INAIL – Circolare n. 3 del 24 gennaio 2025
Polizza volontari – Fondo di cui all’articolo 1, comma 312, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Estensione della copertura assicurativa a carico del Fondo ai condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo di cui all’articolo 56-bis della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ai condannati ammessi a un idoneo servizio di volontariato oppure ad attività di pubblica utilità, senza remunerazione, ai sensi dell’articolo 47, comma 2-bis, della Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Chiarimenti sull’obbligo assicurativo Inail
Quadro normativo
– Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.
– Legge 26 luglio 1975, n. 354: “Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”. Articolo 47 “Affidamento in prova al servizio sociale”, comma 2-bis.
– Legge 24 novembre 1981, n. 689: “Modifiche al sistema penale”. Articolo 56-bis “Lavoro di pubblica utilità sostitutivo”.
– Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114: “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”. Articolo 12 “Copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale”.
– Legge 28 dicembre 2015, n. 208: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”. Articolo 1, comma 312.
– Legge 11 dicembre 2016, n. 232: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”. Articolo 1, commi 86 e 87.
– Legge 27 dicembre 2017, n. 205: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”. Articolo 1, commi 180 e 181.
– Decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124: “Riforma dell’ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario, in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere g), h) e r), della legge 23 giugno 2017, n. 103”. Articolo 2, comma 2.
– Decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112: “Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia”. Articolo 10-bis “Modifica all’articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354”, commi 1 e 2.
– Decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178: “Misure urgenti in materia di giustizia”. Articolo 9 “Misure in materia di copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni in favore dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità”, commi 1 e 2.
– Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 19 dicembre 2014: “Approvazione della determina n. 351 del 17 novembre 2014 adottata dal Presidente dell’Inail che stabilisce il premio speciale unitario per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, ai sensi dell’articolo 42 del D.P.R. n. 1124/1965, per i soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno al reddito impiegati in attività di volontariato in favore di comuni o enti locali”.
– Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2014 , recante le modalità di attuazione della misura sperimentale introdotta dall’articolo 12 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
– Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 febbraio 2017, recante le modalità di attuazione della misura sperimentale prevista dall’articolo 1, commi da 312 a 316, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
– Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 6 settembre 2022: “Approvazione della deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Inail n. 157 del 26 luglio 2022 concernente Revisione dei premi speciali unitari per l’assicurazione di facchini, barrocciai vetturini ippotrasportatori, pescatori, addetti ai frantoi, candidati all’emigrazione sottoposti a prova d’arte, allievi dei corsi IeFP, soggetti impegnati in attività di volontariato, percettori di Rdc coinvolti in PUC”.
– Circolare Inail 27 marzo 2015, n. 45: “Applicazione dell’art. 12 del decreto-legge 90 del 24/06/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 114 dell’11 agosto 2014 recante “Copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale”.
– Circolare Inail 11 aprile 2016, n. 15: “Copertura assicurativa dei soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale. Beneficiari di misure di sostegno al reddito; detenuti e internati; migranti richiedenti asilo. Art. 1, commi 312-316 della legge del 28 dicembre 2015, n. 208”.
– Circolare Inail 17 febbraio 2017, n. 8: “Art. 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come modificato e integrato dall’art. 1, commi 86 e 87, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Copertura assicurativa dei soggetti impegnati in attività gratuite di pubblica utilità, in quanto imputati ammessi alla prova nel processo penale; condannati per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti; tossicodipendenti condannati per un reato di “lieve entità” in materia di stupefacenti. Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, integrato di euro 3 milioni per l’anno 2017”.
– Circolare Inail 12 gennaio 2018, n. 5: “Fondo di cui all’articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Articolo 1, commi 180 e 181, legge 27 dicembre 2017, n. 205. Estensione, per gli anni 2018 e 2019, della copertura assicurativa per gli anni 2018 e 2019 degli imputati ammessi alla prova nel processo penale, dei condannati per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti e dei tossicodipendenti condannati per un reato di “lieve entità” in materia di stupefacenti impegnati in attività gratuite di pubblica utilità.”
– Circolare Inail 2 marzo 2018, n. 14: “Fondo di cui all’articolo 1, comma 312, legge 28 dicembre 2015, n. 208. Articolo 1, commi 180 e 181, legge 27 dicembre 2017, n. 205. Circolare Inail 12 gennaio 2018, n. 5. Ambito di applicazione del Fondo”.
– Circolare Inail 10 gennaio 2020, n. 2: “Estensione della copertura assicurativa prevista dall’articolo 1, comma 312 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ai detenuti e agli internati impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 20-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 a decorrere dall’anno 2020”.
Premessa
Con due recenti disposizioni la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali a carico del Fondo di cui all’articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è stata estesa alle seguenti categorie di soggetti:
1. condannati alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689;
2. condannati con affidamento in prova al servizio sociale ammessi a un idoneo servizio di volontariato oppure ad attività di pubblica utilità, senza remunerazione , ai sensi dell’articolo 47, comma 2-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354.
Acquisito il preventivo parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (NOTA 1), si forniscono le istruzioni operative per l’attivazione della copertura assicurativa a carico del Fondo per i suddetti soggetti.
Si riepilogano, inoltre, le altre categorie di soggetti per i quali allo stato è prevista la copertura assicurativa a carico del Fondo, considerato che negli ultimi anni sono intervenute numerose disposizioni che ne hanno modificato l’ambito applicativo.
Con l’occasione, si chiariscono gli ambiti di applicazione dell’obbligo assicurativo per i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità in base a provvedimenti dell’autorità giudiziaria e quelli su cui si fonda, invece, l’assicurazione obbligatoria dei detenuti, internati e minori sottoposti a una delle misure previste dal regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, impiegati per il servizio interno degli istituti o degli stabilimenti di prevenzione o di pena, o per attività occupazionale, ai sensi dell’articolo 4, comma primo, n. 9 e dell’articolo 127, comma primo, n. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, assicurazione che l’Inail gestisce in base alla convenzione stipulata il 1° giugno 1979 con il Ministero della giustizia.
