CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 31568 depositata il 9 dicembre 2024
Lavoro – Accertamento INAIL – Attività di vigilanza privata – Conta del denaro affidato in custodia – Attività complementare a quella principale – Variazione di classificazione senza effetto retroattivo – Accoglimento
Fatti di causa
La Corte d’appello di Brescia confermava la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l’opposizione proposta dalla F. s.p.a. avverso un atto di accertamento emesso dall’ Inail in forza del quale era stata inquadrata nella voce 0712 non solo l’attività di vigilanza privata, ma anche quella di conta del denaro affidato; per contro, la società riteneva dovesse essere ricondotta alla voce 0722.
Secondo la Corte, l’attività di conta del denaro affidato in custodia alla F. s.p.a. era complementare a quella di vigilanza privata, e dunque da attrarre alla voce 0712 propria dell’attività principale.
Avverso la sentenza ricorre F. s.p.a. per tre motivi, illustrati da memoria.
Inail resiste con controricorso, illustrato da memoria.
L’ufficio della Procura Generale ha concluso in udienza per il rigetto del ricorso.
In sede di camera di consiglio il collegio riservava termine di 90 giorni per il deposito del presente provvedimento.
Considerato in diritto
Con il primo motivo di ricorso, F. s.p.a. deduce nullità della sentenza per violazione degli artt.132 c.p.c., 118 d.a. c.p.c. e 111, co.6 Cost.
La Corte avrebbe asserito la complementarietà dell’attività di conta senza alcuna motivazione, non considerando gli elementi istruttori addotti dalla società e semplicemente richiamando altri precedenti di merito.
Con il secondo motivo di ricorso, F. s.p.a. deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 5, 6 d.m. 12.12.2000, per avere la Corte ritenuto complementare l’attività di conta, quando essa doveva invece ritenersi autonoma.
Con il terzo motivo di ricorso, F. s.p.a. deduce nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda subordinata avanzata in primo grado e oggetto di motivo d’appello, con cui si chiedeva che la variazione di classificazione avesse effetto non retroattivo.
Il primo motivo è infondato.
Premesso che il vizio di nullità ex art.132 c.p.c. si ha solo in caso di motivazione assente, apparente o intrinsecamente contraddittoria, risultante dal testo della pronuncia (Cass. S.U. 8053/14), emerge dal testo della sentenza impugnata che, al contrario, la Corte ha motivato le ragioni per cui ha ritenuto l’attività di conta del denaro complementare a quella principale di vigilanza privata. Il collegio d’appello ha spiegato che: l’attività di conta rientra nel novero dei servizi di sicurezza privata offerti dalla F. s.p.a. ai propri clienti, tra cui figura anche il deposito con custodia di denaro; tale servizio comprende il ritiro del denaro e dei titoli presso i clienti, il loro trasporto presso i locali della società; la conta del denaro, in apposita sala dedicata, è attività strumentale e necessaria alla buona esecuzione del servizio, poiché garantisce che F. s.p.a. risponda verso i clienti solo di quanto effettivamente ricevuto e oggetto di custodia, essendo questa “lo scopo esclusivo dell’intero processo di lavorazione nonché l’oggetto dell’appalto”; la conta – prosegue la motivazione – è essenziale per la verifica di quanto preso in custodia e di quando andrà restituito al cliente; in definitiva, la fase di conta non può essere estrapolata dalla custodia del danaro, che è l’oggetto del contratto tra le parti.
Il secondo motivo è infondato.
Questa Corte (Cass. 21426/19, Cass. 33633/23) ha già deciso analoghe controversie promosse da F. s.p.a. e aventi ad oggetto l’attività di conta del danaro, affermando che tale attività va qualificata come complementare a quella principale di custodia del danaro e titoli affidati dai clienti. In particolare, è stato sottolineato che, entro il servizio di custodia di denaro e valori, l’operazione intermedia di “contazione del denaro”, successiva al trasporto presso i locali della società, è essenziale sia per la verifica di ciò che viene preso in custodia, sia per la conseguente restituzione al cliente.
Rettamente quindi, la Corte d’appello ha concluso che era da escludere il carattere autonomo dell’attività oggetto di causa e che per l’individuazione della voce di tariffa applicabile ci si doveva riferire alla lavorazione principale, considerando che nel concetto di lavorazione vanno comprese le operazioni complementari e sussidiarie svolte dal datore di lavoro in connessione operativa con l’attività principale.
Occorre in proposito aggiungere che alcuni degli elementi addotti dal motivo a sostegno dell’autonomia della lavorazione – la conta non sarebbe attività ineliminabile poiché viene effettuata solo se richiesta espressamente dal cliente, ed è oggetto di un servizio venduto separatamente da quello di custodia dei valori – veicolano questioni di fatto che esulano dalla violazione di legge.
Si tratta di elementi di fatto, asseritamente non considerati dalla pronuncia, e tesi a confutare l’accertamento compiuto dalla Corte sulla modalità e natura dell’attività di conta; elementi di fatto che dovevano semmai essere posti a sostegno di una censura basata sull’omesso accertamento di fatti decisivi per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, co.1, n.5 c.p.c.
Il terzo motivo è fondato.
Dalla sentenza non è dato evincere in alcun modo che sia stata presa in considerazione la domanda subordinata avanzata in primo grado e fatta oggetto del quarto motivo d’appello, con la quale si chiedeva che la variazione di classificazione dell’attività non venisse fatta retroagire al 24.10.08, ma avesse effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione.
La sentenza va dunque cassata in accoglimento del terzo motivo, con rinvio alla Corte d’appello di Brescia per la pronuncia sulla domanda subordinata, e per la statuizione sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il terzo motivo di ricorso e, rigettati gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte d’appello di Brescia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione.