In tema di delibere per la determinazione delle tariffe TARI il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 81 depositata il 7 gennaio 2025 ha statuito che “l’art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 507 del 1993 stabilisce che «ai fini del controllo di legittimità, la deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l’aumento per la copertura minima obbligatoria del costo ovvero gli aumenti di cui al comma 3» … Tale disposizione all’evidenza contiene un elemento di limitazione della portata della sottrazione all’obbligo di motivazione degli atti generali definita in via generale dall’art. 3 della legge n. 241 del 1990, e richiamata da una parte della giurisprudenza; ed infatti per la norma generale da ultimo richiamata può escludersi l’obbligo di motivazione nella determinazione delle tariffe (potere esercitato dal Comune ai sensi dell’art. 65, comma 2, del d.lgs. n. 507 del 1993), ma sussiste invece l’esigenza di indicare (melius, giustificare), onde consentire un controllo di legittimità, le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe a mente di quanto disposto dall’art. 69, comma 2, dello stesso corpus legislativo”“
Il comma 652 dell’articolo 1 della L. n. 147/2013 dispone che il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.
Per la Corte di giustizia UE, sez. II, n. 254 del 16 luglio 2009 il metodo di calcolo della tariffa rifiuti (basata ossia “sulla stima del volume di rifiuti generato dagli utenti di tale sevizio e non sul quantitativo di rifiuti effettivamente prodotto e conferito”), se da un lato è frutto di discrezionalità tecnica nonché di presunzioni (ossia basato su una stima delle quantità producibili e non strettamente commisurato alle quantità effettivamente prodotte e conferite), dall’altro lato non deve essere manifestamente sproporzionato e deve tenere conto delle quantità comunque “producibili” (anche se non di quelle “prodotte”) in termini di natura e volume del rifiuto. Queste in particolare le conclusioni della Corte di giustizia:
– “la normativa nazionale che preveda, ai fini del finanziamento della gestione e dello smaltimento dei rifiuti urbani, una tassa calcolata in base ad una stima del volume dei rifiuti generato e non sulla base del quantitativo di rifiuti effettivamente prodotto e conferito non può essere considerata, allo stato attuale del diritto comunitario, in contrasto con l’art. 15, lett. a), della direttiva 2006/12”;
– “le competenti autorità nazionali dispongono di un’ampia discrezionalità per quanto concerne la determinazione delle modalità di calcolo di siffatta tassa”;
– “Spetta pertanto al giudice a quo accertare, sulla scorta degli elementi di fatto e di diritto che gli sono stati sottoposti, se la tassa sui rifiuti su cui verte la causa principale non comporti che taluni «detentori» … si facciano carico di costi manifestamente non commisurati ai volumi o alla natura dei rifiuti da essi producibili”.
Per cui alla luce di quanto statuito dai giudici unionali se da un lato è ammissibile e compatibile con il diritto UE anche il metodo “normalizzato” (basato su stime e presunzioni), dall’altro lato in presenza di indici di manifesta sproporzione ed iniquità (circa le tariffe calcolate con metodo normalizzato) occorre ripiegare su metodi diversamente basati sulle quantità di rifiuti effettivamente producibili (metodo puntuale).
I giudici di palazzo Spada affermano in conclusione che ” a) una volta che il legislatore ha previsto due metodi tra di loro alternativi, la PA deve tenerli in considerazione entrambi senza poter sostanzialmente accordare preferenza ad uno solo di essi negando, parallelamente, l’esistenza dell’altro; b) il potere di scelta tra i due metodi (normalizzato e puntuale) resta saldo in capo alla PA purché quest’ultima giustifichi adeguatamente le ragioni per cui ritiene di optare per un metodo in luogo dell’altro; c) un simile obbligo di motivazione, nella scelta tra i due metodi, assume contorni ancora più stringenti nel momento in cui emergono – proprio come nel caso di specie mediante le suddette relazioni tecniche di parte appellante – elementi tali da far propendere per una applicazione iniqua e sproporzionata della suddetta tariffa rifiuti per via del metodo normalizzato (in questa direzione le puntuali relazioni di parte, che in ogni caso costituiscono almeno un principio di prova, non risultano tra l’altro essere state adeguatamente e puntualmente contestate dalla difesa comunale).
Il descritto percorso logico e procedimentale risulta peraltro pienamente conforme a quanto affermato dalla Corte di giustizia UE, nella richiamata decisione n. 254 del 2009, per cui il metodo normalizzato è comunitariamente ammissibile, sì, ma a condizione che non emergano – come nella specie – elementi di sproporzione e di iniquità tali da ritenere preferibile (o quanto meno percorribile anche) il metodo puntuale. “