1. Estensione della copertura assicurativa a carico del Fondo ai soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Lavoro di pubblica utilità sostitutivo)
Il recente decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178 (Misure urgenti in materia di giustizia), ancora in attesa di conversione, con l’articolo 9 riguardante Misure in materia di copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni in favore dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità, ha inserito i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 tra i beneficiari della copertura assicurativa a carico del Fondo di cui all’articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, disponendo quanto segue:
1. All’articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «dell’articolo 168-bis del codice penale» sono inserite le seguenti: «nonché in favore dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689,».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a euro 43.650 per l’anno 2024 e a euro 523.800 annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente sul Fondo di cui all’articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
L’articolo 56-bis (NOTA 2), riguardante specificatamente il Lavoro di pubblica utilità sostitutivo, è stato inserito nella legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) dall’articolo 71, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, cosiddetta “riforma Cartabia” entrata in vigore il 30 dicembre 2022 (NOTA 3).
Come specificato nella relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (NOTA 4), Il nuovo art. 56-bis disciplina il lavoro di pubblica utilità (di seguito, LPU) che, per la prima volta nel nostro ordinamento, viene introdotto quale pena sostitutiva della pena detentiva irrogata per qualsiasi reato in misura non superiore a tre anni.
Il comma 1 del suddetto articolo 56-bis stabilisce che Il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.
Il comma 4 del medesimo articolo 56-bis ha demandato la definizione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità a un decreto del Ministro della giustizia, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
L’articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, nell’ambito delle disposizioni transitorie del titolo VI, ha stabilito, comunque, che Sino all’entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all’articolo 56-bis, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro della giustizia 26 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 5 aprile 2001, n. 80, e 8 giugno 2015, n. 88, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 2 luglio 2015, n. 151, riguardanti rispettivamente lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità quale pena principale irrogabile dal giudice di pace e quello previsto ai fini della sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato.
In attuazione dell’articolo 56-bis, comma quarto, il Ministro della giustizia ha adottato il decreto 27 luglio 2023 Modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 71, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia n. 14 del 31 luglio 2023 (allegato 1, decreto e nota esplicativa pubblicati nel sito del Ministero) ed entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il decreto ministeriale 27 luglio 2023, al quale si fa integrale rinvio, individua all’articolo 1 le tipologie delle prestazioni lavorative non retribuite di pubblica utilità a cui possono essere adibiti i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilità e all’articolo 2 regolamenta le convenzioni, dove devono essere indicate le specifiche mansioni, sulla base delle quali è svolta l’attività non retribuita in favore della collettività, che l’ente ospitante deve stipulare con il Ministero della giustizia o, su delega di quest’ultimo e nel rispetto del modello di convenzione allegato alla delega, con il Presidente del Tribunale.
L’articolo 7 del decreto ministeriale stabilisce che La prestazione di lavoro di pubblica utilità, in via transitoria e per non oltre due anni dalla pubblicazione del presente decreto, può essere svolta anche presso un ente già convenzionato per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, nonché ai sensi dell’articolo 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67.
Per quanto di competenza dell’Inail, l’articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 27 luglio 2023 ha stabilito che Salvo diversa espressa previsione di legge, gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi, dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità sono a carico delle amministrazioni, delle organizzazioni o degli enti presso cui viene svolta l’attività gratuita a favore della collettività. Nessun onere grava a carico degli organi del Ministero della giustizia.
Per effetto dell’entrata in vigore dell’articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, il Fondo di cui all’articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 copre espressamente anche gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali dei condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo ai sensi dell’articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, nei limiti della dotazione del Fondo stesso.
La copertura assicurativa deve essere richiesta tramite l’apposito servizio online “Polizza volontari” dalle amministrazioni, dalle organizzazioni o dagli enti presso cui viene svolta l’attività gratuita a favore della collettività almeno 10 giorni prima dell’inizio dell’attività, in quanto per effetto dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2014 e 28 febbraio 2017, riguardanti le modalità di attuazione della copertura assicurativa a carico del Fondo di cui all’articolo 1, commi da 312 a 316, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai soggetti indicati al comma 312 non si applica il principio di automaticità delle prestazioni.
Il servizio online è in corso di aggiornamento, pertanto si fa riserva di comunicare con apposita nota il rilascio della nuova versione, comprendente i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Dopo il termine del periodo transitorio richiamato all’articolo 7 del decreto ministeriale 27 luglio 2023, nelle convenzioni che devono essere allegate alla richiesta di attivazione della copertura assicurativa a favore dei condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo deve essere chiaramente indicato che trattasi di convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità sostitutivo ai sensi dell’articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Il riferimento alla specifica tipologia “lavoro di pubblica utilità sostitutivo” di cui all’articolo 56-bis deve risultare da qualsiasi altro documento utile, fino alla scadenza del predetto termine, se trattasi di convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, oppure ai sensi dell’articolo 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67, utilizzabili in via transitoria fino al 1° agosto 2025.
In caso di incapienza del Fondo, le amministrazioni, le organizzazioni o gli enti presso cui il condannato svolge il lavoro di pubblica utilità sostitutivo devono assicurare il soggetto all’Inail con l’ordinaria polizza dipendenti, che comporta il pagamento dei premi ordinari dovuti tramite F24, con oneri a loro carico, secondo quanto stabilito dall’articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro della giustizia 27 luglio 2023, che costituisce la fonte dell’obbligo assicurativo all’Inail.
2. Estensione della copertura assicurativa a carico del Fondo ai condannati ammessi a un idoneo servizio di volontariato oppure ad attività di pubblica utilità senza remunerazione ai sensi dell’articolo 47, comma 2-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354
Nell’ambito della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), l’articolo 47 disciplina l’Affidamento in prova al servizio sociale.
L’articolo 10-bis, comma 1, della legge 8 agosto 2024, n. 112, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, ha inserito, con decorrenza 10 agosto 2024, il comma 2-bis all’articolo 47 che dispone:
Il condannato, qualora non sia in grado di offrire valide occasioni di reinserimento esterno tramite attività di lavoro, autonomo o dipendente, può essere ammesso, in sostituzione, a un idoneo servizio di volontariato oppure ad attività di pubblica utilità, senza remunerazione, nelle forme e con le modalità di cui agli articoli 1, 2 e 4 del decreto del Ministro della giustizia 26 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2001, in quanto compatibili, nell’ambito di piani di attività predisposti entro il 31 gennaio di ogni anno, di concerto tra gli enti interessati, le direzioni penitenziarie e gli uffici per l’esecuzione penale esterna e comunicati al presidente del tribunale di sorveglianza territorialmente competente.
Per quanto di competenza dell’Inail, il comma 2 del predetto articolo 10-bis ha esteso ai soggetti indicati all’articolo 47, comma 2-bis, la copertura assicurativa a carico del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall’articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, stabilendo quanto segue:
Alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nel limite delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come integrato dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124. Restano fermi gli interventi già finanziati a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo.
L’affidamento in prova al servizio sociale è concesso dal Tribunale di sorveglianza competente, in presenza dei requisiti e delle condizioni stabilite dall’articolo 47 dell’ordinamento penitenziario.
L’espresso richiamo contenuto nella norma al “lavoro di pubblica utilità” nelle forme e con le modalità degli articoli 1, 2 e 4 del decreto del Ministro della giustizia 26 marzo 2001 (NOTA 5), con cui sono disciplinate le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato dal giudice di pace in base all’articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, comporta che la copertura assicurativa a carico del Fondo sia attivabile in presenza di una convenzione specifica stipulata dai soggetti ospitanti (Stato, regioni, province, comuni, enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato) con le direzioni penitenziarie e gli uffici per l’esecuzione penale esterna e comunicati al presidente del tribunale di sorveglianza territorialmente competente.
Come per tutte le altre categorie di soggetti, la copertura assicurativa deve essere richiesta tramite l’apposito servizio online “Polizza volontari” dalle amministrazioni, dalle organizzazioni o dagli enti presso cui viene svolto l’idoneo servizio di volontariato oppure l’attività di pubblica utilità, senza remunerazione, almeno 10 giorni prima dell’inizio, in quanto non si applica il principio di automaticità delle prestazioni.
Il servizio online per questa categoria di soggetti è stato già aggiornato.
Nella convenzione che deve essere allegata alla richiesta di attivazione della copertura assicurativa a favore dei condannati ammessi a un idoneo servizio di volontariato oppure ad attività di pubblica utilità senza remunerazione deve essere chiaramente indicato il riferimento all’articolo 47, comma 2-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, che giustifica che gli oneri assicurativi siano posti a carico del Fondo.
In caso di incapienza del Fondo, i soggetti ospitanti devono assicurare il condannato all’Inail con l’ordinaria polizza dipendenti, che comporta il pagamento dei premi ordinari dovuti tramite F24, con oneri a loro carico, secondo quanto stabilito dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro della giustizia 26 marzo 2001 (Nelle convenzioni sono altresì individuate le modalità di copertura assicurativa del condannato contro gli infortuni e le malattie professionali (…). I relativi oneri sono posti a carico delle amministrazioni, delle organizzazioni o degli enti interessati), che costituisce la fonte dell’obbligo assicurativo all’Inail.
Per espressa previsione del comma 2 dell’articolo 10-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, restano fermi gli interventi già finanziati a valere sulle risorse del Fondo, pertanto, quest’ultimo continua a comprendere, nei limiti della dotazione finanziaria annua, la copertura assicurativa delle categorie già indicate dall’articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124.
3. Elenco aggiornato dei soggetti per i quali opera la copertura assicurativa a carico del Fondo
A seguito delle ultime modifiche normative l’elenco aggiornato e tassativo dei beneficiari della copertura assicurativa a carico del Fondo, allo stato, comprende i seguenti soggetti:
1) beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di Comuni o enti locali;
2) detenuti e internati impegnati in attività volontarie e gratuite ai sensi dell’articolo 21 (Lavoro all’esterno), comma 4-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354;
3) stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno, trascorso il termine di cui all’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, coinvolti in attività di volontariato di pubblica utilità svolta in modo volontario e gratuito ;
4) soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 186, comma 9-bis e dell’articolo 187, comma 8-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai sensi dell’articolo 73, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e dell’articolo 168-bis del codice penale (Sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato);
5) detenuti e internati impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 20-ter (Lavoro di pubblica utilità) della legge 26 luglio 1975, n. 354;
6) condannati ammessi ai sensi dall’articolo 47, comma 2-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, a un idoneo servizio di volontariato oppure ad attività di pubblica utilità, senza remunerazione, nelle forme e con le modalità di cui agli articoli 1, 2 e 4 del decreto del Ministro della giustizia 26 marzo 2001, in quanto compatibili;
7) soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Lavoro di pubblica utilità sostitutivo).
Considerate le diverse norme che si sono succedute nel tempo, per facilitare le Sedi dell’Inail, sono state elaborate apposite schede (allegati 2-6) per le categorie di soggetti indicati ai punti da 1) a 5) già oggetto delle precedenti circolari.
4. Funzionamento e dotazione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
Si ritiene opportuno riepilogare le norme che disciplinano il Fondo nonché la sua dotazione che costituisce il limite inderogabile annuo entro il quale è ammessa la copertura degli oneri assicurativi a carico del Fondo stesso.
L’articolo 12 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, aveva istituito in via sperimentale presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per gli anni 2014 e 2015, un Fondo finalizzato a reintegrare l’INAIL dell’onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in favore dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di Comuni o enti locali (NOTA 6).
