CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31520 depositata l’ 8 dicembre 2024

Lavoro – Direttore dei servizi generali e amministrativi – Riliquidazione indennità di direzione maturata durante anni scolastici – Collocamento in congedo speciale retribuito per assistenza al genitore portatore di handicap grave – Rigetto

Rilevato che

1. G.A.D.E., in servizio presso l’Istituto Comprensivo Scolastico Statale di Carapelle quale direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA), agiva dinanzi al Tribunale di Foggia al fine di ottenere la riliquidazione dell’indennità di direzione maturata durante gli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015 durante i quali era stato collocato in congedo speciale retribuito per assistenza al genitore portatore di handicap grave ex art. 3 legge n. 104/1992.

In particolare, il D.E. lamentava di aver ricevuto detta l’indennità di direzione solo nella parte del parametro base a misura fissa e non anche in quella a misura variabile.

Il Tribunale respingeva il ricorso.

La decisione era confermata dalla Corte d’appello di Bari.

2. Riteneva la Corte territoriale che la fattispecie dell’assistenza al genitore portatore di handicap fosse disciplinata dall’art. 42, comma 5-ter, del d.lgs. n. 151/2001, come introdotto dall’art. 4, comma 1, lett. b, d.lgs. n.119/2001 (ndr art. 4, comma 1, lett. b, d.lgs. n.119/2011) il quale (nel testo ratione temporis vigente) prevedeva che il diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e che il periodo medesimo era coperto da contribuzione figurativa.

Rilevava che tale indennità era composta di due voci: “una misura tabellare annua lorda”, liquidata direttamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e “una parte variabile”, a carico del Fondo di Istituto.

Evidenziava che, nella specie, come si evinceva dallo stesso appello, la componente fissa era stata regolarmente corrisposta mentre la parte variabile dipendendo da indici appunto variabili (quale la tipologia della scuola e il numero del personale) difettava del requisito di fissità e continuatività richiesto dall’art. 42, comma 5-ter, ai fini della corresponsione in costanza di congedo speciale ex art. 3 legge n. 104/1992.

4. Avverso tale sentenza G.A.D.E. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

5. Il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ha resistito con controricorso.

6. Il ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 42, comma 5-ter, del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 e dell’artt. 77, comma 3, c.c.n.l. 29/11/2007 in combinato con l’art. 89, comma 2 Tab. 9 del medesimo contratto così come modificato dall’art. 3 del c.c.n.l. 25/7/2008, in relazione all’art. 360, primo comma n. 3 cod. proc. civ.

Censura la sentenza impugnata per aver considerato variabile la “natura” e non già la “misura” dell’indennità di direzione posta a carico del fondo d’istituto.

Rileva che l’indennità di direzione dei dsga è disciplinata dall’art. 77, comma 3, del c.c.n.l. 29/11/2007 che la annovera tra le competenze “aventi carattere fisso e continuativo” confermando, così, la natura stipendiale dell’emolumento – desumibile dalla sua inclusione nella struttura della retribuzione – e quindi la sua predeterminazione, obbligatorietà e stabilità (in quanto corrisposta ininterrottamente per tutta la carriera lavorativa del dipendente).

Aggiunge che anche le circolari nn. 1/2012 e 12/2011 – prodotte in appello dal ricorrente – confermano la suddetta natura.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 421 e 437 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ.

Assume che la Corte territoriale, dichiarando la tardività della produzione delle suddette circolari nn. 1/2012 e 12/2011, ha disatteso un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass., sez. lav., 4 maggio 2012, n. 6753) per il quale – nel rito del lavoro – allorché le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, il giudice, anche in grado di appello, ex art. 437 cod. proc. civ., ove reputi insufficienti le prove già acquisite, «può in via eccezionale ammettere, anche d’ufficio, le prove indispensabili per la dimostrazione o la negazione di fatti costitutivi dei diritti in contestazione”.

3. Il primo motivo di ricorso è infondato.

3.1. Occorre premettere che quella in esame è una questione del tutto peculiare che riguarda l’ipotesi del trattamento economico del direttore generale dei servizi amministrativi in caso di congedo speciale ex art. 3 legge n. 104/1992.

Ed infatti il D.E. è stato collocato in congedo speciale retribuito per 65 giorni nell’anno scolastico 2013/2014 e per 307 giorni nell’anno scolastico 2014/2015 per l’assistenza al genitore portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi del suddetto art. 3, comma 3.

3.2. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 5-ter del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (comma inserito dall’art. 4, comma 1, lettera b), del d.lgs. 18 luglio 2011, n. 119): «Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale.

Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall’anno 2011, sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

L’indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità.

I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l’importo dell’indennità dall’ammontare dei contributi previdenziali dovuti all’ente previdenziale competente.

Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l’assicurazione per le prestazioni di maternità, l’indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33».

La sopra indicata disposizione di cui all’art. 5-ter del d.lgs. n. 151/2001 fa, dunque, chiaro riferimento ad un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento.

