CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31611 depositata il 9 dicembre 2024
Lavoro – Ricorso tardivo – Diritto al transito nei corrispondenti ruoli del personale civile – Notificazione della sentenza – Variazione del domicilio del difensore – Garanzia della conoscibilità dell’atto – Rigetto
Fatti di causa
La Corte d’appello di Roma, con la sentenza in atti, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello per tardività ex artt. 325 e 326 c.p.c. che prevedono il termine breve di 30 giorni per proporre appello decorrente dalla notificazione della sentenza eseguita presso il difensore della parte appellata ai sensi dell’articolo 170 c.p.c.
A fondamento della pronuncia la Corte ha affermato che, nel caso di specie, pacificamente il procuratore di E. avesse ricevuto con la PEC del 16 novembre 2020 la notifica della sentenza di primo grado che aveva dichiarato il diritto dei ricorrenti G.S. e U.M. al transito nei corrispondenti ruoli del personale civile dell’E. S.p.A. ai sensi dell’articolo 1, comma 4quater del d.l. numero 90/2014 convertito in legge n. 114/2014 condannando E. S.p.A. ad adottare tutti i conseguenti atti necessari per garantire l’attuazione di tale diritto, con compensazione delle spese.
Pertanto il termine perentorio per impugnare la sentenza in oggetto scadeva il 16 dicembre 2020, 30 giorni dal 16 novembre 2020, sicché il ricorso in appello depositato il 5 marzo 2021 era tardivo.
Con la PEC si era invero perfezionato il procedimento di notificazione della sentenza al procuratore dagli appellati generando la presunzione di conoscenza del contenuto in capo al soggetto notificato.
La presunzione di conoscenza non poteva essere superata dalle ragioni addotte dal procuratore della società appellante che si risolvevano piuttosto nel richiamo a difficoltà soggettive in relazione al contenuto della comunicazione informatica (in cui era presente anche l’invito ai procuratori E. di prendere visione del nuovo indirizzo del collega domiciliatario della controparte), mentre sia nell’oggetto, sia nell’allegato della PEC era indicato che si trattava di notificazione ai sensi della legge numero 53 del 1991 e che il file notificato era il PDF di una sentenza.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione E. con cinque motivi .
S.G. e M.U. sono rimasti intimati e non hanno svolto attività difensive.
E. ha depositato memoria prima dell’udienza.
Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
Ragioni della decisione
1.- Col primo motivo di ricorso ex articolo 360 numero 3 c.p.c. si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 156, 325, 326 e 327 CPC in relazione all’articolo 3bis della legge numero 53 del 1994 nella versione ratione temporis vigente, nonché violazione e/o falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. in relazione all’articolo 88 c.p.c., avendo la Corte d’appello di Roma dichiarato inammissibile il gravame proposto da E. sul presupposto che la sentenza di primo grado fosse stata notificata a mezzo PEC mentre detta notifica era giuridicamente inesistente e comunque invalida.
2-3.- Con il secondo e terzo motivo di ricorso si impugna per violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 112,115, 116 e 132 n. 4 nonché 118 disp att. C.p.c. dell’art. 4 comma 1 quater del D.L. n. 90 del 2014, convertito in Legge n. 114 del 2014, nonché agli artt. 3 e 41 della Costituzione e/o per omessa pronuncia sulle istanze istruttorie ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., il capo di sentenza con cui il Tribunale di Roma ha ritenuto sussistente il requisito del fabbisogno di personale, quando invece E. ha allegato e provato tutte le circostanze a sostegno della propria deduzione circa la insussistenza di fabbisogno.
4. Con il quarto motivo di ricorso si impugna, per violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., dell’art. 4 comma 1 quater del D.L. n. 90 del 2014, convertito in Legge n. 114 del 2014, in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. e/o per omessa pronuncia sulle istanze istruttorie ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., il capo di sentenza con il quale il tribunale di Roma ha ritenuto sussistente il requisito dei limiti della sostenibilità finanziaria consentita dal bilancio della società, sul presupposto che, a suo dire, E. non avrebbe fornito la prova dell’assenza di tale requisito, quando invece, anche con riferimento a tale requisito, E. ha allegato e provato tutte le circostanze a sostegno della propria deduzione circa la insostenibilità del transito sotto il profilo finanziario.
5. Con il quinto motivo di ricorso si impugna, per violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 115, 116 e 132 n. 4 c.p.c. e/o per omessa pronuncia sulle istanze istruttorie ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., il capo di sentenza con cui il Tribunale ha omesso di chiarire in che cos consisterebbe il disposto diritto al transito dei due resistenti.
6. Il primo motivo di ricorso relativo alla dichiarazione di inammissibilità dell’appello ex artt. 325 e 326 c.p.c. riveste natura pregiudiziale ai fini della definizione della causa e deve ritenersi infondato, posto che la notifica della sentenza via PEC al procuratore di E., in data 16 novembre 2020, era del tutto regolare ed idonea a sorreggere la presunzione di conoscenza della sentenza notificata.
Inoltre la comunicazione della variazione del domicilio del difensore contenuta nella medesima PEC non avrebbe potuto impedire di prendere conoscenza della notificazione della sentenza contenuta nella stessa comunicazione, trattandosi di una questione differente che non poteva inficiare il contenuto della PEC relativa alla comunicazione della sentenza che era stata ivi regolarmente allegata.
In definitiva, lo scopo della notifica dell’atto doveva dirsi pienamente raggiunto e la notifica deve essere quindi considerata valida essendo stata garantita la conoscibilità “intesa come possibilità di conoscenza effettiva dell’atto notificando” (Cassazione, SSUU, n. 10012/2021; ed inoltre sentenza n. 28425 del 11/10/2023, Sentenza n. 19574 del 30/09/2015 ).
Pertanto, come affermato nella sentenza impugnata, il ricorso proposto in data 5.3.2021, oltre il termine dei trenta giorni dal 16.11.2020, doveva essere ritenuto tardivo.
7.- Il rigetto del primo motivo comporta l’assorbimento degli altri motivi di ricorso che attengono al merito della sentenza di primo grado di cui non si è nemmeno occupata la Corte di appello che, con la gravata pronuncia, si è limitata a dichiarare l’inammissibilità dell’appello.
8.- Sulla scorta di tali premesse il primo motivo di ricorso deve essere quindi rigettato, mentre vanno dichiarati assorbiti gli altri motivi.
Nulla per le spese non avendo gli intimati compiuto attività difensiva.
9.- Sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.
P.Q.M.
Rigetta il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.
Nulla per le spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.