INAIL – Nota n. 370 del 14 gennaio 2025
Pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione 2024-2025 – Tasso di interesse annuo e coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare alle rate
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro ha pubblicato il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2024, pari allo 3,41% (NOTA 1), da utilizzare ai sensi dell’articolo 44, comma 3, del d.P.R. 1124/1965, per il calcolo degli interessi da versare in caso di pagamento rateale del premio di autoliquidazione.
Sulla base di detto tasso, si indicano i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata dell’autoliquidazione 2024/2025, che tengono conto del differimento di diritto al primo giorno lavorativo successivo nel caso in cui il termine di pagamento del 16 scada di sabato o di giorno festivo, e della possibilità di effettuare il versamento delle somme che hanno scadenza tra il 1° e il 20 agosto entro il 20 agosto senza alcuna maggiorazione:
| Rate | Data scadenza | Data utile per il pagamento | Coefficienti interessi |
| 1° | 16 febbraio 2025 | 17 febbraio 2025 (NOTA 2) | 0 |
| 2° | 16 maggio 2025 | 16 maggio 2025 | 0,00822137 |
| 3° | 16 agosto 2025 | 20 agosto 2025 (NOTA 3) | 0,01681644 |
| 4° | 16 novembre 2025 | 17 novembre 2025 (NOTA 4) | 0,02541151 |
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Note:
(1) indirizzo http://www.dt.mef.gov.it/it/debito_pubblico/dati_statistici/principali_tassi_di_interesse/.
(2) Articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 241/1997 (Le somme di cui all’articolo 17 devono essere versate entro il giorno sedici del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo).
(3) Articolo 3-quater del decreto-legge 16/2012 convertito dalla legge 44/2012 (Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione).
(4) Articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 241/1997 (Le somme di cui all’articolo 17 devono essere versate entro il giorno sedici del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è’ tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo).