AGENZIA delle DOGANE – Circolare n. 2 del 23 gennaio 2025
D.Lgs. n. 504/1995 – Prodotti alcolici, settore d’imposta della birra – Rideterminazione aliquote di accisa agevolate
La legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 43/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 305 del 31 dicembre 2024, ha adottato, con l’articolo 1, commi 72 e 73, delle misure in materia di aliquote di accisa sulla birra.
Giova rammentare che, per effetto di quanto statuito dall’art. 15-bis del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, erano state estese anche all’anno 2023 le misure introdotte, per il solo anno 2022, dal comma 985 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, vale a dire:
– l’incremento del beneficio per le fabbriche di birra di cui all’art. 35, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 504/1995 (Testo Unico Accise);
– le specifiche riduzioni di accisa per i birrifici previsti dall’art. 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua maggiore di 10.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri (art. 35, comma 3-quater, del Testo Unico Accise).
Le richiamate misure, in vigore negli anni 2022 e 2023, sono state rese permanenti dalla menzionata legge 30 dicembre 2024, n. 207.
Pertanto, come previsto dall’articolo 1, comma 72, a partire dal 1° gennaio 2025 trova applicazione il regime impositivo di seguito specificato:
– alla birra immessa in consumo da microbirrifici e da piccole birrerie nazionali con produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri si applica l’aliquota normale di accisa ridotta del 50 per cento;
– alla birra immessa in consumo da fabbriche con produzione annua superiore a 10.000 ettolitri e fino a 60.000 ettolitri si applica l’aliquota normale di accisa ridotta del 30 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri; ridotta del 20 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri.
Per garantire concretamente la completa fruizione delle richiamate misure, il comma 73 dell’art. 1 rinvia alla disciplina del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 4 giugno 2019, così come integrato dal decreto ministeriale 21 marzo 2022 (si rimanda alle circolari n. 4 del 28 giugno 2019, n. 16/2022 del 3 maggio 2022 e 8/2023 del 7 marzo 2023), riservata ai birrifici di cui all’art. 35, commi 3-bis e 3-quater, del D.Lgs. n. 504/1995.