Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sezione n. 1, sentenza n. 603 depositata il 31 luglio 2024

In mancanza di una specifica previsione di divieto di utilizzazione analoga a quella di cui all’art. 191 c.p.p., in sede di accertamento fiscale sono utilizzabili gli elementi di prova raccolti nell’ambito del procedimento penale a carico del contribuente, ancorché illegittimamente trasmessi all’Amministrazione finanziaria, salvo che non ne resti pregiudicata la tutela dei diritti fondamentali di rango costituzionale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 11/2024, in data 4 dicembre 2023, la Corte di Giustizia tributaria di I grado di L’Aquila – sezione 1 – respingeva il ricorso presentato Ricorrente1 (società consolidata) e dalla Ricorrente2 (società consolidante), avverso l’avviso di accertamento n. XXXXXXXXXXX, portante la somma complessiva di euro 553.941,78, comprensiva di interessi e sanzioni, a titolo di IRES – anno d’imposta 2016 e condannava le predette società al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro 8.813,60.

In particolare, sulla base di una segnalazione trasmessa dall’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Firenze, motivata per relationem, sui risultati di un’indagine di polizia giudiziaria, svolta dalla Guardia di Finanza di Firenze, nell’ambito del procedimento penale n. 3745/19, veniva contestata alla società e alla sua consolidante l’indeducibilità del costo di euro 750.000,00, in quanto riferito a un’operazione riconosciuta come oggettivamente inesistente.

Avverso la pronuncia di primo grado richiamata in epigrafe, le predette società hanno presentato ricorso in appello chiedendo, previa sospensiva, la riforma della sentenza impugnata e l’annullamento dell’avviso di accertamento, con vittoria di spese.

Nello specifico, l’odierna parte appellante ha impugnato la predetta pronuncia, in via pregiudiziale e di rito, lamentando la violazione dell’art. 33, comma 3, D.P.R. n. 600/1973 e 63, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, per l’utilizzo illegittimo da parte della Direzione Regionale delle Entrate degli elementi di prova raccolti in sede penale e, nel merito, la violazione dell’art. 109, D.P.R. n. 917/1986, ribadendo la genuinità del compenso corrisposto e, dunque, il rispetto dei requisiti di deducibilità dello stesso dalla formazione del reddito d’impresa e di quelle di detraibilità dell’IVA assolta.

Ha resistito in giudizio con controdeduzioni l’Agenzia delle Entrare – Direzione regionale dell’Abruzzo, chiedendo il rigetto dell’istanza cautelare, il rigetto dell’appello e la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite.

Con successiva memoria, depositata in data 11 luglio 2024, parte appellante ha insistito per la nullità della sentenza impugnata, per essere la pretesa erariale del tutto destituita di fondamento.

Parte appellata, in data 17 luglio 2024, ha presentato memorie di replica, ribadendo il rigetto dell’appello ex adverso proposto e la conferma della legittimità dell’avviso di accertamento di cui è causa.

All’udienza del 30 maggio 2024, veniva posta in discussione esclusivamente l’istanza cautelare di sospensione dell’esecutività della sentenza – ex art. 52, comma 2 del D.Lgs. n. 546/1992, in ragione della somma richiesta in pagamento, considerata la situazione patrimoniale ed economica prospettata, all’esito della quale la Corte decideva per l’accoglimento fino alla pronuncia di merito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ciò premesso, ritengono i Giudici che l’appello proposto debba essere rigettato, in considerazione dell’infondatezza dei motivi di gravame dedotti, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.

Invero, appare pienamente condivisibile l’iter argomentativo del giudizio di prime cure, il quale rileva, con riguardo all’eccezione pregiudiziale, relativa all’inutilizzabilità in sede fiscale dei dati e degli elementi raccolti in sede penale, in difetto di apposita autorizzazione del magistrato titolare delle indagini, che a prescindere dalla ritualità o meno dell’acquisizione degli stessi, sussiste la loro piena utilizzabilità ai fini dell’accertamento per cui è causa.

In tal senso, si è formato un orientamento della Suprema Corte che, sulla scorta della completa autonomia tra il procedimento penale e quello tributario, che ha stabilito l’utilizzabilità da parte dell’Amministrazione Finanziaria anche degli elementi di prova illegittimamente acquisiti, con la sola eccezione della compatibilità dei diritti fondamentali di rango costituzionale e, solo per alcune pronunce, delle disposizioni di cui all’art. 33 del D.P.R. n. 600/1973 e all’art. 52 del D.P.R. n. 633/1972.

