MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY – Decreto ministeriale dell’  8 gennaio 2025

Sostituzione dell’allegato A al decreto 20 dicembre 2024

Art. 1

1. L’allegato A al decreto del 20 dicembre 2024, recante «Registro imprese. Aggiornamento del decreto 18 ottobre 2013 (Fedra 7.03)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 3 del 4 gennaio 2025, è sostituito dall’allegato A al presente decreto.

2. Le presenti specifiche tecniche acquistano efficacia con decorrenza dal 4 febbraio 2025.

3. La pubblicazione integrale dei moduli e delle tabelle variati all’esito delle modifiche recate dal presente decreto è eseguita sul sito internet istituzionale dell’amministrazione, www.mimit.gov.it.

Allegato A

SPECIFICHE FEDRA V. 7.03

(Valide dal 4 febbraio 2025)

Le variazioni riguardano:

  1. Modifica tabella esistente VRT;
  2. Modifica tabella COM variazione denominazione comune esistente;
  3. Controlli automatici in fase di spedizione della pratica applicati a tutti i moduli.
  4. A) Modifica tabella esistente VRT
Tabella VRT
CodiceDescrizione
FEFE: aut. AGEDREMR n. 44247 del 6 settembre 2024
RARA: aut. AGEDREMR n. 44247 del 6 settembre 2024
BRBR: aut. AGEDRPUG n. 25212 del 21 giugno 2024
TATA: aut. AGEDRPUG n. 25212 del 21 giugno 2024
PCPC: aut. AGEDREMR n. 57131 del 30 agosto 2023
PRPR: aut. AGEDREMR n. 57131 del 30 agosto 2023
RERE: aut. AGEDREMR n. 57131 del 30 agosto 2023
  1. B) Modifica tabella COM variazione denominazione comune esistente
Tabella COM
CodiceDescrizioneCAPCodice PV
33Popoli Terme65026PE
  1. C) Controlli automatici in fase di spedizione della pratica

Si descrivono di seguito le regole utilizzate per controllare la correttezza, coerenza e completezza di una pratica. Le regole descritte sono conformi ai vincoli tecnico-strutturali indicati nelle specifiche tecniche ministeriali, alle specifiche tecniche descritte nell’allegato B95 e introducono ulteriori controlli.

I controlli per ciascun campo e/o modello sono effettuati all’atto della spedizione della pratica dai sistemi di trasmissione delle Camere di commercio.

A seguito dei controlli qualora la pratica presenti uno o più errori, la spedizione non andrà a buon fine e il sistema ne darà informativa al mittente. In questi casi, la pratica non sarà recapitata all’ufficio del registro delle imprese competente per gli adempimenti conseguenti.

Per tutte le pratiche si applicano i seguenti controlli:

  1. la pratica deve utilizzare specifiche tecniche della modulistica vigenti (compresi i periodi di convivenza di due serie di specifiche diverse, di volta in volta comunicate dal Ministero delle imprese e del made in Italy);
  2. la pratica deve rispettare i vincoli tecnico-strutturali, descritti nelle «Specifiche per la preparazione del “file-Pratica” versione 7.00» e successive;
  3. la pratica deve rispettare le specifiche tecniche descritte nell’allegato B95 versione 7.03 e successive;
  4. il valore all’interno del campo di tipo «data» deve rispettare il formato ggmmaaaa (2 cifre per il giorno, seguite da 2 cifre per il mese, seguite da 4 cifre per l’anno);
  5. il valore all’interno del campo di tipo «data» non deve essere successivo alla data di invio della pratica telematica. Si applicano le seguenti esclusioni nei campi di tipo:
  6. data termine della «durata» dell’impresa;
  7. «data scadenza primo esercizio»;

III. «data effetto» della fusione e/o della scissione;

  1. «data scadenza» in caso di reti di imprese;
  2. «data udienza esame stato passivo» e «data termine domanda ammissione» in caso di comunicazione curatore;
  3. «data termine» in caso di carica o qualifica;

VII. «durata (data del bilancio)» in caso di corrispondenza con la «data termine» di carica o qualifica;

VIII. «data registrazione atto»;

  1. il valore all’interno del campo «data di nascita» deve essere successivo all’anno 1900;
  2. i codici fiscali devono essere formalmente corretti e congruenti con il check digit; per le persone fisiche devono essere congruenti con cognome, nome, sesso e data di nascita dichiarati nei campi previsti;
  3. i codici fiscali – di impresa e di persona fisica – ove compilati negli appositi campi, devono essere validi nell’Anagrafe tributaria tenuta dall’Agenzia delle entrate;
  4. la partita IVA, ove compilata negli appositi campi, deve essere valida e non deve risultare cessata nell’Anagrafe tributaria tenuta dall’Agenzia delle entrate;
  5. il valore inserito all’interno di ciascun campo non deve eccedere la lunghezza massima prevista nel tracciato dati dell’allegato B95. Si applicano le seguenti esclusioni:
  6. i campi CAP devono avere lunghezza obbligatoria di 5 caratteri;
  7. i campi contenenti numeri decimali devono avere lunghezza obbligatoria di 2 caratteri;

III. i campi partita IVA devono avere lunghezza obbligatoria di 11 caratteri;

  1. nel caso di valorizzazione del campo «Stato» con «Italia», allora il valore del CAP inserito all’interno dell’apposito campo deve essere congruente con il comune dichiarato e conformemente ai valori previsti nella tabella COM;
  2. nel caso di CAP afferenti a comuni con CAP multipli il valore non deve essere generico (con «00» finale), ma quello specifico associato all’indirizzo da indicare (se il Comune è Brescia, il valore non deve essere il generico 25100, ma per esempio 25122);
  3. i campi che costituiscono una singola occorrenza, devono rispettare la sequenza prevista nell’allegato B95 e non devono eccedere il numero massimo di campi previsto per quella occorrenza.

Due occorrenze o più non devono avere il medesimo contenuto informativo;

  1. il campo «sesso» deve essere valorizzato con i valori F o M per consentire l’univocità dell’applicazione del controllo del codice fiscale;
  2. il campo «dal», che sottintende la data dell’evento modificativo della variazione del dato comunicato, deve essere obbligatoriamente valorizzato in corrispondenza di ogni riquadro che contenga a sua volta campi compilati.