A partire dalla legge di stabilità 2016, lo stesso Fondo è stato istituito dall’articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in via sperimentale per gli anni 2016 e 2017 con la medesima finalità di reintegrare l’Inail dell’onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie (professionali) e gli infortuni in favore dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o enti locali, nonché in favore dei detenuti e degli internati impegnati in attività volontarie e gratuite ai sensi dell’articolo 21, comma 4-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e degli stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno, trascorso il termine di cui all’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
Il comma 313 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha destinato una parte delle risorse del Fondo, pari a 100.000 euro, alle organizzazioni di volontariato, già costituite alla data di entrata in vigore della medesima legge (1° gennaio 2016), che esercitano attività di utilità sociale nei territori montani (NOTA 7).
L’articolo 1, comma 86, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) ha modificato il comma 312 sopra citato inserendo i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 186, comma 9-bis, e dell’articolo 187, comma 8-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dell’articolo 73, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dell’articolo 168-bis del codice penale.
Contestualmente, il comma 87 del medesimo articolo ha stabilito che Per le finalità di cui al comma 86 del presente articolo, il Fondo di cui all’articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è integrato di euro 3 milioni per l’anno 2017.
L’articolo 1, commi 180 e 181, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) ha modificato rispettivamente il comma 312 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e il comma 87 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, inserendo nelle disposizioni gli anni 2018 e 2019 (NOTA 8).
Infine, l’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124, ha disposto che Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è integrato dell’importo di 3.000.000 di euro annui a decorrere dal 2020, anche per le finalità connesse alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, in favore dei detenuti e degli internati impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 20-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, rendendo così “strutturale” il Fondo in questione, a decorrere dal 2020.
A seguito dell’ultimo intervento operato dall’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, il testo dell’articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in vigore dal 30 novembre 2024 è il seguente:
In via sperimentale, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo finalizzato a reintegrare l’INAIL dell’onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in favore dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o enti locali, nonché in favore dei detenuti e degli internati impegnati in attività volontarie e gratuite ai sensi dell’articolo 21, comma 4-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 186, comma 9-bis, e dell’articolo 187, comma 8-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dell’articolo 73, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dell’articolo 168-bis del codice penale nonché in favore dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, e degli stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno, trascorso il termine di cui all’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
Per i soggetti tutelati dal Fondo lo Stato assume l’onere dei costi della tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali prevista dal testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, integrato dal decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 per quanto riguarda il danno biologico di cui all’articolo 13, nei limiti delle risorse assegnate al Fondo stesso e nei casi espressamente previsti.
La dotazione del Fondo, al netto dei 100.000 euro destinati alle organizzazioni di volontariato che esercitano attività di utilità sociale nei territori montani, dal 2016 è stata la seguente:
a) Anno 2016, euro 4.900.000,00 (articolo 1, commi 313 e 314, legge 28 dicembre 2015, n. 208);
b) Anni 2017-2018-2019, euro 2.900.000,00 (articolo 1, comma 87, legge 11 dicembre 2016, n. 232);
c) Anni 2020-2021-2022-2023, euro 2.900.000,00 (articolo 2, comma 2, decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124);
d) Anno 2024, euro 2.750.000,00 euro in quanto il Fondo è stato ridotto ai sensi dell’articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (NOTA 9).
Il costo dell’assicurazione per i soggetti in argomento è stato stabilito dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 19 dicembre 2014, di approvazione della determina del Presidente dell’Inail 17 novembre 2014, n. 351, con cui è stato previsto uno specifico premio speciale unitario, in occasione dell’istituzione in via sperimentale del Fondo per gli anni 2014 e 2015.
La misura del premio speciale unitario in questione è stata confermata dall’articolo 2 del decreto 6 settembre 2022 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (NOTA 10), fermo restando l’aggiornamento correlato al variare annuo della retribuzione minima giornaliera.
Il premio speciale unitario a carico del Fondo è calcolato, infatti, in relazione alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore annualmente per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale ed è frazionabile in base alle effettive giornate di attività prestate dal soggetto interessato.
Per l’anno 2024, come specificato nella circolare Inail 23 maggio 2024, n. 12 (paragrafo 2.5), esso è pari a 1,02 euro al giorno per una retribuzione minima giornaliera di 56,87 euro.
Le modalità di attuazione della copertura assicurativa a carico del Fondo sono state definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2014 allegato alla circolare Inail 27 marzo 2015, n. 45 e dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 febbraio 2017 (allegato 7), registrato dalla Corte dei conti in data 5 maggio 2017 e pubblicato nel sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla pagina informativa “#diamoci una mano” (Home/Temi e priorità/Terzo settore e responsabilità sociale delle imprese/Focus On/Volontariato/#diamociunamano ) (NOTA 11).
Con riguardo al decreto ministeriale 28 febbraio 2017, si richiamano in particolare l’articolo 3, comma 3, relativo alla richiesta di attivazione della copertura assicurativa a carico del Fondo, l’articolo 5 inerente l’attivazione e la gestione della medesima copertura, nonché l’articolo 6 riguardante le prestazioni in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale, mentre alcune disposizioni tra cui l’articolo 8 (Criteri e modalità per la valorizzazione delle attività prestate) istitutivo del “voucher di servizio”, mai attuato, sono da considerarsi senz’altro superate.
Le modalità di attuazione per l’attivazione e gestione della copertura assicurativa indicate nei suddetti decreti continuano ad applicarsi anche in relazione alle nuove categorie di soggetti che la normativa sopravvenuta ha posto a carico del Fondo di cui all’articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
La caratteristica più importante della disciplina del Fondo in questione è che non si applica il principio di automaticità delle prestazioni (NOTA 12) stabilito dall’articolo 67 (NOTA 13) del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Per attivare la copertura assicurativa a carico del Fondo, i soggetti ospitanti devono presentare la richiesta di attivazione della copertura assicurativa all’Inail tramite l’apposito servizio online (denominato “Polizza volontari”) almeno 10 giorni prima dell’inizio delle attività di volontariato o del lavoro di pubblica utilità, specificando la tipologia dell’attività prestata e il numero complessivo delle giornate per le quali la stessa è svolta (NOTA 14).
La copertura assicurativa a carico del Fondo opera dal momento in cui l’Inail comunica al soggetto che l’ha richiesta l’avvenuta attivazione dell’assicurazione (NOTA 15).
Le modalità di attivazione della copertura assicurativa in argomento sono state già indicate al paragrafo A delle circolari 27 marzo 2015, n. 45 e 11 aprile 2016, n. 15, al paragrafo 4 della circolare 17 febbraio 2017, n. 8, ai paragrafi Copertura assicurativa e modalità di attivazione e Apertura dei servizi online per la richiesta di attivazione della copertura assicurativa della circolare 12 gennaio 2018, n. 5 nonché al paragrafo Implementazione del servizio online di apertura della “Polizza volontari” della circolare 10 gennaio 2020, n. 2.
5. Convenzioni previste dai decreti del Ministro della giustizia 26 marzo 2001, 8 giugno 2015, n. 88 e 27 luglio 2023 e integrazioni
Lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità presuppone che l’ente ospitante abbia stipulato con il Presidente del Tribunale interessato la convenzione prevista dal pertinente decreto del Ministro della giustizia.
Al momento sono stati adottati i seguenti tre decreti:
a) decreto 26 marzo 2001 Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all’art. 54, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 5 aprile 2001, n. 80;
b) decreto 8 giugno 2015, n. 88 Regolamento recante disciplina delle convenzioni in materia di pubblica utilità ai fini della messa alla prova dell’imputato, ai sensi dell’articolo 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 2 luglio 2015, n. 151;
c) decreto 27 luglio 2023 Modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 71, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 , pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia n. 14 del 31 luglio 2023.
I modelli di convenzione sono pubblicati nel sito del Ministero della giustizia, in particolare il decreto ministeriale 26 marzo 2001 è pubblicato nella pagina informativa dedicata al lavoro di pubblica utilità (NOTA 16) (Home/Itinerari a tema/Carcere e probation/Probation/Lavoro di pubblica utilità).
Selezionando il link d.m. 26 marzo 2001, nella pagina di atterraggio a destra del decreto sono disponibili il modello in versione .pdf e il modello in versione .doc.
Al riguardo si informa che dal 19 novembre 2024 è stato pubblicato anche il documento “PROPOSTA di altre FATTISPECIE da inserire nelle convenzioni utilizzando il modello allegato al d.m. 26 marzo 2001”, che prevede le altre fattispecie di LPU da inserire nelle convenzioni utilizzando il modello allegato al d.m. 26 marzo 2001 e, precisamente:
1. art. 54 d.lgs 274/2000 (Giudice di pace);
2. art. 165 c.1 c.p. (Sospensione condizionale della pena);
3. art. 224-bis d.lgs 285/1992 (cds);
4. art. 186 c. 9-bis d.lgs 285/1992 (cds);
5. art. 187 c. 8-bis d.lgs 285/1992 (cds);
6. art. 6, c. 8-bis l. 401/1989 (daspo);
7. art. 73 c. 5-bis d.p.r. 309/90 (stupefacenti);
8. art. 1 c.1-bis l. n. 205/1993 (discriminazione razziale).
Le fattispecie per le quali può essere attivata la copertura assicurativa a carico del Fondo di cui all’articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono solo quelle di cui ai punti 1, 4, 5 e 7.
In tutti i casi in cui le Sedi dell’Inail riscontrassero difficoltà a comprendere se la fattispecie di lavoro di pubblica utilità, sulla base della convenzione allegata alla richiesta di attivazione della copertura assicurativa, rientri o meno nell’ambito applicativo del Fondo, è comunque opportuno interloquire con il competente Ufficio locale di esecuzione penale esterna per l’esame del caso concreto.
6. Precisazioni in tema di obbligo assicurativo ai sensi dall’articolo 4, comma primo, n. 9 e dell’articolo 127, comma primo, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 dei detenuti e internati impiegati per il servizio interno degli istituti o stabilimenti di prevenzione o di pena o per attività occupazionale
Pur essendo identiche le prestazioni spettanti in caso di infortunio o malattia professionale, costituisce una gestione assicurativa a parte quella relativa ai detenuti e agli internati impiegati per il servizio interno degli istituti o stabilimenti di prevenzione o di pena o per attività occupazionale nonché ai minori sottoposti ad una delle misure previste dal regio decreto-legge 20 luglio 1934 n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni), di cui si è fatto cenno nell’ultimo paragrafo della circolare Inail 10 gennaio 2020, n. 2 e su cui in questa sede si ritiene opportuno ritornare per dirimere alcuni dubbi manifestati dalle Strutture territoriali.
In effetti, con la nota della Direzione centrale rischi dell’Inail avente a oggetto “Condannati al lavoro di pubblica utilità. Detenuti addetti ad attività di volontariato. Obbligo assicurativo e base imponibile premi” del 22 marzo 2004, indirizzata alle Strutture centrali e territoriali e pubblicata in www.inail.it Istruzioni operative, è stata affermata la ricorrenza dell’obbligo assicurativo dei condannati al lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (pena irrogabile dal giudice di pace) inviati a svolgere l’attività presso un Comune, sostenendo che gli stessi debbono essere assimilati, pur in assenza di retribuzione, ai detenuti adibiti ad attività occupazionale per conto di un datore di lavoro esterno ed assicurati a norma dell’art.4, n. 9 del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 1124/65 e successive modifiche ed integrazioni, in presenza dello svolgimento di una delle attività protette.
