di gennaio.

Nel ringraziare per la collaborazione che codesti Uffici di ragioneria vorranno fornire nell’applicazione delle istruzioni impartite, si assicura che l’Ispettorato generale per l’informatica e l’innovazione tecnologica è, come di consueto, a disposizione per ogni chiarimento che si rendesse necessario.

A tal fine si comunica l’indirizzo e-mail cui inviare eventuali quesiti: rgs.igit.ufficio8@mef.gov.it.

Allegato