CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 32163 depositata il 12 dicembre 2024
Lavoro – Titolare rendita INAIL – Nuovo infortunio – Unificazione – Applicazione del sistema a scalare – Concorso di fattori extralavorativi e cause lavorative – Principio di autosufficienza del ricorso – Inammissibilità
Fatti di causa
1.- Con ricorso notificato il 14/2/2020 E.G. impugna la sentenza n.1348/2019 emessa dalla Corte d’appello di Napoli -sezione lavoro- confermativa del rigetto dell’originaria domanda volta ad ottenere la condanna dell’INAIL alla liquidazione di una rendita ex art. 80 DPR 1124/1965 determinabile nella invocata misura del 16,97% previa unificazione della rendita per un successivo infortunio ed in applicazione del sistema a scalare, ritenendo invece il giudice di merito corrette le risultanze medico-legali del CTU attestante una valutazione complessiva del danno pari al 10% per lieve ipoacusia ed insussistenza di postumi da patologia respiratoria, cui si aggiungeva il 4% per trauma distorsivo alla caviglia per un infortunio risalente al 29/10/1996, che non aveva dato luogo alla costituzione di alcuna rendita e non era più revisionabile.
2. Il ricorrente si duole della violazione dell’art. 79 del T.U. n.1124/1965 non essendo stata considerata in sentenza la maggiorazione del danno derivante dal grado di riduzione permanente dell’attitudine al lavoro causata da un infortunio che aggravi inabilità preesistenti derivanti da fatti estranei al lavoro (cd. formula Gabrielli); la maggiorazione del danno deriva dalla circostanza che il grado di invalidità è rapportato non alla attività di lavoro normale ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti inabilità, e trattasi di una valutazione con formula proporzionalistica introdotta con DM 9/2/1992.
In fatto, deduce che a seguito di sentenza n. 615/99 del Pretore del Lavoro di Torre Annunziata era stato accertato un grado di invalidità pari all’8% per deficit disventilatorio ostruttivo di grado lieve secondario, che a seguito di sentenza n. 5505/03 del Tribunale di Torre Annunziata era stato accertato un grado di invalidità pari al 6% per ipoacusia percettiva bilaterale e, da ultimo, era stato riconosciuto dall’INAIL un grado di invalidità pari al 4% per infortunio sul lavoro.
Nell’ottica di unificazione dei postumi di infortuni sul lavoro e malattie professionali, tutti occorsi in epoca antecedente al 2000, ossia prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n.39/2000, e con postumi inferiori all’11% e non indennizzati ai sensi del D.P.R. 1124/1965, nonché in ragione della Circolare INAIL n.57 del 4/8/2000 circa la rilevanza delle preesistenze lavorative non indennizzate in rendita solo se concorrenti ed aggravanti la menomazione di origine lavorativa, considerata la formula cd.G., il ricorrente lamenta l’omessa rivalutazione in CTU della reale incidenza dei postumi per le tecnopatie risalenti ad epoca anteriore al 2000, a sommarsi secondo la predetta formula, applicando il principio di equivalenza, nella valutazione delle tecnopatie, delle cause extralavorative a quelle lavorative; rileva quindi che il giudice anche d’ufficio deve fare applicazione del citato art. 79 secondo cui il grado di riduzione permanente dell’attitudine al lavoro causata da infortunio, quando risulti aggravata da inabilità preesistenti derivanti da fatti estranei al lavoro, deve essere rapportata non alla normale attitudine al lavoro ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti inabilità, senza che abbia rilievo la circostanza che l’inabilità preesistente e quella da infortunio incidano sullo stesso apparato anatomo-funzionale.
Infine, contrariamente a quanto argomentato in sentenza, la relazione di CTU era stata contestata dal proprio consulente di parte che ne aveva evidenziato omissioni e contraddizioni.
3. In pubblica udienza il PM ha concluso per il rigetto del ricorso.
4. L’ente assicurativo, costituito con difensore, non deposita controricorso ma partecipa alla discussione orale.
Ragioni della decisione
1. Il ricorso è inammissibile.
2.1 – In primo luogo si osserva che l’unico motivo di ricorso è eccentrico rispetto alle ragioni del rigetto dell’appello, che non risiedono nell’omessa o violata applicazione della formula proporzionalistica bensì nella preclusa applicazione della disciplina dell’art. 80 dpr 1125/1965 in ragione del fatto che l’infortunio invalidante al 4% (trauma contusivo alla caviglia) non aveva dato luogo alla costituzione di alcuna rendita.
