MINISTERO del LAVORO – Decreto ministeriale n. 190 del 12 dicembre 2024

Decreto di attuazione della definizione della composizione e delle modalità di funzionamento, nonchè dei criteri di partecipazione e attivazione della cabina di regia FEG

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto definisce la composizione e le modalità di funzionamento, nonché i criteri di partecipazione e di attivazione della Cabina di regia di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 convertito con modificazioni dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95.

Articolo 2

(Composizione della cabina di regia FEG)

1. La cabina di regia è composta da membri permanenti e da membri variabili.

2. Sono membri permanenti:

– il Direttore Generale della Direzione Generale delle politiche attive del lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quale vertice dell’autorità di gestione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG), che ricopre la carica di Presidente della Cabina medesima;

– quattro membri designati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, così individuati: uno su proposta della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, uno su proposta della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali, due su proposta della Direzione Generale delle Politiche Attive del Lavoro;

– un membro designato dal Ministero delle imprese e del made in Italy;

– due membri designati dal Coordinamento tecnico delle Regioni e Province Autonome.

3. Sono membri variabili:

– due membri designati dalla Regione o dalla Provincia autonoma ove è dislocata la sede presso cui sono impiegati i lavoratori di cui all’articolo 6, Reg. UE 2021/691 ovvero all’articolo 27 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, comma 3, o in generale ove si verificano i potenziali esuberi di personale cui volta per volta si vuole porre rimedio con l’attivazione della Cabina di regia. Qualora la crisi da affrontare riguardi lavoratori dislocati in più Regioni o Province Autonome, ciascuna Regione o Provincia autonoma coinvolta provvede a designare un membro: in tale circostanza, avranno potere di indirizzo esclusivamente i membri della Regione o Provincia autonoma dove insiste la sede legale dell’azienda richiedente, mentre i membri variabili della Regione o Provincia autonoma dove insistono le sedi operative dell’azienda richiedente avranno esclusivamente un ruolo consultivo.

4. Le funzioni di segreteria della cabina di regia vengono svolte dall’ufficio presso cui è incardinata l’autorità di gestione del FEG.

Articolo 3

(Modalità di attivazione della cabina di regia FEG)

1. I datori di lavoro di cui all’articolo 6, Reg. UE 2021/691 nonchè di cui all’articolo 27, comma 3, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, possono richiedere l’attivazione della Cabina di regia, con comunicazione da indirizzarsi alla Direzione generale per le politiche attive del lavoro, all’attenzione della segreteria della Cabina di Regia.

2. La richiesta deve contenere le informazioni relative alla situazione di crisi che si intende sottoporre alla Cabina di regia. In particolare, qualora sussistenti, devono essere riportate le seguenti informazioni circa la attivazione dei trattamenti di integrazione salariale:

– data di attivazione;

– numero di lavoratori coinvolti;

– tipologia di trattamento;

– eventuale coinvolgimento di lavoratori dell’indotto, a monte o a valle;

– ogni altro elemento utile alla valutazione della situazione di crisi e al verificarsi di eventuali

esuberi.

3. È fatta salva la facoltà per le Regioni o Province autonome interessate da episodi di esuberi potenzialmente ammissibili al FEG, di attivare direttamente la Cabina di regia.

4. È fatta salva, altresì, la possibilità per il Presidente di convocare i membri permanenti della Cabina di regia, indipendentemente dall’attivazione della stessa per risolvere una specifica situazione di crisi, al fine di definire le linee operative, di specificare le modalità di coordinamento e di programmare e svolgere attività di formazione e di informazione ai principali portatori di interessi del FEG.

Articolo 4

(Modalità di funzionamento, criteri di partecipazione e compiti della cabina di regia FEG)

1. Ricevuta la richiesta di attivazione, questa viene sottoposta all’autorità di gestione del FEG, che tempestivamente ne valuta in via preliminare l’ammissibilità.

2. Laddove, ad esito dell’esame preliminare, la richiesta venga ritenuta ammissibile, l’autorità di gestione lo comunica al Presidente il quale, anche per il tramite della segreteria, provvede a convocare la Cabina di regia. In ogni caso, la convocazione viene effettuata entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta stessa. La convocazione viene estesa anche al datore di lavoro che ha presentato la richiesta di attivazione o che comunque risulta indicato nella medesima, nonché alle associazioni datoriali e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e/o territoriale. Per quanto concerne i membri variabili della Cabina di regia, la convocazione viene inoltrata agli uffici di presidenza e agli assessorati competenti in materia di lavoro, sviluppo industriale e Fondo sociale europeo di volta in volta interessati.

3. La fase istruttoria di valutazione può articolarsi in più riunioni. Nella prima riunione, ove necessario, viene definito un cronoprogramma delle successive riunioni. Il cronoprogramma può contenere indicazioni di massima, purché rechi la calendarizzazione della riunione successiva alla prima. Le riunioni della Cabina di regia possono avvenire sia in presenza sia a distanza, mediante l’utilizzo di strumenti di comunicazione telematici. Ai fini della validità delle riunioni della Cabina è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti, i quali possono farsi sostituire da rappresentanti, previa comunicazione alla segreteria.

4. l’attività della Cabina di regia è finalizzata alla valutazione della possibilità di presentare una domanda di intervento FEG. In particolare, saranno valutate:

– la individuazione del bacino di esuberi, che si siano già verificati o che si prevede si potranno verificare, per cui presentare la domanda;

– la individuazione dei tempi utili disponibili per la presentazione della domanda di intervento;

– la disponibilità della Regione/Provincia autonoma ad assumere il ruolo di Organismo intermedio dell’intervento, come previsto dal Sigeco FEG;

– la disponibilità di un cofinanziamento di origine nazionale, pubblico o privato.

5. L’ammissibilità della domanda è deliberata a maggioranza degli aventi diritto al voto. Il diritto di voto è attribuito a tutti i membri permanenti, di cui all’articolo 2, comma 2, nonché ai due membri variabili designati dalla Regione o dalla Provincia autonoma ove è dislocata la sede presso cui sono impiegati i lavoratori, di cui all’articolo 2, comma 3. Qualora la crisi aziendale coinvolga più Regioni o Province Autonome, il diritto di voto è attribuito esclusivamente ai membri della Regione o Provincia autonoma dove insiste la sede legale dell’azienda richiedente. In caso di parità dei voti espressi, il voto del Presidente della Cabina di regia si ritiene prevalente,

6. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 4, la Cabina di regia può convocare anche ulteriori enti o istituzioni il cui intervento è ritenuto necessario, ovvero stakeholders a vario titolo interessati.

7. L’operato della Cabina di regia, con riferimento alla singola situazione ad essa sottoposta, si conclude con la presentazione della domanda di intervento FEG o con l’archiviazione della richiesta.

Articolo 5

(Pubblicità del FEG e della cabina di regia)

1. Al fine di garantire la massima diffusione circa l’operatività del FEG e della Cabina di regia, le Regioni e le Province Autonome dedicano una apposita sottosezione delle proprie pagine web istituzionali, recante i link alla relativa normativa europea, all’articolo 27 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito con modificazioni dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95 e al presente decreto.

Articolo 6

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Per la partecipazione alla Cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese né altri emolumenti comunque denominati.

2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività di cui al presente decreto mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza maggiori o nuovi oneri per la finanza pubblica.