MINISTERO delle FINANZE – Circolare n. 1 dell’ 8 gennaio 2025
Circolare in materia di apposizione del codice unico progetto (CUP) alle fatture per gli acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici – Articolo 5, commi 6, 7 e 8, del Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41
L’articolo 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, rubricato “Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell’attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali ed europee”, stabilisce, ai commi 6, 7 e 8, l’obbligo di apposizione del codice unico progetto (CUP) in fattura per tutti gli acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici erogati a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni.
La presente circolare, frutto del lavoro svolto da un tavolo tecnico istituito dalla Ragioneria generale dello Stato (RGS), con la partecipazione di Regioni, Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (PCM-Dipe), Dipartimento per le politiche di coesione (PCM-DipCoes) e il Ministero delle imprese e del made in Italy – Direzione generale per gli incentivi alle imprese (MIMIT-DGIAI) nonché con il contributo dell’Agenzia delle entrate, ha l’obiettivo di fornire indicazioni uniformi per una corretta applicazione della disposizione.
1. Premessa
I commi 6, 7 e 8 dell’articolo 5 del decreto-legge n. 13 del 2023 introducono un collegamento tra due ambiti normativi distinti: l’obbligo del codice unico di progetto (CUP) per i progetti di investimento pubblico e la disciplina della fatturazione elettronica tra privati (FE). Questo collegamento non risponde solo a finalità di monitoraggio della spesa, ma si inserisce in una visione più ampia, volta a garantire la tracciabilità delle risorse pubbliche e, al contempo, semplificare i processi amministrativi, favorendo il sistema produttivo e lo sviluppo delle imprese.
In quest’ottica, l’integrazione tra CUP e FE può contribuire alla riduzione di tempi e costi nella gestione dei documenti contabili, semplificando il lavoro delle amministrazioni pubbliche e degli operatori privati. La riduzione del carico amministrativo per le imprese promuove l’efficienza operativa e contribuisce a migliorarne la competitività.
La presente circolare ha ad oggetto esclusivamente gli aspetti di comune interesse del CUP e della FE e non fornisce indicazioni sulle regole specifiche che disciplinano i rispettivi contesti normativi settoriali.
Per altre questioni, come ad esempio la necessità di richiedere il CUP per determinate forme di aiuto o l’applicazione della fatturazione elettronica in specifici contesti, si rimanda alle normative di settore e alle amministrazioni centrali competenti.
2. Ambito di applicazione dell’obbligo di apposizione del CUP in fattura
Il comma 6 dell’articolo 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, dispone che “a partire dal 1° giugno 2023 le fatture relative all’acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il codice unico di progetto (CUP) di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riportato nell’atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell’incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso […]”.
Al riguardo, appare opportuno chiarire il perimetro di valutazione soggettivo e oggettivo della disposizione.
In ordine al perimetro soggettivo, il comma 6 si riferisce agli incentivi pubblici erogati “a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati”, prescindendo dalla natura delle risorse stanziate a tal fine.
Per la definizione di Amministrazione pubblica, in coerenza con l’articolo 11, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, si fa riferimento all’elenco di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2021, n. 165.
Il perimetro oggettivo, invece, pone al centro della sua interpretazione la definizione di “incentivi pubblici alle attività produttive”. Tale locuzione è assimilabile alla medesima locuzione “interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive”, di cui all’articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, che comprende “gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere” erogati, ai sensi del successivo articolo 7, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 123 del 1998, in una delle seguenti forme: “credito d’imposta, bonus fiscale, […] concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato”.