La disposizione normativa su cui si articolava il ricorso introduttivo e sulla quale si concentra la ratio decidendi del giudice di merito prevede che “Nel caso in cui il titolare di una rendita, corrisposta a norma del presente titolo, sia colpito da un nuovo infortunio indennizzabile con una rendita di inabilità, si procede alla costituzione di un’unica rendita in base al grado di riduzione complessiva dell’attitudine al lavoro causata dalle lesioni determinate dal precedente o dai precedenti infortuni e dal nuovo, valutata secondo le disposizioni dell’art. 78 ed in base alla retribuzione che è servita per la determinazione della precedente rendita.”
Si osserva che, nel caso in esame, non soltanto non risulta che il ricorrente fosse titolare di una rendita all’epoca in cui fu colpito da un nuovo infortunio (circostanza non allegata in ricorso, ivi menzionato soltanto l’esito, in percentuale di menomazione, del pregresso accertamento giudiziale di due eventi invalidanti), ma neppure è accertato che il nuovo infortunio da cui sia stato colpito il ricorrente sia stato indennizzato con una rendita di inabilità.
Peraltro, il ricorrente non contesta né l’indennizzabilità al 4% dell’infortunio alla caviglia, evento risalente all’ottobre 1996 ed insuscettibile di revisione, né fornisce dati esaustivi in ordine all’epoca dei due precedenti eventi invalidanti ed alla loro natura extralavorativa; in particolare, dalla premessa fattuale esposta in ricorso si ricava il dato che nel 1999 sia stato riconosciuto dal Pretore del Lavoro di Torre Annunziata un deficit disventilatorio ostruttivo di grado lieve secondario con grado di invalidità pari all’8%, e che nel 2003 sia stato riconosciuto dal Tribunale di Torre Annunziata un grado di invalidità del 6% per ipoacusia percettiva bilaterale.
Inoltre, dalla documentazione allegata al ricorso si ricava che il primo accertamento attiene ad una malattia professionale, ma non sono precisate né l’epoca della insorgenza delle patologie invalidanti o la preesistenza delle prime due invalidità rispetto all’infortunio dell’ottobre 1996 -quest’ultimo come evento foriero di un possibile aggravamento di una già ridotta capacità lavorativa preesistente-, né si apprezza l’eventuale natura extralavorativa di alcuno dei tre eventi invalidanti.
2.2 – L’applicazione anche di ufficio della previsione di cui all’art. 79, consentita per conforme interpretazione di questa Corte, non è però correttamente invocata dal ricorrente poiché, pur superando il rilievo della necessaria medesimezza di apparato anatomo-funzionale su cui abbia inciso l’inabilità preesistente e quella da infortunio (Cass. n.6612/2017, 689/14, 1890/12), mancano i presupposti fattuali sui quali ancorare la fattispecie in esame: è stato già chiarito (Cass. ord. n. 1662/2020) che «in caso di infortunio sul lavoro, se si accerta la sussistenza di fattori patologici preesistenti non aventi origine professionale, il giudice deve, anche d’ufficio, fare applicazione del d.P.R. 30 giugno 1965 n.1124, art. 79 (norma applicabile altresì alle malattie professionali ex art. 131 cit. dpr), secondo cui il grado di riduzione permanente dell’attitudine al lavoro causata da infortunio, quando risulti aggravata da inabilità preesistenti derivanti da fatti estranei al lavoro, deve essere rapportata non alla normale attitudine al lavoro ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti inabilità, e deve essere calcolata secondo la cosiddetta “formula Gabrielli”» (sulla sussistenza di fattori patologici preesistenti non aventi origine professionale, si era espressa anche la sentenza Cass. n.684/2014).
2.3 – Neppure l’invocato principio di equivalenza delle cause nella valutazione di una menomazione conseguente a tecnopatia, in concorso di fattori extralavorativi e cause lavorative, consentirebbe un’applicazione officiosa del criterio di calcolo proporzionalistico, in mancanza di rilievi critici sui due aspetti centrali del percorso argomentativo della sentenza impugnata, rimasti incontestati, ossia sulla insuscettibile revisione del grado di invalidità del terzo infortunio al 4% e sulla mancata costituzione da esso di alcuna rendita.