Durante tale congedo il D.E. ha ricevuto l’indennità di direzione “per la sola parte del parametro base a misura fissa” e non anche “per la parte a misura variabile”.

3.3. Rileva, al riguardo, la previsione di cui all’art. 56 del c.c.n.l. scuola del 20 novembre 2007 (Indennità di direzione e sostituzione del dgsa) secondo cui: «1. Ai DSGA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative è corrisposta un’indennità di direzione come nella misura prevista dalla Tabella 9. La stessa indennità è corrisposta, a carico del fondo di cui all’art. 88, comma 2, lettera i), al personale che, in base alla normativa vigente, sostituisce la predetta figura professionale o ne svolge le funzioni. […]».

A sua volta, l’art. 88 del c.c.n.l., alla lett. j), stabilisce che è retribuita con le risorse del Fondo d’Istituto, tra le altre voci, anche «la quota variabile dell’indennità di direzione di cui all’art. 56 del presente CCNL spettante al DSGA con le modalità stabilite nel CCNI del 31.8.1999 e nelle misure definite con la Tabella 9».

La richiamata Tabella 9 prevede un parametro base in misura fissa (a carico del Ministero) ed una parte variabile (a carico del Fondo d’Istituto) in ragione di particolari tipologie di istituzioni scolastiche, della presenza di Aziende agrarie, della presenza di Istituti di secondo grado aggregati ed istituti tecnici professionali e d’arte con laboratori con reparti di lavorazione, della presenza di Convitti annessi agli istituti ovvero di Istituti verticalizzati, della complessità organizzativa nelle scuole con più di 35 posti docente in organico di diritto.

Rileva, altresì, la previsione del successivo art. 77 (Struttura della retribuzione) che prevede:

«1. La struttura della retribuzione del personale docente, educativo ed A.T.A. appartenente al comparto della Scuola si compone delle seguenti voci:

– trattamento fondamentale: stipendio tabellare per posizioni stipendiali; posizioni economiche orizzontali; eventuali assegni “ad personam”.

– trattamento accessorio:

– retribuzione professionale docenti;

– compenso per le funzioni strumentali del personale docente;

– compenso per le ore eccedenti e le attività aggiuntive;

– indennità di direzione dei DSGA;

– compenso individuale accessorio per il personale ATA;

– compenso per incarichi ed attività al personale ATA;

– indennità e compensi retribuiti con il fondo d’istituto;

– altre indennità previste dal presente contratto e/o da specifiche disposizioni di legge. […]

3. Le competenze di cui ai commi precedenti aventi carattere fisso e continuativo sono corrisposte congiuntamente in unica soluzione mensile» Orbene, l’indennità di direzione è prevista nell’ambito del trattamento accessorio ma per dirsi integrata la previsione di cui all’art. 5-ter del d.lgs. n. 151/2001, non basta tale inclusione occorrendo fare riferimento alle voci fisse e continuative della stessa.

Il comma 3 della indicata disposizione di cui all’art. 77, lungi dall’attribuire il carattere della fissità e continuità alle «competenze di cui ai commi precedenti» si limita a stabilire le modalità di corresponsione per quelle competenze aventi carattere fisso e continuativo. 3.4. Solo la voce fissa, uguale per tutti i DSGA, è corrisposta mensilmente, per 12 mensilità, direttamente in busta paga ed è a carico del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Esclusivamente tale voce è definita dalle parti collettive “parametro base in misura fissa” (v. Tabella 9 allegata al c.c.n.l. del 2007).

La componente della indennità di direzione variabile, invece, lungi dall’essere fissa e continuativa, è legata a fattori soggetti a modifiche tanto che ne è stata prevista la corresponsione a carico del Fondo d’Istituto.

L’erogazione ha, dunque, una ratio compensativa del particolare impegno che è necessario nel lavorare in un determinato contesto e per il solo tempo in cui ciò si verifica.

Già questo esclude che l’indennità di direzione (parte variabile) possa essere considerata un emolumento della retribuzione accessoria a carattere fisso e continuativo e che possa discutersi, come pretende il ricorrente, per la parte fissa e per quella variabile, di una componente del trattamento accessorio bi-strutturata ma sempre fissa.

4. Il secondo motivo è inammissibile.

Il ricorrente, a ben guardare, non censura espressamente la ratio decidendi della sentenza impugnata là dove, a prescindere dalla tardività della produzione delle circolari, è stata comunque evidenziata, l’irrilevanza del contenuto delle stesse per due concorrenti ragioni:

– per non essere le circolari portatrici di criteri interpretativi vincolanti;

– per non essere le stesse risolutive della questione qui all’esame della spettanza nel caso del congedo speciale dell’indennità di direzione quota variabile.

5. A tanto consegue che il ricorso deve essere respinto.

6. La peculiarità e novità della questione trattata costituisce motivo per compensare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

7. Va dato atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; compensa le spese.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.