La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 1450 depositata il 21 gennaio 2025, intervenendo in tema di responsabilità solidale del del committente nei confronti dei lavoratori dell’impresa appaltatrice e/o subappaltatrice, ha ribadito il principio secondo cui “in tema di responsabilità solidale del committente con l’appaltatore di servizi, la locuzione “trattamenti retributivi” di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, dev’essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti e tra questi non rientra l’indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti cui è in prevalenza attribuita una natura mista (da ultimo, Cass. n. 5247 del 2022; Cass. n. 23303 del 2019; Cass. n. 10354 del 2016)”

La vicenda ha riguardato il dipendente di un’impresa subappaltatrice che aveva citato in giudizio il proprio datore di lavoro, l’impresa appaltatrice e la committente per il pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie e permessi non goduti, maturati durante l’esecuzione dell’appalto. Il Tribunale adito, nella veste di giudice del lavoro, accoglieva in parte la domanda del dipendente. La Corte d’appello, confermava la sentenza del Tribunale. In particolare i giudici di secondo grado escludeva la natura retributiva degli emolumenti richiesti dal lavoratore affermando che l’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 faceva insorgere una responsabilità solidale nei confronti del committente esclusivamente per i “trattamenti retributivi” maturati dai dipendenti dell’appaltatore; né tali emolumenti potevano essere richiesti ai sensi dell’art. 118, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006 (c.d. Codice degli appalti). Il dipendente, avverso la sentenza di appello proponeva ricorso per cassazione fondato su due motivi.

I giudici di legittimità hanno ricordato che la giurisprudenza della Cassazione ” ha riconosciuto la natura mista dell’indennità per ferie non godute: è stato ritenuto (Cass. n. 9009 del 2024; Cass. n. 26160 del 2020; Cass. n. 13473 del 2018; Cass. n. 20836 del 2013; Cass. n. 11462 del 2012), propendendosi per la natura mista dell’indennità in questione, che, in relazione al carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito dall’ art. 36 Cost. – ed ulteriormente sancito dall’art. 7 della direttiva 2003/88/CE – ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l’indennità sostitutiva che ha, per un verso, carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla perdita di un bene (il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l’opportunità di svolgere attività ricreative e simili) al cui soddisfacimento l’istituto delle ferie è destinato e, per altro verso, costituisce erogazione di indubbia natura retributiva, perché non solo è connesso al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma più specificamente rappresenta il corrispettivo dell’attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe, invece, dovuto essere non lavorato perché  destinato  al  godimento  delle  ferie  annuali,  restando indifferente l’eventuale responsabilità del datore di lavoro per il mancato godimento delle stesse.

Pertanto per tutte le procedure di cui ai bandi pubblicati dopo il 19.4.2016 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 50) la responsabilità del committente e limitata  esclusivamente per i “trattamenti retributivi”. Nel caso di specie, i giudici di piazza Cavour hanno statuito che essendo l’appalto stipulato il 30.9.2013 doveva applicarsi, al caso di specie, l’art. 118, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006 (vecchia formulazione).