CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 32570 depositata il 14 dicembre 2024

Lavoro – Ricorso per accertamento tecnico preventivo – Mancanza possesso requisiti sanitari per indennità di accompagnamento – Soggetto senza handicap grave – Pagamento spese in favore dell’INPS ai sensi dell’art. 96 c.p.c. – Accoglimento parziale

Fatti di causa

Il Tribunale di Padova in esito a ricorso per accertamento tecnico preventivo proposto da M.D.G. ha verificato che la ricorrente, invalida all’80%, non era in possesso dei requisiti sanitari per beneficiare dell’indennità di accompagnamento né era soggetto con handicap grave.

Con l’omologa ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese in favore dell’INPS ai sensi dell’art. 96 c.p.c. sul rilievo che “contestando l’esito della CTU ma non depositando nei termini l’opposizione all’ATP ha aggravato inutilmente il procedimento giudiziario agendo senza la normale prudenza”.

Infine, ha posto anche le spese di CTU a carico della ricorrente.

Per la cassazione del decreto di omologa propone ricorso M.D.G. con due motivi.

L’INPS ha opposto difese con controricorso.

Con ordinanza interlocutoria del 15.12.2022 n. 36887 la sesta sezione – lavoro, ritenendo di rilievo nomofilattico le questioni poste con il ricorso, ha rimesso la causa alla sezione lavoro per la decisione.

Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Ragioni della decisione

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione, falsa applicazione ed insufficiente motivazione dell’art. 96 cod. proc. civ., e dell’art. 445-bis, comma 6, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., nella parte in cui il mancato deposito del ricorso in opposizione, a seguito di dissenso, è stato qualificato in termini di lite temeraria, in difformità dal disposto normativo, di cui all’art. 445-bis cod. proc. civ., secondo cui il procedimento per ATPO si conclude con il dissenso, mentre l’unica sanzione prevista per il caso di mancato deposito del ricorso in opposizione sarebbe costituita dalla preclusione in ordine alla possibilità di contestare giudizialmente l’esito negativo dell’espletato accertamento tecnico preventivo.

Con il secondo motivo, poi, è denunciata la violazione, falsa applicazione ed insufficiente motivazione dell’art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 2003, e dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., nella parte in cui è stata disposta la condanna alle spese nonostante la ricorrente avesse depositato rituale dichiarazione ai fini di esenzione dal pagamento.

Il primo motivo di ricorso è fondato.

Con il decreto di omologa dell’ATP il giudice, nel richiamare l’art. 96 c.p.c., ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali avendo ritenuto che questi avesse agito senza la normale prudenza, aggravando inutilmente il procedimento giudiziario, quando aveva contestato gli esiti della c.t.u. senza poi depositare l’opposizione.

Come è noto, nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali, qual è anche il procedimento disciplinato dall’art. 445 bis c.p.c., la parte soccombente non può essere condannata al pagamento delle spese del giudizio quando risulti in possesso dei requisiti di reddito previsti dall’art. 152 disp. att. c.p.c. “salvo comunque quanto previsto dall’art. 96, primo comma, del codice di procedura civile”.

È solo nel ricorso dei presupposti di cui all’art. 96 primo comma, infatti, che viene meno il diritto della parte non abbiente ad essere tenuta esente dalle spese ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. cit..

Questa Corte nell’escludere l’applicazione del comma 3 dell’art. 96 ha chiarito che in tal senso milita sia l’argomento letterale – visto che l’art. 152 disp. att. c.p.c. fa salva l’applicazione alle controversie in esame del solo comma 1 del citato art. 96 – sia l’ interpretazione logico-sistematica che deve tener conto della diversa “ratio” dei due commi.

Si è rammentato infatti che il comma 1 configura una forma speciale di responsabilità extracontrattuale, derivante da un illecito processuale, mentre il comma 3 persegue finalità pubblicistiche correlate all’esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi e commina una sanzione per la violazione dei doveri di lealtà e probità di cui all’art. 88 c.p.c. (cfr. 19/04/2022 n. 12454).

Si è inoltre chiarito che l’art. 96 comma 1 c.p.c., pur nell’ambito del richiamo effettuato dall’art. 152 disp. att. c.p.c., presuppone sempre l’istanza di parte (cfr. Cass 03/03/2021 n. 5721 ed ivi le richiamate Cass. n. 24526 del 2015, n. 5616 del 2018 nn.18129 e 28633 del 2018).

L’art. 152 disp. att. c.p.c. (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. 30 settembre 2003 n. 269 del 2003 conv. nella legge 24 novembre 2003 n. 326) infatti fa salva la possibilità di applicare l’art. 96 comma 1 c.p.c. quando la soccombenza nel grado di giudizio in cui è disposta configuri una lite temeraria e – diversamente da quanto previsto per la condanna disciplinata dal comma 3, introdotto dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 12 – la parte vittoriosa abbia chiesto la condanna al relativo risarcimento allegando (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass. s.u. n. 7583 del 2004, n. 1140 del 2007).

Ciò posto va rilevato che dalla lettura del provvedimento impugnato non è dato comprendere se il Tribunale, nell’escludere l’esonero dalle spese ex art. 152 disp atti c.p.c., abbia inteso riferirsi all’art. 96 primo comma o non, piuttosto al terzo comma della stessa norma che, come detto, non è applicabile alle controversie previdenziali e assistenziali.

