CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 32134 depositata il 12 dicembre 2024

Lavoro – Nullità del licenziamento intimato in quanto ritorsivo – Reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro – Pagamento indennità commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto – Rapporto di lavoro subordinato – Recesso in mancanza di gusta causa – Rigetto

Fatti di causa

La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza in atti, in accoglimento del reclamo incidentale proposto da C.A. ha dichiarato la nullità del licenziamento intimatogli in data 7/12/2019 in quanto ritorsivo ed ha ordinato all’Azienda Multiservizi C. srl (A.) la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro occupato al momento del licenziamento con l’inquadramento riconosciuto dalla sentenza del Tribunale di Napoli n.935/2018 in giudicato; ha altresì condannato l’Azienda Multiservizi C. Srl al pagamento di una indennità commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto quantificata in euro 3783,90 lordi maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione oltre accessori, contributi previdenziali e spese del doppio grado di giudizio.

A fondamento della sentenza, per quanto ancora d’interesse, la Corte ha richiamato la sentenza passata in giudicato n. 935/2018 con cui era stato accertato che a far data dal 17/7/2012 “all’attualità” fosse intercorso tra le parti un rapporto di lavoro subordinato.

Ha rilevato inoltre che prima della PEC del 7/12/2019 non fosse intervenuto alcun atto risolutivo del rapporto di lavoro che era proseguito tra le parti; che con l’atto di recesso comunicato a mezzo PEC del 7/12/19 la società era receduta dal rapporto di lavoro senza addurre alcuna giustificazione; che mancava del tutto quindi una giusta causa.

Inoltre, a giudizio della Corte, con lo stesso atto la società aveva inteso reagire al legittimo rifiuto del lavoratore di far estinguere il rapporto di lavoro subordinato in essere per costituire un rapporto di lavoro subordinato ex novo con la stipula di un nuovo contratto e con anzianità dal 9/10/2019.

Pertanto la condotta espulsiva posta in essere dalla A. configurava un licenziamento ritorsivo, qualificato dall’inesistenza della causale posta a fondamento del recesso e dalla prossimità temporale con il rifiuto del lavoratore.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione A. con due motivi ai quali ha resistito C.A. con controricorso.

Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.

Ragioni della decisione

1.- Con il primo motivo di ricorso viene dedotta ex articolo 360 numero 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’articolo 97 della Costituzione, dell’articolo 19 del decreto legislativo numero 175 del 2016 e articolo 36 decreto legislativo numero 165 del 2001.

1.a.- La sentenza sarebbe erronea per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ovvero la possibile costituzione nella fattispecie di un rapporto di lavoro subordinato; in quanto prima di analizzare il recesso qualificandolo come giusto o ingiusto o discriminatorio la Corte territoriale avrebbe dovuto procedere ad esaminare la questione relativa all’effettiva possibilità di costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.

1.b. Inoltre la Corte aveva affermato che con la sentenza 935/2018 fosse stata accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato che al momento della sentenza (all’attualità) era ancora in essere e da cui continuavano a derivare a carico delle parti e le obbligazioni tipiche di quel rapporto; e ne conseguiva la assoluta irrilevanza della documentazione prodotta dalla A. Srl, volta a dimostrare la natura autonoma del rapporto lavorativo con il C. o le eccezioni relative alla natura pubblicistica della A., in quanto si trattava di eccezioni da sollevare nel giudizio concluso con la sentenza n.935/2018.

L’assunto, secondo la ricorrente, non era condivisibile perché l’oggetto del giudizio di cui alla sentenza n.935/2018 non era la costituzione di un rapporto di lavoro, quanto piuttosto la configurazione di un rapporto come autonomo o subordinato per le derivanti differenze retributive.

1.c.- Ed ancora, la sentenza impugnata aveva errato perché non aveva tenuto in considerazione che essendo A. una società in house, partecipata nella sua totalità dal Comune di Casamicciola Terme, l’eventuale costituzione del rapporto di lavoro subordinato e la relativa reintegrazione del lavoratore violava l’art. 19, comma 4 del decreto legislativo n.175/2016 posto che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico sono soggetti alle procedure concorsuali di cui all’art.35 del decreto legislativo n. 165/2001.