Nel secondo paragrafo della nota è stata fornita la stessa indicazione anche per il “Detenuto addetto ad attività di volontariato”, intendendo con ciò i detenuti che vengono avviati dal Dipartimento Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia a prestare attività di volontariato consistente in servizi amministrativi, di facchinaggio, di recapito e di pulizia, per conto di un Comune (…) nell’ambito dell’affidamento in prova al servizio sociale fuori dall’istituto penitenziario, ai sensi dell’articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354. Anche in questo caso è stato sostenuto che il soggetto addetto ad attività di volontariato nell’ambito dell’affidamento al servizio sociale va assimilato ai detenuti previsti dall’art. 4, n.9), del Testo Unico, in presenza dello svolgimento di una delle attività protette.
L’evoluzione del contesto normativo obbliga a rivedere la posizione dell’Istituto (NOTA 17), chiarendo che per i soggetti che svolgono lavori di pubblica utilità a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, la tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali non è stabilita dall’articolo 4, comma primo, n. 9 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Questa norma, infatti, riguarda soltanto i detenuti in istituti o in stabilimenti di prevenzione o di pena impiegati per il servizio interno degli istituti o stabilimenti, o per attività occupazionale (NOTA 18), attività che l’articolo 127, comma primo, n. 3, del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, riassume nella formula “detenuti addetti a lavori condotti direttamente dallo Stato”, stabilendo espressamente che essi non sono assicurati presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
La titolarità dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dei detenuti è, infatti, in capo al Ministero della giustizia che ne ha affidato all’Inail la gestione con apposita convenzione approvata con decreto ministeriale.
La definizione dell’ambito applicativo della tutela assicurativa sia dei detenuti e delle altre persone a questi assimilate, sia dei soggetti che devono svolgere obbligatoriamente lavori di pubblica utilità in base alla vigente normativa penale, è pertanto riservata al Ministero della giustizia e non può essere oggetto di autonoma interpretazione da parte dell’Inail.
Come già illustrato, il Ministero della giustizia con i decreti 26 marzo 2001, 8 giugno 2015, n. 88 e 27 luglio 2023 ha esteso la tutela assicurativa ai soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità specificando tuttavia che i relativi oneri non sono a suo carico, circostanza questa che automaticamente esclude qualsiasi assimilazione di questi soggetti ai detenuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Per quanto sopra, la nota del 22 marzo 2004 deve intendersi del tutto superata, tranne che per le indicazioni contenute nel terzo paragrafo Datore di lavoro e base imponibile, che continuano a trovare applicazione qualora il Fondo di cui all’articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 esaurisse le risorse in dotazione in corso d’anno.
In merito all’assicurazione dei detenuti prevista dall’articolo 4, comma primo, n. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si precisa che questa disposizione riprende quanto già stabilito dall’articolo 18 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, nel testo in vigore dal 1° gennaio 1963 a seguito della sostituzione dell’intero articolo 18 operata dall’articolo 3, comma 1, della legge 9 gennaio 1963, n. 15 (NOTA 19), che ha inserito i detenuti tra le persone obbligatoriamente assicurate contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Con riguardo a questa specifica assicurazione se ne riassume di seguito la disciplina, considerato che trattasi di materia specialistica applicata soltanto dalle strutture dell’Inail nel cui ambito territoriale insistono istituti o stabilimenti di prevenzione e pena, che trasmettono in caso di evento lesivo le denunce di infortunio dei detenuti, gestite su convenzione con il Ministero della giustizia.
L’articolo 9, comma secondo (NOTA 20), del testo unico del 1965 stabilisce, infatti, espressamente che gli istituti e gli stabilimenti di prevenzione e di pena, nei confronti delle persone e nei limiti di cui all’articolo 4, comma primo, n. 9, sono considerati datori di lavoro e pertanto sono soggetti a tutti gli obblighi previsti in capo a questi ultimi nell’ambito del titolo I del medesimo testo unico (gestione industria) (NOTA 21).
L’articolo 190, comma 1, del suddetto testo unico dispone che Le disposizioni del presente titolo (titolo I industria) si applicano (…) ai detenuti, pertanto, questi ultimi in caso di infortunio o malattia professionale hanno diritto a tutte le prestazioni, compresa l’indennità per inabilità temporanea assoluta.
Fermo restando il diritto dei detenuti in istituti o in stabilimenti di prevenzione o di pena impiegati per il servizio interno degli istituti o stabilimenti, o per attività occupazionale alla tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l’articolo 127, comma primo, n. 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilisce tuttavia che Non sono assicurati presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro: (…) 3) i detenuti addetti a lavori condotti direttamente dallo Stato. (NOTA 22)
Per quanto sopra, la titolarità dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei detenuti non è in capo all’Inail ma al Ministero della giustizia che ne ha affidato la gestione all’Inail fin dal 1964, attuando così una specifica forma di gestione per conto che si differenzia da quella “generale” prevista dall’articolo 127, comma secondo (NOTA 23) del testo unico n. 1124 del 1965 (regolamentata specificatamente dal decreto interministeriale 10 ottobre 1985 (NOTA 24) e illustrata nella circolare Inail 1° aprile 1987, n. 20, che non prevede l’erogazione dell’indennità per inabilità temporanea assoluta).
L’affidamento all’Inail della gestione dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei “detenuti o internati civili” addetti a lavori condotti direttamente dallo Stato risale, con effetto dal 1° giugno 1964, alla prima convenzione stipulata il 30 maggio 1964 tra l’Inail e la Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena del Ministero di grazia e giustizia (NOTA 25).
Con questa convenzione è stato espressamente stabilito che la tutela di legge comprende i detenuti civili addetti a lavori condotti direttamente dallo Stato e i detenuti occupati nelle colonie agricole e che gli internati sono equiparati ai detenuti.
La seconda convenzione è stata stipulata il 15 gennaio 1972 (NOTA 26), con effetto dal 1° gennaio 1972 (la prima dopo l’emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 al quale fa quindi riferimento).