In termini più specifici, sulla base dell’istruttoria svolta nell’ambito del tavolo tecnico, si ritiene che l’ambito di applicazione della disposizione comprenda:
a) i trasferimenti alle imprese per i quali sussista l’obbligo di attribuzione del CUP, ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonché delle delibere CIPE del 27 dicembre 2002, n. 143, del 19 dicembre 2003, n. 126, del 26 giugno 2009, n. 34, del 5 maggio 2011, n. 45, e del 26 novembre 2020, n. 63, a prescindere dalla natura in conto capitale o di parte corrente delle risorse;
b) tra gli strumenti finanziari, i progetti di investimento per i quali è prevista l’attribuzione di un CUP secondo la normativa vigente;
c) le misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate da eventi di protezione civile, per fronteggiare le più urgenti necessità, di cui alla lettera c) del comma 2, dell’articolo 25 del Codice di protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
Inoltre, sono esclusi dall’obbligo di cui all’articolo 5, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge n. 13 del 2023:
a) i trasferimenti alle imprese consistenti in meri contributi al funzionamento non compresi in un progetto di investimento pubblico.
b) i costi non fatturabili eventualmente riconosciuti all’impresa beneficiaria.
3. Fatture emesse prima dell’assegnazione del CUP all’incentivo
Il comma 7, articolo 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 dispone che “L’obbligo di cui al comma 6 non si applica alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché alle fatture emesse prima della corretta attribuzione del codice unico di progetto (CUP) […] le Amministrazioni pubbliche titolari delle misure, anche nell’ambito delle disposizioni che disciplinano il funzionamento delle medesime misure, impartiscono ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, ivi comprese le quietanze di pagamento, della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche”.
In applicazione di quanto sopra, si precisa che:
a) per gli incentivi che ammettono il sostenimento delle spese anteriormente all’atto di concessione dello stesso, come per tutte le fatture ricevute prima dell’assegnazione del CUP, non sussiste nessun obbligo di apposizione dello stesso in fattura;
b) le Amministrazioni titolari delle misure devono indicare al beneficiario i documenti necessari a dimostrare l’avvenuta spesa; la stessa disposizione indica la possibilità di inserire il CUP nella quietanza di pagamento come strumento dimostrativo, ferma restando la possibilità per le Amministrazioni di individuare diverse modalità dimostrative.
Per le fatture emesse dopo l’assegnazione del CUP, in caso di comprovata impossibilità di apposizione dello stesso in fattura per cause documentate con evidenze concrete e riferite a circostanze eccezionali, non imputabili al soggetto beneficiario, è l’amministrazione, sotto la propria responsabilità, a definire la eventuale modalità dimostrativa della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto agevolato.
4. Molteplicità di CUP
La molteplicità dei CUP riguarda il caso in cui le imprese accedono a più di un incentivo per finanziare lo stesso tipo di spesa, per una stessa linea d’intervento. Il progetto di investimento è finanziato attraverso bandi non aperti nel medesimo momento o da risorse assegnate al beneficiario in momenti successivi.
In questo caso, il beneficiario di un incentivo a cui è attribuito il CUP, relativo al primo bando in ordine temporale, si trova nella condizione di non poter indicare al fornitore i CUP da inserire in fattura riferiti a bandi per i quali l’assegnazione non è ancora avvenuta.
In tali casi è sufficiente l’apposizione in fattura del primo CUP acquisito in ordine temporale.
Per i CUP successivi, come previsto al comma 6 dell’articolo 5 del decreto-legge n. 13 del 2023 e chiarito al punto 3, le amministrazioni titolari delle misure indicheranno al beneficiario i documenti necessari a dimostrare l’avvenuta spesa. Salvo che l’amministrazione non suggerisca diversamente, è possibile inserire i CUP successivi all’interno delle relative quietanze di pagamento.
5. Monitoraggio della spesa
Si richiama il disposto del comma 8 dell’articolo 5 del decreto-legge n. 13 del 2023 che definisce come segue le modalità di monitoraggio della spesa pubblica e dei dati delle fatture: “Al fine di assicurare e semplificare il monitoraggio della spesa pubblica e valutarne l’efficacia, i dati delle fatture elettroniche oggetto del presente articolo confluiscono nella banca dati di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Tali dati sono messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni concedenti gli incentivi di cui al comma 6 anche per semplificare i processi di concessione, assegnazione e gestione dei medesimi incentivi, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”.
Si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni sulla possibilità di integrare l’informazione del CUP non riportato sulla fattura originaria, senza conseguenze sugli aspetti fiscali delle operazioni riferite a tale fattura, all’esito degli approfondimenti del tavolo tecnico con l’Agenzia delle entrate.