CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31511 depositata l’ 8 dicembre 2024

Lavoro – Accertamento tecnico preventivo – Invalidità civile – Domanda di riconoscimento status di portatrice di handicap grave – Accertamento del requisito sanitario – Rigetto

Rilevato in fatto

che, con sentenza depositata il 3.4.2019, il Tribunale di Pavia, decidendo in sede di opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., ha dichiarato A.T. invalida civile in misura pari al 75%, rigettando la domanda volta al riconoscimento dello status di portatrice di handicap grave e quella di condanna al pagamento delle relative prestazioni;

che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura;

che A.T. è rimasta intimata;

che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 27.6.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);

Considerato in diritto

che, con il primo motivo, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 80, comma 3, l. n. 388/2000, dell’art. 8, l. n. 533/1973, e dell’art. 100 c.p.c., per avere il Tribunale riconosciuto il beneficio di cui alla prima delle norme cit. ancorché l’odierna intimata non avesse all’uopo proposto alcuna domanda amministrativa e comunque in difetto di un interesse concreto e attuale;

che, con il secondo motivo, l’INPS si duole di violazione degli artt. 91, 92, 113 e 116 c.p.c., 152 att. c.p.c. e 2697 c.c., tutti in relazione all’art. 445-bis c.p.c., per avere il Tribunale disposto la sua condanna alle spese nonostante che non fosse stata accertata in specie alcuna percentuale invalidante utile a guadagnare alla parte intimata una qualche prestazione previdenziale e assistenziale;

che, con il terzo motivo, l’INPS lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 102 c.p.c., dell’art. 130, d.lgs. n. 112/1998, e degli artt. 10, d.l. n. 203/2005 (conv. con l. n. 248/2005), e 3, comma 3, l. n. 104/1992, per avere il Tribunale statuito la condanna alle spese in suo danno, ancorché esso non potesse ritenersi legittimato passivo in relazione ad alcuna delle pretese fatte valere in giudizio;

che, con riguardo al primo motivo, va premesso che, qualora una questione giuridica implicante un accertamento di fatto non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde consentire a questa Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la censura stessa (così tra le più recenti Cass. nn. 32804 del 2019 e 16239 del 2023);

che, tanto premesso, è agevole rilevare che in nessuna parte della decisione impugnata si afferma che oggetto della domanda proposta dall’odierna ricorrente fosse la sussistenza dei presupposti sanitari per accedere al beneficio di cui all’art. 80, l. n. 388/2000, cit., muovendo piuttosto il giudice dal rilievo che oggetto della domanda sarebbe soltanto il riconoscimento della condizione di invalida civile, riscontrata in sede di accertamento tecnico preventivo in misura pari al 75%, né il ricorso per cassazione chiarisce quando e in che modo tale diversa domanda sarebbe stata introdotta nel giudizio di merito;

che il primo motivo, pertanto, è inammissibile;

che il secondo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione dell’intima connessione delle censure, e sono infondati, essendosi chiarito che l’INPS deve reputarsi l’unico soggetto legittimato passivo nelle controversie di cui all’art. 445-bis c.p.c. che abbiano ad oggetto l’accertamento del requisito sanitario in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, non costituendo oggetto del procedimento il riconoscimento del diritto al singolo beneficio o alla specifica prestazione, ma solo l’accertamento dello stato psicofisico utile a fungere da presupposto per il riconoscimento di un beneficio assistenziale al medesimo correlato, ed essendo tale legittimazione correlata alla scelta legislativa di accentrare in capo all’INPS l’“esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze” (art. 10, comma 1, d.l. n. 203/2005) e di prevedere che “a decorrere dalla data di effettivo esercizio dal parte dell’INPS delle funzioni trasferite, gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, nonché le sentenze ed ogni provvedimento reso in detti giudizi devono essere notificati all’INPS” (art. 10, comma 6, d.l. cit.: così, da ult., Cass. nn. 20862 e 31147 del 2022);

che, in quest’ottica, si è precisato che tale conclusione è letteralmente suggerita dall’art. 445-bis, comma 5°, secondo periodo, c.p.c., che, disponendo che il decreto di omologa (non impugnabile né modificabile) debba essere “notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni”, lascia intendere che la competenza di volta in volta individuata per le provvidenze nulla abbia a che fare con la legittimazione processuale nei procedimenti per accertamento tecnico preventivo (così, specialmente, Cass. n. 31147 del 2022, cit.);

che, proprio per ciò, alla sentenza pronunciata nei confronti dell’INPS, ex art. 445-bis, commi 6° e 7°, c.p.c., avente ad oggetto l’accertamento del requisito sanitario, deve attribuirsi efficacia di giudicato anche nei confronti di soggetti diversi dall’INPS, che siano preposti alla concessione di ulteriori prestazioni, che non vanno considerati terzi rispetto al giudizio, bensì “aventi causa” ex art. 2909 c.c., dovendo tale qualità attribuirsi anche ai soggetti la cui posizione giuridica sia strettamente dipendente da quella facente capo alla parte titolare della statuizione passata in giudicato, salvo i casi in cui siano titolari di una situazione incompatibile con quella decisa o il giudicato sia frutto di collusione o dolo delle parti in loro danno (così, ancora, Cass. n. 31147 del 2022, cit.);

che il ricorso, pertanto, va rigettato, nulla statuendosi sulle spese di lite per non avere l’intimata svolto in questa sede alcuna attività difensiva;

che, in considerazione del rigetto del ricorso, va dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente decisione in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di parte intimata.