Attualmente la gestione dell’assicurazione dei detenuti e internati addetti a lavori condotti direttamente dallo Stato da parte dell’Inail per conto del Ministero della giustizia è regolata dalla convenzione stipulata il 1° giugno 1979, approvata con il decreto ministeriale n. 45835/11 del 23 giugno 1979, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1979.
La vigente convenzione del 1° giugno 1979, allegata alla circolare Inail 28 febbraio 1980, n. 10, individua l’ambito di applicazione soggettivo e oggettivo dell’assicurazione per conto del Ministero della giustizia nonché gli obblighi reciproci.
In base all’articolo 1, comma 1, della convenzione, è stata affidata all’Inail la gestione dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nei confronti di:
a) Detenuti;
b) internati, vale a dire i soggetti non imputabili o con imputabilità ridotta, nei cui confronti siano state adottate le misure di sicurezza limitative della libertà personale previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale (già inclusi nelle convenzioni precedenti);
c) minori sottoposti a una delle misure previste dal regio decreto-legge 20 luglio 1934 n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni) accolti in Istituti gestiti direttamente dallo Stato.
L’applicazione della gestione per conto del Ministero della giustizia si estende a tutte le attività svolte nell’ambito degli istituti di prevenzione e di pena sotto la vigilanza dell’autorità carceraria, siano esse dirette a realizzare le specifiche finalità delle misure penali, di sicurezza e di prevenzione ovvero consistano in attività di servizio dirette a garantire le funzionalità degli stabilimenti o istituti medesimi.
Nelle premesse della convenzione è specificato che le parti ritengono che nell’ambito dei “lavori condotti direttamente dallo Stato” debbano essere incluse anche le attività di servizio dirette a garantire la funzionalità degli stabilimenti o istituti di prevenzione e di pena, quando siano svolte da detenuti o internati sotto la vigilanza dell’autorità carceraria, ancorché tali attività possano essere date in appalto ai privati datori di lavoro; che, conseguentemente, al di fuori del campo di applicazione della gestione speciale debbano rimanere soltanto le attività produttive, vale a dire quelle svolte da internati o detenuti alle dipendenze di privati datori di lavoro e nell’interesse immediato delle rispettive aziende.
In precedenza, invece, era stato ritenuto che l’assicurazione dei detenuti e degli internati adibiti ad attività di servizio dirette a garantire la funzionalità degli stabilimenti o istituti di prevenzione e pena date in appalto a datori di lavoro privati fosse a carico di questi ultimi (NOTA 27).
I commi 3 e 4 dell’articolo 1 della convenzione specificano, inoltre, che Rimangono al di fuori del campo di applicazione della presente Convenzione le attività svolte da detenuti e internati e dei minori di cui al I comma del presente articolo durante i corsi di istruzione e addestramento professionale organizzati dalle Regioni, ai sensi dell’art. 1, lett. e), D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10, anche nell’ambito degli stabilimenti o istituti di prevenzione o di pena; tali attività sono soggette alla normale gestione assicurativa ai sensi dell’art. 1, terzo comma, n. 26 e dell’art. 4, primo comma n. 5 del T.U. 30 giugno 1965, n. 1124. Restano escluse, altresì, le attività svolte negli Istituti di prevenzione e pena affidate in gestione a terzi.
Per quanto riguarda i corsi e le attività sportive, culturali e ricreative (“attività occupazionale”), l’ambito applicativo della gestione per conto del Ministero della giustizia è stato rivisto in via interpretativa nel 2001, estendendolo agli infortuni accaduti ai detenuti e agli internati per la frequenza dei corsi professionali organizzati dall’Amministrazione penitenziaria e per lo svolgimento di attività sportive e culturali o ricreative, purchè le attività si svolgano sotto la vigilanza del personale di Polizia penitenziaria.
In merito, si ritiene opportuno riportare per esteso quanto indicato nella circolare Inail 17 luglio 2001, n. 53:
La convenzione tra l’Inail ed il Ministero della Giustizia stipulata il 1° giugno 1979 le cui disposizioni sono contenute nella circolare n. 10 del 28 febbraio 1980, attiene – come noto – all’affidamento all’Inail della gestione dell’assicurazione dei detenuti e degli internati per misure di sicurezza e dei minori sottoposti a misure rieducative. L’articolo 1 di tale convenzione prevede espressamente che la gestione dell’assicurazione da parte dell’Inail “si applica a tutte le attività svolte nell’ambito degli istituti di prevenzione e di pena sotto la vigilanza dell’autorità carceraria, siano esse dirette a realizzare le specifiche finalità delle misure penali, di sicurezza e di prevenzione ovvero consistano in attività di servizio dirette a garantire le funzionalità degli stabilimenti o istituti medesimi”. Al riguardo, avendo tale normativa determinato dubbi di natura interpretativa circa l’eventuale estensione della tutela per i detenuti che partecipano a corsi di addestramento professionale – non organizzati dagli enti locali – o ad attività sportive – non organizzate da organismi quale il CONI – è emersa, da parte del Ministero della Giustizia, la necessità di conoscere più nel dettaglio per quali attività svolte dai detenuti la convenzione vigente preveda una copertura assicurativa in caso di infortuni. Sull’argomento a seguito di incontri avuti tra la scrivente Direzione ed il citato Dicastero, sono state concordate le seguenti linee interpretative. “Dall’esame della normativa di riferimento si può affermare che la tutela riguardante la frequenza di corsi professionali organizzati da questa Amministrazione trova già collocazione nelle vigenti disposizioni di cui al T.U. n.1124/65, essendo essa prevista per i detenuti che, anche per attività occupazionale, (art.4, n.9) sono addetti ad esperimenti ed esercitazioni pratiche (art.1, n.28) in qualità di allievi di corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali (art.4, n.5). Analoga tutela assicurativa garantisce i ristretti anche per i rischi connessi allo svolgimento sia di attività sportive che di quelle culturali (laboratori) e ricreative direttamente gestite dalle Direzioni degli Istituti Penitenziari, a condizione che le medesime attività si svolgano sotto la vigilanza del personale di Polizia Penitenziaria.”