1.d.- Pertanto stante la mancata costituzione del rapporto di lavoro la comunicazione inviata all’architetto C. in data 7/12/2019 era soltanto il recesso formale dal contratto di lavoro autonomo di responsabile tecnico per l’attività di raccolta dei rifiuti per conto del Comune di Casamicciola terme.

1.e.- Considerare la revoca di un incarico professionale riconducibile ad un lavoro autonomo come una comunicazione di licenziamento era una palese artefatta rappresentazione della realtà dei fatti totalmente smentito dall’istruttoria e dalla documentazione allegata agli atti di causa di responsabile tecnico.

1.f.- L’inciso all’attualità si riferiva esclusivamente all’atto temporale limitato alla data dell’introduzione del giudizio dal quale è derivata la sentenza.

1.g.- La domanda all’epoca svolta dall’architetto C. nel primo giudizio era intesa ad ottenere il pagamento differenze retributive relative al periodo oggetto dell’accertamento.

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. La costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è stata accertata con sentenza del Tribunale di Napoli n. 935/18 in giudicato (1° capoverso di pg. 2 della sentenza).

Sicché, sono irrilevanti, come la Corte territoriale ha correttamente rilevato, in particolare le “eccezioni relative alla natura pubblica della A. … da sollevare nel giudizio conclusosi con la sentenza 935/2018” (2° periodo del penultimo capoverso di pg. 9 della sentenza).

E ciò, in ragione dell’applicazione del principio, che la ricorrente neppure ha confutato, secondo cui, nell’ambito dei rapporti giuridici di durata e delle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, il giudicato formatosi sull’accertamento relativo a una fattispecie attuale preclude il riesame, in un diverso processo, delle medesime questioni, spiegando la propria efficacia anche per il periodo successivo alla sua formazione, con l’unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (Cass. 15493/15; Cass. 20675/18; Cass. 37269/21).

2.- Con il secondo motivo si denuncia, ex articolo 360, numero 3 c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 15 legge n. 300/70, dell’articolo 4 legge 604/66 e dell’articolo 3 legge n. 108/90, perché la Corte aveva affermato erroneamente che il licenziamento del C. non presentava nessuna spiegazione se non il collegamento causale dell’atto di recesso con il rifiuto del lavoratore di sottoscrivere un nuovo contratto di lavoro subordinato con decorrenza dal 9/10/2019.

La ricorrente sostiene invece che non sarebbe stata dimostrata la natura discriminatoria del recesso ai sensi delle norme citate.

2.1. Il secondo motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi e perché contesta l’accertamento in fatto operato dalla Corte d’appello in maniera motivata, sulla base della valutazione degli elementi probatori, limitandosi ad una mera contrapposizione che tende alla rivalutazione del solo giudizio di fatto con il sostenere che la tesi della ritorsività sarebbe priva di riscontro oggettivo.

Laddove al contrario la Corte d’appello ne ha accertato in fatto tutti i requisiti essenziali (v. Cass. n. 6838/2023 e Cass. n. 17266/2024) necessari ai fini dell’integrazione della fattispecie, anche sul piano causale e temporale posto che il lavoratore era stato licenziato il 7.12.2019 dopo l’accertamento giudiziale della natura subordinata del rapporto in essere, mai interrotto, e dopo due giorni dal rifiuto (del 5.12.2019) di sottoscrivere la nuova lettera di assunzione e con azzeramento dell’anzianità di servizio.

3.- Il ricorso deve essere pertanto rigettato; parte ricorrente deve essere condannata, in ragione della soccombenza, al pagamento delle spese del presente giudizio processuali in favore del controricorrente, liquidate come da dispositivo e con distrazione in favore dei difensori Avv.ti P.S. e U.M.D.B., antistatari.

Al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore del controricorrente che liquida in € 5000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori Avv.ti P.S. e U.M.D.B., antistatari.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.