CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 32472 depositata il 14 dicembre 2024
Verbale ispettivo – Omesso versamento dei contributi – Subordinazione – Genericità dei progetti
Considerato che
Con sentenza del giorno 26.7.2018 n. 280, la Corte d’appello di Ancona respingeva il gravame proposto dalla società T.T. srl, avverso la sentenza del Tribunale di Macerata che aveva rigettato l’opposizione di quest’ultima società alla cartella esattoriale con la quale l’Inps aveva intimato il pagamento della complessiva somma di € 121.461,46, a titolo di omesso versamento dei contributi dovuti per i lavoratori subordinati indicati nel verbale ispettivo, redatto dalla DPL di Macerata, all’esito dell’accertamento del 23.2.10.
Il tribunale rigettava l’opposizione avendo ritenuto la sussistenza degli indici della subordinazione rispetto al regime cui erano sottoposti i lavoratori che rivestivano formalmente il ruolo di collaboratori a progetto.
La Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado per la sostanziale genericità dei progetti posti a base dei contratti atipici stipulati, poiché in ognuno di essi, lungi dal configurarsi la definizione di uno specifico risultato, conseguibile entro un determinato arco temporale, si scorgeva l’esercizio, senza limiti di tempo, di attività rientrante nell’oggetto sociale della società, che implicava l’incardinamento del lavoratore nella struttura aziendale della società, per l’ordinaria realizzazione dello scopo sociale.
Avverso la sentenza della Corte d’appello, la società T.T. srl ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, mentre l’Inps resiste con controricorso.
Il Collegio riserva ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
Rilevato che
Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 69 comma 1 del d.lgs. n. 276/03, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte del merito, invece che limitarsi all’accertamento della esistenza del progetto, come previsto dalla norma richiamata in rubrica, aveva sindacato nel merito le valutazioni e le scelte tecniche, organizzative e produttive che spettano all’imprenditore e pur in presenza di un progetto specifico, aveva ritenuto di applicare il principio di presunzione assoluta della natura subordinata del rapporto di lavoro; inoltre, ad avviso della ricorrente, il progetto non coincideva con il fulcro dell’attività produttiva della datrice di lavoro, ma riguardava solo attività propedeutiche e secondarie.
Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza, per assenza di motivazione e/o per motivazione apparente, perché la Corte d’appello non aveva motivato sull’asserita assenza dei requisiti di specificità dei progetti riferiti ai rapporti di lavoro contestati.
Inoltre, ad avviso della ricorrente, la sentenza era priva di motivazione nella parte in cui giungeva alla conclusione della sussistenza della natura subordinata del rapporto di lavoro, dopo aver esaminato gli esiti della prova orale espletata in primo grado.
Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono inammissibili; infatti, i motivi di ricorso, nonostante la rubrica, deducono entrambi un errore di giudizio e in particolare un vizio della motivazione, con particolare riferimento alla errata valutazione del materiale istruttorio, che impinge nella sostanza della valutazione che è, invece, di competenza esclusiva del giudice del merito; inoltre, la doppia decisione “conforme” sugli stessi fatti, preclude, ex art. 348 ter c.p.c., la deduzione del vizio di omesso esame di fatti rilevanti, che è il fulcro della doglianza e che mira a una richiesta di rivalutazione dei fatti (in particolare, sul profilo della specificità del progetto).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna alle spese di lite, secondo quanto meglio indicato in dispositivo.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato, a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna la ricorrente a pagare all’Inps le spese di lite che liquida nell’importo di € 7.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13.