3.1 – Le carenze argomentative dei motivi di ricorso e la decentrata indicazione delle questioni sollevate rispetto alle rationes decidendi svolte dal giudice di appello espongono l’atto difensivo al rilievo di mancanza di specificità contenutistica. Inoltre, il ricorrente non illustra, né benvero produce documentalmente, la relazione tecnica di parte sulle cui risultanze vorrebbe confutare la consulenza tecnica d’ufficio che, rinnovata in secondo grado, aveva confermato il rigetto della domanda diretta ad ottenere la condanna alla liquidazione di una rendita ex art. 80 dPR 1124/65.
Tale carenza avvalora il profilo di inammissibilità del ricorso ex art. 366 n.6 c.p.c., essendosi limitato il ricorrente ad affermare che la propria relazione medica di parte evidenzierebbe tutte le contraddizioni e le omissioni della relazione medica d’ufficio: tuttavia la relazione non è allegata, né richiamata nelle sue conclusioni, né riprodotta nelle argomentazioni tecniche e valutative di un diverso calcolo proporzionale (nel metodo e nei valori) di aggravamento di percentuale del grado complessivo di invalidità.
3.2 – A ben vedere, poi, il ricorso non menziona precisamente il motivo di impugnazione in relazione al quale sarebbe stata violata la norma di cui all’art. 79 cit. (facendo leva sulle ipotesi del n.3 o del n.5 dell’art. 360 cod. proc. civ., laddove la violazione della norma di diritto sembrerebbe tramutarsi nell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, concernente una diversa valutazione medica sul grado di riduzione permanente dell’attitudine al lavoro, aggravato da inabilità preesistenti derivanti da fatti estranei al lavoro), né espone le specifiche circostanze di merito che potrebbero portare all’accoglimento del gravame, “non potendo ottemperarsi a tale principio mediante il richiamo ad altri atti o scritti difensivi presentati nei precedenti gradi di giudizio” (cfr., Cass., n. 26693/2006), atti che tuttavia il ricorrente non allega né riporta nei passaggi descrittivi del loro contenuto rilevante; ed infatti non sono stati forniti tutti gli elementi utili a ricostruire la vicenda processuale contestata (come innanzi visto: le date degli infortuni, la loro natura lavorativa o meno, i trattamenti percepiti, i calcoli operati dal consulente di parte).
3.3 – In tal modo non viene rispettato il principio di autosufficienza del ricorso, inteso quale necessaria indipendenza di tutti gli elementi occorrenti per comprendere e valutare le censure rivolte contro la sentenza impugnata (cfr. Cass. n.11738/2016) sicché il rispetto dei criteri contenutistici richiesti dall’art. 366 c.p.c. comporta che dalla sola lettura dell’atto, corredato da puntuali riferimenti normativi e documentali, il Giudice di legittimità deve essere posto in grado di comprendere le critiche rivolte alla pronuncia del Giudice di merito, per poterne poi valutare la fondatezza (Cass. 12481/2022); trattasi di un principio sorto da fonte giurisprudenziale già presente prima della riforma del 2023 (cfr. Cass. 5656/1986 “il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione non consente di sopperire alle sue lacune mediante indagini integrative che vadano al di là della semplice verifica delle deduzioni contenute nell’atto e che si presentino in sé compiute”; e cfr. Cass. n.5478/2018: “In ciò si risolve il principio dell’autosufficienza del ricorso, il quale comporta che il ricorso debba contenere in sé tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità nella condizione di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, nonché di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa”), e che, superando ogni interpretazione eccessivamente formalistica della norma (cfr. Cass. SU. 8950/2022 e sent. S., Corte EDU del 28/10/2021), è ampiamente confermato dai precedenti di questa Corte ai quali si intende dare continuità.
Si rammentino ord. n.29750/2022 sulla autosufficienza quale corollario del principio di specialità, e la recente ord. n. 18018/2024 nella quale si è affrontato il tema della prospettazione in ricorso di questioni di cui non v’è cenno nella sentenza impugnata, per le quali è «onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. n. 23675 del 2013; n. 20703 del 2015; n. 18795 del 2015; n. 11166 del 2018)».
Tutte le considerazioni svolte conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
4.– Non si devono regolare le spese del presente giudizio, in quanto l’INAIL, pur evocato in causa, non vi ha svolto sostanziale attività difensiva e si è limitato a depositare procura in atti senza contraddire con controricorso.
5.– La declaratoria d’inammissibilità impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia in concreto dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.