AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 11 del 24 gennaio 2025
Aliquota IVA – Dispositivi per protesi classificabili nel n. 30 Tabella A, Parte II, allegata al Decreto IVA
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
ALFA (in seguito, ”Società”, ”Istante” o ”Contribuente”) rappresenta di aver iniziato la produzione di un dispositivo medico (in breve, ”’Prodotto”), ”… di protesi articolare per anca”.
L’Istante riferisce che il Prodotto:
è realizzato in lega di titanio o in acciaio inossidabile e ha una forma similare all’osso del femore;
è destinato a sostituire l’articolazione dell’anca, nell’ambito di un intervento chirurgico, quando questa è irrimediabilmente danneggiata per trauma o patologia.
L’impianto è forgiato a caldo e successivamente sottoposto a trattamento termico. Dopo il trattamento termico la merce è pulita e lucidata a mezzo sabbiatura e burattatura; successivamente alla vendita, necessiterà di ulteriori lavorazioni per rendere il materiale sterile e idoneo al suo utilizzo finale.
La Società allega il parere di accertamento tecnico rilasciato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (in breve, ”ADM”) che, alla luce dell’analisi dei campioni del prodotto, delle schede di lavorazione e di tutta la documentazione a corredo trasmessa, lo ha classificato nella ”sottovoce 9021 31 00 della Nomenclatura Combinata N. 1 e N. 6. (oggetti ed apparecchi di ortopedia, comprese le cinture e le fasce medicochirurgiche e le stampelle, stecche, docce ed altri oggetti ed apparecchi per fratture; oggetti ed apparecchi di protesi, apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da impiantare nell’organismo, per compensare una deficienza o un’infermità, altri oggetti e apparecchi di protesi, protesi articolari)”.
L’Istante afferma di produrre anche semilavorati ”… di cupole acetabulari” e ”… di placche di fissazione ossea”, per i quali l’ADM ha indicato, nell’accertamento tecnico prescritto, la classificazione nella medesima ”sottovoce 9021 31 00 della Nomenclatura Combinata N. 1 e N. 6”.
Ciò premesso, la Società chiede chiarimenti in merito all’aliquota IVA da applicare alle cessioni dei prodotti in questione.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Alla luce della classificazione doganale effettuata dall’ADM, l’Istante ritiene che i prodotti in esame siano riconducibili al n. 30), della Tabella A, parte II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in breve, ”Decreto IVA”) e che pertanto, alla loro cessione trovi applicazione l’aliquota IVA ridotta al 4 per cento, prevista nel caso di cessioni di ”apparecchi di ortopedia” da inserire nell’organismo.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Nel parere di accertamento tecnico, ADM ricomprende il Prodotto nel Capitolo 90 della Nomenclatura combinata, tra gli ”Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi”; voce 9021 ”Oggetti ed apparecchi di ortopedia, comprese le cinture e le fasce medicochirurgiche e le stampelle; stecche, docce ed altri oggetti ed apparecchi per fratture; oggetti ed apparecchi di protesi; apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da impiantare nell’organismo, per compensare una deficienza o una infermità” e, più specificamente al codice NC 9021 9090.
La Tabella A, parte II, allegata al Decreto IVA elenca tra i beni e i servizi soggetti all’aliquota ridotta del 4 per cento, al n. 30) «gli apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medicochirurgiche); oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o una infermità (v.d. 90.19);…».
La risoluzione 8 maggio 2015, n. 46/E chiarisce che la voce doganale 90.19 della precedente tariffa doganale, in vigore fino al 31 dicembre 1987, richiamata dal citato n. 30), corrisponde all’attuale voce doganale 90.21 della Tariffa vigente. Si ritiene pertanto che le cessioni del Prodotto siano soggette all’aliquota IVA del 4 per cento di cui al n. 30) della Tabella A, parte II, allegata al Decreto IVA.