Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, sezione n. 8, sentenza n. 5321 depositata l’ 11 settembre 2024
Nel giudizio di appello è preclusa la possibilità sia di ammettere nuovi mezzi di prova, sia di produrre nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione o sia dimostrata la riferibilità della mancanza probatoria a causa non imputabile alla parte
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli in data 01.02.2023, S. R. impugnava l”intimazione di pagamento n. 07120229023672777000 notificata dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione in data 24.01.2023, limitatamente alle cartelle di pagamento nn. 07120140085612753000, 07120150027148989000, 07120150050552140000, 07120160084004021000, per la complessiva somma di € 6144,38.
Eccepiva la mancata notifica delle cartelle e, in ogni caso, il maturare della prescrizione successiva nonché decadenza e difetto di motivazione anche quanto al calcolo degli interessi.
La Regione Campania non si costituiva, mentre resisteva la DP1 Napoli Agenzia Entrate rilevando che solo la cartella n. 0712015002714898900, avente ad oggetto controllo automatizzato ex artt. 36 bis DPR 600/73 e 54 bis DPR 633/72 sulla dichiarazione Mod. Unico anno imposta 2011, era a lei riferibile in qualità di ente impositore e che l’intimazione non rientrava tra gli atti impugnabili ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 546/1992.
Contestava la decadenza o prescrizione, nella specie decennale ed aggiungeva che in materia di controllo automatizzato non doveva essere notificato l’avviso bonario.
La Corte di Giustizia di I grado di Napoli con la sentenza n. 9866 del 10 luglio 2023 ha accolto il ricorso.
Per quanto ancora rileva in questa sede, osservava che solo una delle cartelle contenute nell’intimazione impugnata, era riferibile all’Agenzia delle Entrate.
Una volta riconosciuta l’impugnabilità dell’intimazione, trattandosi di atto impugnabile, ancorché non inserito formalmente nell’elencazione di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una ben definita pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., rilevata la prescrizione della pretesa tributaria vantata dalla Regione Campania, quanto a DP1 Napoli, peraltro tardivamente costituita, evidenziava che si era limitata a produrre una videata dalla quale risultava la consegna della cartella in data 15.05.2015.
Pertanto, poiché la cartella afferiva al pagamento dell’IRPEF 2011, risultava maturato il termine ordinario di prescrizione decennale, mancando la prova della notifica della cartella.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l’Agenzia delle Entrate DP Napoli 1 che lamenta l’erroneità della sentenza gravata, assumendo che la cartella era stata notificata nel 2015, così che, come anche si ricavava solo dalla schermata prodotta in primo grado, il termine decennale di prescrizione non era maturato alla data della notifica dell’intimazione di pagamento.
Ha inoltre prodotto per la prima volta in appello la prova della notifica della cartella, insistendo sulla deroga che l’art. 58 del D. Lgs. n. 546/1992 reca alla generale disciplina di cui all’art. 345 c.p.c.
Il contribuente ha resistito all’appello con controdeduzioni.
Il motivo è infondato.
E’ evidente che il giudice di primo grado abbia reputato inidonea ad offrire la prova della notifica della cartella relativa al credito vantato dall’appellante una semplice videata di un sistema interno dell’Ufficio, conclusione questa che appare assolutamente condivisibile in quanto la mera annotazione nel sistema interno non permette di rilevare come ed in che modo la notifica sia stata effettivamente operata.
Al fine di superare tale carenza, l’appellante ha inteso produrre per la prima volta in appello la prova della notifica della cartella, ma reputa il Collegio che tale prova non sia ammissibile.
Nella specie si tratta di appello introdotto con atto notificato a mezzo pec in data 29 gennaio 2024.
Nelle more del processo, e già nel corso del giudizio di primo grado è entrato in vigore il D. Lgs. n. 222/2023 di riforma della giustizia tributaria, il cui art. 1, lett. bb) così recita:
” bb) l’articolo 58 è sostituito dal seguente:
«Art. 58 (Nuove prove in appello). – 1. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
2. Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati.
3. Non è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell’atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell’articolo 14 comma 6-bis»;”.
Il successivo art. 4, dettando le norme di diritto intertemporale, al comma 2 dispone che ” 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all’articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all’entrata in vigore del presente decreto.”
Risulta chiaro che la voluntas legis sia quella di rendere immediatamente operativa la riforma dell’art. 58, sempre che il giudizio di appello sia stato introdotto in data successiva alla pubblicazione della norma sulla Gazzetta Ufficiale, nella specie avvenuta in data 3 gennaio 2024.
Poiché l’appello reca una data successiva, trova quindi immediata applicazione la preclusione alla produzione in appello della prova della notifica della cartella che costituisce presupposto di legittimità dell’intimazione di pagamento impugnata.
Pertanto, resta confermata la conclusione in punto di mancata prova della notifica della cartella, e di conseguenze la prescrizione della pretesa tributaria vantata dall’appellante.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Campania – sez. 8, così provvede:
a) Rigetta l’appello;
b) Condanna l’appellante al rimborso in favore dell’appellato delle spese del grado che si liquidano in € 800,00, con attribuzione ai difensori antistatari;