Con l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 5105 del 25 febbraio 2020, è stata operata una ricognizione sullo stato della giurisprudenza di legittimità: si è affermato, infatti, fin da Cass. n. 8344 del 2001, che nell’ordinamento tributario non esiste un principio generale di inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite, introdotto soltanto nel «nuovo» codice di procedura penale e valevole soltanto all’interno di tale specifico sistema procedurale (v. art. 191 c.p.p.).

Ne consegue che l’acquisizione irrituale di elementi rilevanti ai fini dell’accertamento fiscale non comporta l’inutilizzabilità degli stessi, in mancanza di una specifica previsione in tal senso, non rinvenibile nell’art. 52, D.P.R. n. 633del 1972 né nell’art. 33, D.P.R. n. 600 del 1973, che peraltro rinvia al primo.

Secondo Cass. n. 27149 del 2011, in materia tributaria, non qualsiasi irritualità nell’acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell’accertamento comporta, di per sé, l’inutilizzabilità degli stessi, in mancanza di una specifica previsione in tal senso, esclusi i casi in cui viene in discussione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale, come l’inviolabilità della libertà personale o del domicilio, che nel caso in esame non vengono neppure in rilievo.

Nel merito, sebbene l’appellante abbia ricostruito il rapporto di consulenza svolto dall’Avvocato Soggetto1 nei suoi confronti, sostenendo che il compenso di cui è causa non debba essere considerato come simulato, trovando esclusivo titolo nel contratto di opera professionale del 2015 e non nel tentativo di erogare illegittimamente contribuzioni alla Fondazione Soggetto2, per il tramite del predetto legale, le risultanze documentali dirimono i dubbi in ordine alle correttezza dell’operato dell’Amministrazione finanziaria, con conseguente legittimità del disconoscimento della deducibilità del costo portato dalla fattura n. 4/2016.

La destinazione della somma di euro 750.000,00 al finanziamento della Fondazione Soggetto2, assume inequivocabilità sulla base della nota dattiloscritta del 9 aprile 2018, che riporta la firma “NomeSoggetto1”, l’intestazione e l’oggetto “NomeeCognomeSoggetto2”, in cui l’estensore (all’evidenza l’Avv. Soggetto1), rivolgendosi agli associati (Avv. Soggetto3 e Avv. Soggetto4), testualmente afferma: “allo scopo di consentire a taluni soggetti lo svolgimento del loro desiderio di contribuire in una forma peculiare alle attività della Fondazione Soggetto2, nella seconda metà del 2016 convenimmo che figurasse un incarico di un nostro cliente direttamente a me, senza ovviamente sottrarre alcunché allo studio, sia perché trattavasi di compenso ulteriore, sia perché il netto rilevato dal nostro commercialista Soggetto5 fu direttamente da me versato alla Fondazione Soggetto2 e al Comitato Soggetto6 (vi allego la scrittura che all’epoca firmammo, relativa ad un compenso lordo di euro 750.000, all.1, e la copi[a] dei due bonifici da me effettuati del relativo netto, pari a Euro 400.838, all.2 e 3). La questione si ripropone adesso, con due soggetti. Uno è lo stesso ProprietàRicorrente1…[omissis]… Per evitare tuttavia che si moltiplichino scritture tra di noi che potrebbero ingenerare perplessità, avrei ritenuto in questo caso di procedere diversamente […]”.

Peraltro, anche la formale tracciabilità dei pagamenti, non costituisce prova dell’effettività delle operazioni, come più volte ribadito da monolitica giurisprudenza di legittimità, atteso che la richiamata condotta rientra negli elementi costitutivi dell’operazione fraudolenta, connaturata dall’organizzazione della stessa (ex plurimis Cassazione civile n. 21976 del 28 ottobre 2015).

Parallelamente, sotto il profilo economico contabile, la corretta imputazione dei documenti non è sufficiente a provare l’effettività delle operazioni, rientrando anch’essa stessa nel meccanismo frodatorio, attesa la sua funzionalità a beneficiare delle corrispondenti deduzioni ai fini dell’imposizione diretta e detrazioni nel meccanismo dell’I.V.A.

In definitiva, alla luce di quanto esposto e in considerazione della richiamata risultanza documentale, questa Corte di seconde cure conferma l’inesistenza di dubbi in ordine al disconoscimento della deducibilità della componente negativa di reddito di cui alla citata fattura n. 4/2016.

Orbene, non resta che rigettare l’appello proposto, con conseguente conferma della decisione di primo grado.

Alla soccombenza consegue l’obbligo del pagamento delle spese di giustizia liquidate come da dispositivo che segue.