TRIBUNALE di CATANZARO, Sezione Prima Civile, Sentenza n. 1028/2024 depositata il 10 dicembre 2024
interposizione di manodopera – la presenza di una clausola con cui il committente obbliga l’appaltatore a sostituire il personale ritenuto inidoneo rende illegittimo il contratto di appalto integra l’esercizio, di fatto, del potere disciplinare sui dipendenti dell’appaltatore da parte del committente.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data ###, ### e ### hanno convenuto in giudizio ### S.p.A. chiedendo che venga dichiarata l’illegittimità dei contratti di appalto per il lotto 4, area ### per il trasporto di prodotti postali e dichiarata l’illegittima interposizione di manodopera e, conseguentemente, accertato e dichiarato che fra essi e la ### resistente è in essere un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, come addetto senior, livello D, del ### per il personale di ### a far data dal 02/08/2014 per il ricorrente ### e a far data dal 16/04/2011 per la ricorrente ### o, in subordine, dalla data successiva che risulterà di giustizia.
2. Si è costituita ### S.p.A. che ha concluso per il rigetto del ricorso.
2.1. La resistente, in via subordinata, nella denegata ipotesi di declaratoria di costituzione del rapporto di lavoro alle sue dipendenze, ha chiesto che venga rigettata la domanda di accertamento dell’inquadramento al livello D del ### di ### e, in ogni caso, che venga disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle società appaltatrici, in quanto litisconsorti necessari ex art. 102 cod. proc. civ., con espressa riserva di chiedere la condanna delle predette società a rifondere, in proprio favore, quanto eventualmente fosse tenuta a corrispondere ai ricorrenti.
3. ###à istruttoria è consistita nell’audizione dei testimoni delle parti.
4. Il ricorso è fondato e deve essere, pertanto, accolto.
5. Il ricorrente ### ha dedotto di aver lavorato (senza soluzione di continuità, ad eccezione di qualche manciata di giorni, in alcuni casi, fra la fine di un appalto e il nuovo) sul lotto 4, area ### (con sede ### in qualità di dipendente dei diversi appaltatori del servizio di trasporto dei prodotti postali di ### dal 02/08/2014 al 30/06/2019, nonché di essere stato sempre costantemente assunto e licenziato in seguito ai diversi cambi di appalto.
Analogamente ha riferito la ricorrente ### che ha iniziato a lavorare sin dal 16/04/2011 a “tutt’oggi” (ovvero sino al momento del deposito del ricorso).
5.1 I ricorrenti hanno quindi precisato:
– che le mansioni svolte da entrambi sono sempre state le medesime ovvero autista di furgone, con inquadramento dapprima nel 3° e, infine, nel 4° livello del ### servizi postali in appalto, presso l’appalto del lotto 4, area ### con sede ###;
– che nel corso dei diversi rapporti di lavoro, con i vari appaltatori del medesimo servizio e per il medesimo lotto, l’attività di entrambi era consistita nel trasporto dei prodotti postali da una filiale all’altra del medesimo lotto (mediante conduzione di un automezzo dell’appaltatore) nonché nella vuotatura delle cassette postali;
– che nonostante i formali datori di lavoro siano stati i diversi appaltatori (così come meglio specificati nel ricorso) non era mai mutata né la modalità di lavoro, né il rapporto fra gli appaltatori e la committente ###
– che tutti gli appaltatori avevano come unica committente ### addirittura, la ### (uno dei datori di lavoro) era parte del ### “Brutium” (vincitore dell’appalto), creato appositamente per l’affidamento dell’appalto nel 2007 che aveva nell’oggetto sociale il compito di “svolgere incarichi di corriere espresso, servizi di recapito urbano plichi, pacchi; servizi attività di consegna, ritiro e trasporto di effetti postali tra strutture di ### e servizi accessori”;
– che il servizio si era sempre svolto sulla base delle precise e puntuali indicazioni contenute nei modelli MPT (### di ### creati da ### e consegnati periodicamente all’appaltatore, menzionati sia nel capitolato di appalto che nel contratto fra committente e appaltatori;
– che, in particolare, ai punti 7.1 e 7.2 dell’accordo quadro e del capitolato (docc. nn. 18 e 17 allegati al ricorso) si legge che “i tempi di esecuzione del servizio, nonché gli orari, sono dettagliatamente descritti nei modelli MPT (### di ###, che descrivono orari e luogo di partenza e arrivo, punti intermedi del percorso e tipologia di veicolo e che saranno allegati ai singoli ### di ### […] Le attività / servizi, il chilometraggio ed i percorsi sono indicati nei citati modelli MPT allegati ai ### di Consegna”;
– che il preciso e puntuale adempimento degli obblighi del contratto, ivi comprese le tempistiche, era sottoposto allo stringente controllo di ### (punto 7.2 del capitolato speciale d’oneri), anche al fine di “salvaguardare la propria immagine”;
– che l’appaltatore doveva indicare puntualmente (“con congruo anticipo”, si legge nell’accordo-quadro, punto 7.3; “almeno 10 ### giorni lavorativi prima”, si legge nel capitolato, punto 7.3) l’elenco del personale che avrebbe avuto accesso agli uffici, previa indicazione dei seguenti dati: nome e cognome del dipendente, data e luogo di nascita, estremi del documento di identità, data di assunzione, datore di lavoro e numero di matricola, tipologia di rapporto / collaborazione, progetto di riferimento, data inizio e scadenza del servizio, riferimento buono di consegna;
– che ### manteneva, altresì, un controllo e un potere di veto sul personale utilizzato dall’appaltatore: “### qualora rilevi che i dipendenti e/o figure assimilabili dell’impresa abbiano dato prova di scorrettezza, incapacità o comportamento fraudolento, o posto in essere azioni tali da creare turbamento al servizio o danni a ### ne darà comunicazione all’impresa che sarà tenuta a procedere all’immediata sostituzione” (punto 7.3 del capitolato e dell’accordo-quadro).
5.2. Orbene, a fonte di tali dati documentali (obiettivamente non contestabili), parte resistente si è limitata ad osservare che i ricorrenti avevano taciuto “nel ricorso della loro duplice veste di imprenditori e lavoratori dipendenti delle società che si sono avvicendate nel subappalto con Poste”.
La circostanza dedotta da ### (l’essere i ricorrenti essi stessi imprenditori e lavoratori dipendenti delle società subappaltatrici) non appare essere, però, un dato favorevole alla resistente, ma anzi un dato che corrobora – ove occorresse – l’assunto dei ricorrenti secondo cui essi sono stati sottoposti alle direttive della Committente.
Appare, infatti, evidente che la circostanza che lo stesso imprenditore svolgesse le attività manuali ed operative tipiche del lavoratore subordinato mal si coniuga con le caratteristiche dell’appalto c.d. genuino (nel quale, di regola, l’imprenditore si avvale di propri dipendenti) e, invece, ne conferma la finalità precipuamente elusiva delle norme dettate in tema divieto di appalto di manodopera (essendo, appunto, il lavoro l’elemento preponderante nell’appalto di servizi in esame).
6. Come condivisibilmente evidenziato in altri precedenti (allegati da parte ricorrente e, quindi, noti alle parti), emessi in fattispecie perfettamente sovrapponibili alla presente, l’impresa appaltatrice “era priva di sostanziale autonomia organizzativa”. La stessa pronuncia evidenzia, poi, che, come nella fattispecie, “### disciplinava non solo i tragitti, il contenuto del trasporto e le caratteristiche tecniche dei mezzi da utilizzare, ma anche il numero e la successione delle soste intermedie nonché gli orari di arrivo e partenza rispetto a ciascuna destinazione, senza alcuna approssimazione o range di tolleranza” (così, Tribunale di Firenze, sentenza 11 maggio 2017 n. 458, poi confermata dalla Corte d’Appello di Firenze con sentenza del 15/11/2018 n. 758, che ha rigettato l’appello promosso da ###.
6.1. Da ultimo, si segnala che la Suprema Corte, sempre in una vicenda del tutto analoga, ha ritenuto infondato il motivo di ### basato sulla circostanza relativa alla proprietà in capo alla ditta appaltatrice degli automezzi utilizzati per la prestazione lavorativa (### sosteneva che, dal momento che il servizio dedotto nel contratto di appalto consisteva in maniera preponderante in attività di trasporto, erroneamente era stata negata rilevanza alla predetta circostanza solo in ragione dell’esatta predeterminazione dei chilometri e degli itinerari da percorrere). La Suprema Corte ha, infatti, evidenziato che in base alla valutazione compiuta dai giudici di merito era emersa la direzione della prestazione lavorativa da parte di ### tramite l’elaborazione di uno schema predefinito predisposto dalla società, avente come oggetto tappe e orari da rispettare (in particolare il modello pianificazione trasporti – ### e la pianificazione dettagliata delle attività ed il controllo della prestazione lavorativa da parte della committente (Cass. 13782/2021). Ne consegue che la proprietà dei veicoli si configura come dato secondario ed irrilevante ai fini della individuazione del vero datore di lavoro secondo gli indici di cui all’art. 2094 cod. civ.