Come ricordato, infatti, è al terzo comma dell’art. 96 che si correla l’esigenza di assicurare una sollecita ed efficace definizione dei giudizi e che perciò commina una sanzione per la violazione dei doveri di lealtà e probità di cui all’art. 88 c.p.c..

Va rilevato infatti che, significativamente, nel provvedimento si fa riferimento ad una sorta di “abuso” dello strumento processuale per avere la ricorrente contestato le conclusioni del consulente senza poi presentare il ricorso, dilazionando immotivatamente i tempi di definizione del processo.

Occorre premettere in primo luogo che la ricorrente – che dopo aver comunicato il suo dissenso rispetto alle conclusioni del CTU non ha inteso depositare il ricorso – non ha abusato dello strumento processuale accordatole essendosi limitata ad esercitare la facoltà, attribuitale dalla legge, di scegliere se introdurre o meno il giudizio di cognizione destinato a concludersi con sentenza non appellabile.

È utile ricordare che, a norma dell’art. 445-bis, quarto comma, c.p.c. il giudice, una volta che siano terminate le operazioni di consulenza, deve seguire un preciso percorso in termini assai contenuti per addivenire alla conclusione del procedimento di ATPO ed alla omologazione del decreto.

Infatti, egli è tenuto a fissare con decreto, da comunicare alle parti, un termine perentorio non superiore a trenta giorni entro il quale è possibile dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se si intende contestare le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio.

Nel successivo termine di trenta giorni fissato a pena di decadenza, poi, la parte che dissente deve depositare il ricorso introduttivo del giudizio specificando i motivi della contestazione.

Si tratta di un procedimento che è evidentemente improntato a esigenze di speditezza tanto che il termine di trenta giorni per il deposito del dissenso e l’ulteriore termine di trenta giorni per il deposito del ricorso costituiscono, ciascuno, limiti esterni del procedimento invalicabili.

Scansioni temporali che hanno rilievo cruciale ai fini della salvaguardia del diritto di difesa, alla luce delle conseguenze che ne derivano in termini di intangibilità dell’accertamento del requisito sanitario (cfr. Cass. 05/04/2023 n. 9356).

E gravi e definitive sono le conseguenze dell’inosservanza di tali termini: l’accertamento del requisito sanitario omologato dal giudice acquisisce definitività e la parte decade dal potere di dare ulteriore impulso al procedimento.

La contestazione delle conclusioni del consulente costituisce allora il ponte tra la fase procedimentale dell’accertamento tecnico preventivo e il procedimento a cognizione piena da instaurare con il ricorso e, in tale contesto, il comportamento processuale della parte che depositi tempestivamente la dichiarazione di dissenso alla quale, tuttavia, non faccia seguire il tempestivo deposito del ricorso introduttivo del giudizio di cognizione pur essendo espressione della generica volontà di dissentire dalle conclusioni raggiunte dal consulente non può essere, di per sé, qualificata come una condotta in mala fede o connotata da colpa grave che possa giustificare, come ritiene il provvedimento impugnato, l’applicazione della deroga prevista nell’art. 152 disp. att. c.p.c. e la condanna alle spese del giudizio.

Ai fini della responsabilità aggravata deve emergere la consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta o evidenziarsi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali (arg. ex Cass. n. 27646 del 2018) ed invece alla parte che aspiri ad una revisione del giudizio espresso dal consulente è richiesto di esplicitare le specifiche ragioni del suo dissenso nel ricorso introduttivo del giudizio di merito e dunque fino a quel momento può valutare l’opportunità di intraprenderlo.

Ne segue che, come detto, la mera scelta processuale di non depositare il ricorso, in mancanza di altri elementi di valutazione, resta neutra e non consente di per sé di ritenere sussistente in capo al ricorrente una responsabilità aggravata nei termini di cui all’art. 96 primo comma c.p.c..

Pertanto sotto tale profilo il ricorso deve essere accolto ed il decreto cassato.

Il secondo motivo – con il quale si deduce la violazione, falsa applicazione ed insufficiente motivazione dell’art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 2003, e dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., nella parte in cui è stata disposta la condanna alle spese nonostante la ricorrente avesse depositato rituale dichiarazione ai fini di esenzione dal pagamento – non può invece essere accolto.

La dichiarazione, a cui il ricorso rinvia, è inserita nel ricorso per ATP (depositato insieme al presente ricorso per cassazione al documento 7) e non è sottoscritta dalla ricorrente.

L’autocertificazione sottoscritta dalla D.G. è stata redatta ai fini dell’esenzione dal pagamento del contributo unificato e dunque non contiene il necessario impegno a comunicare le variazioni del reddito rilevanti.

Il documento del 28.4.2020, contenente una dichiarazione reddituale formalmente corretta ed inserito nel fascicolo telematico, è riferito a soggetti del tutto estranei al presente procedimento (E.A. e la moglie V.I.) e non è chiarito se esista e quale sia il collegamento con il procedimento in esame.

In conclusione, manca in atti una dichiarazione idonea a giustificare l’esonero dal pagamento delle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c..

Ne segue il rigetto del secondo motivo di ricorso.

In conclusione, per le ragioni esposte, accolto il primo motivo di ricorso e rigettato il secondo il decreto, cassato in relazione al motivo accolto, deve essere rinviato al Tribunale di Padova in persona di diverso giudice che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo.

Cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Padova in persona di diverso giudice che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.