6.2. La pronuncia della Corte d’Appello di ### (sentenza del 14-25/11/2024 n. 883), prodotta da parte resistente in allegato alle note di trattazione depositate il ###, si pone quindi in contrasto con la giurisprudenza di merito dominante, poi confermata anche dalla Suprema Corte, in ordine alla natura dei ### di ### di ### (###: è, infatti, innegabile che tali ### siano espressione dell’etero-organizzazione della prestazione lavorativa dei dipendenti dell’appaltatore, atteso che tale modalità di gestione dell’appalto è inconciliabile ed incompatibile con l’autonomia che deve connotare la prestazione resa dall’appaltatore.
7. A quanto sopra osservato si deve aggiungere che dal contratto di appalto/accordo-quadro si evince che ### esercitava, di fatto, anche il potere disciplinare sui dipendenti dell’impresa appaltatrice che era “tenuta a procedere all’immediata sostituzione” del dipendente ritenuto scorretto, incapace o che avesse tenuto un comportamento fraudolento o posto in essere azioni tali da creare turbamento al servizio o danni a ### (si veda la disposizione contenuta nell’art. 7.3 dell’accordo-quadro, supra trascritta – doc. n. 18 allegato al ricorso).
Da tale disposizione contrattuale si evince una totale, indiscriminata e, di fatto, arbitraria sottoposizione del dipendente dell’appaltatore al gradimento di ### non potendo, in alcun modo, l’appaltatore sindacare il volere della società committente, essendo questi tenuto alla sostituzione “immediata” (e, quindi, nella sostanza, al licenziamento) del dipendente ritenuto inidoneo da ### (e, d’altronde, non è dato sapere neppure in cosa consista l’azione del dipendente che possa “creare turbamento al servizio o danni a ### Italiane”).
8. Ciò posto, si rileva che l’art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003 chiarisce che «il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell’articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d’impresa».
Nel caso di specie, per quanto sopra osservato, non sussistono i requisiti tipici dell’appalto, atteso che il potere direttivo organizzativo dei dipendenti e del lavoro non faceva capo alle imprese appaltatrici bensì alla società committente, odierna resistente, che, addirittura per contratto, esercitava di fatto finanche il potere disciplinare sui dipendenti delle ditte appaltatrici.
9. In relazione all’inquadramento contrattuale è corretta la richiesta dei ricorrenti che hanno invocato il livello D (addetto senior) del ### per il personale non dirigente di ### S.p.A. del 30/11/2017, atteso che l’esperienza maturata è certamente “significativa”, essendo stata l’attività svolta per un periodo ben superiore ai 24 mesi previsti dall’art. 20 (classificazione del personale). ###, in tale profilo rientra anche la figura di ### – senior del tutto equiparabile all’attività di fatto svolta dai ricorrenti.
10. In conclusione, deve essere dichiarata ed accertata la illegittimità dei contratti di appalto nell’ambito dei quali i ricorrenti hanno svolto le loro prestazioni lavorative e, per l’effetto, deve essere dichiarata l’esistenza tra i ricorrenti e la convenuta ### S.p.A. di un ordinario rapporto di lavoro subordinato con decorrenza dalle date indicate in ricorso e con diritto all’inquadramento nel livello D (addetto senior) del ###
11. La domanda avanzata da ### in via subordinata è inammissibile per due ordini di motivi.
In primo luogo, la convenuta non specifica ### quali siano le “società appaltatrici” nei confronti delle quali si dovrebbe integrare il contraddittorio.
Ma, soprattutto, non sussiste litisconsorzio necessario ai sensi dell’art. 102 cod. proc. civ. con dette società, atteso che l’art. 29, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 276/2003 stabilisce espressamente che «### il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell’articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo. […]».
Ne consegue che legittimamente l’azione è stata spiegata dai ricorrenti nei soli confronti della ### committente (### S.p.A.) che ha utilizzato le prestazioni lavorative da essi rese.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
del ### definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: – accoglie il ricorso e, per l’effetto: i) dichiara ed accerta la illegittimità dei contratti di appalto nell’ambito dei quali i ricorrenti hanno svolto le loro prestazioni lavorative in favore della committente ### S.p.A.; ii) dichiara l’esistenza tra i ricorrenti ### e ### e la convenuta ### S.p.A. di un ordinario rapporto di lavoro subordinato con decorrenza dal 02/08/2014 per il ricorrente ### e dal 16/04/2011 per la ricorrente ### con diritto all’inquadramento, per entrambi i ricorrenti, nel livello D (addetto senior) del ### del 30/11/2017 per il personale non dirigente di ### – dichiara l’inammissibilità della domanda subordinata avanzata da ### S.p.A.; – condanna la resistente ### S.p.A. al pagamento delle spese di lite che si liquidano nella somma di ### per soli compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell’Avv. ### Così deciso in ### in data 10 dicembre 2024 ### del ### (firmato digitalmente)
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 10/12/2024 R.G. LAV. N. 115/2020