Pertanto, rientrano nella specifica forma della gestione per conto del Ministero della giustizia anche le attività sopra descritte.
L’applicazione del regime assicurativo di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 si applica anche ai detenuti infortunati agricoli (articolo 3, comma 2, della convenzione, secondo cui L’INAIL, accertata l’indennizzabilità dell’infortunio o della malattia professionale, eroga all’interessato le prestazioni economiche previste dal Titolo I del T.U. 30 giugno 1965, n. 1124).
La convenzione all’articolo 3, comma 3, stabilisce, inoltre, le modalità di liquidazione dell’indennità per inabilità temporanea assoluta che spetta ai soggetti di cui all’art. 1 della convenzione sulla base di un importo pari alla trecentesima parte della retribuzione annua spettante ai medesimi ai sensi dell’art. 22 della legge 26 luglio 1975 n. 354 o, in mancanza, della retribuzione convenzionale determinata ai sensi dell’art. 118 del T.U. 30 giugno 1965, n. 1124.
L’articolo 22 (Determinazione della remunerazione) della legge 26 luglio 1975, n. 354 nel testo in vigore dal 10 novembre 2018 stabilisce che La remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria è stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi. (NOTA 28)
Secondo l’articolo 3, comma 4, della convenzione, la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e quelle ai superstiti avviene sulla base della retribuzione effettiva entro i limiti minimo e massimo stabilito ai sensi dell’articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, o di quella convenzionale determinata ai sensi dell’articolo 118 del medesimo decreto.
In base all’articolo 5, commi 1 e 2, della convenzione, il pagamento della indennità per inabilità temporanea e delle rendite per inabilità permanente viene effettuato dall’I nail agli infortunati o a coloro che li rappresentano, finché dura lo stato di detenzione, ricovero o internamento, tramite le direzioni degli Istituti di prevenzione e pena. Il pagamento della rendita ai superstiti viene eseguito direttamente agli aventi diritto.
Per quanto riguarda, infine, la rendicontazione dei casi trattati e il rimborso dei costi da parte del Ministero della giustizia all’Inail, l’articolo 6 della convenzione stabilisce che il Ministero tramite i dipendenti Istituti e servizi rimborserà all’INAIL su presentazione degli elenchi contabili e dei documenti giustificativi distinti per gli adulti e per i minori, le prestazioni economiche erogate ai detenuti infortunati ai sensi dei precedenti articoli, le spese particolari sostenute per le prestazioni di cui all’art. 4 (prestazioni sanitarie e protesiche) per ciascun caso di infortunio. Rimborserà inoltre le quote per spese sanitarie generiche e per le spese generali di amministrazione da determinarsi (…). L’INAIL, a tale scopo, presenterà contabilità distinte e separate a seconda che trattasi di adulti e di minorenni e ciò per la esatta imputazione della spesa ai capitoli di bilancio dal Ministero di Grazia e Giustizia.
Sono stati pertanto creati a suo tempo due codici per la gestione per conto del Ministero della giustizia, vale a dire il codice 6000 intestato al Dipartimento amministrazione penitenziaria – detenuti civili adulti e il codice 6001 intestato al Dipartimento giustizia minorile: personale, detenuti, minori, che sono tuttora operativi.
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Note:
(1) Nota protocollo m_lps.29. REGISTRO UFFICIALE.U.0000524.20-01-2025.
(2) Legge 24 novembre 1981, n. 689 Modifiche al sistema penale.
Articolo 56-bis (Lavoro di pubblica utilità sostitutivo)
Il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.
L’attività viene svolta di regola nell’ambito della regione in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non meno di sei ore e non più di quindici ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore.
Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di due ore di lavoro.
Fermo quanto previsto dal presente articolo, le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate con decreto del Ministro della giustizia, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
In caso di decreto penale di condanna o di sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, se accompagnato dal risarcimento del danno o dalla eliminazione delle conseguenze dannose del reato, ove possibili, comporta la revoca della confisca eventualmente disposta, salvi i casi di confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prezzo, del profitto o del prodotto del reato ovvero delle cose la cui fabbricazione, uso e porto, detenzione o alienazione costituiscano reato.
Al condannato alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità non si applica l’articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
(3) Secondo quanto stabilito dall’articolo 99-bis, inserito dall’articolo 6 del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.
(4) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie generale 19 ottobre 2022, n. 245, Supplemento ordinario n.5.
(5) Decreto del Ministro della giustizia 26 marzo 2001 Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all’art. 54, c. 6 del d.lgs. 274/2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2001, n. 80.
(6) Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari. Articolo 12 (Copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale)
- In via sperimentale, per il biennio 2014-2015, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo finalizzato a reintegrare l’INAIL dell’onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in favore dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di Comuni o enti locali.
1-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1 non superiore a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 è destinata a reintegrare gli oneri assicurativi di cui all’articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, relativi alle organizzazioni di volontariato, già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che esercitano attività di utilità sociale nei territori montani.
- Alla dotazione del Fondo di cui al comma 1, non superiore a dieci milioni di euro, per l’importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, su proposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono apportate le necessarie variazioni di bilancio.
- Al fine di promuovere la prestazione di attività di volontariato da parte dei soggetti di cui al comma 1, i Comuni e gli altri enti locali interessati promuovono le opportune iniziative informative e pubblicitarie finalizzate a rendere noti i progetti di utilità sociale in corso con le associazioni di volontariato. L’INPS, su richiesta di Comuni o degli altri enti locali, verifica la sussistenza del requisito soggettivo di cui al comma 1.
- Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali sono stabiliti modalità e criteri per la valorizzazione, ai fini della certificazione dei crediti formativi, dell’attività prestata ai sensi del comma 1.
(7) Legge 28 dicembre 2015, n. 208 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016). Comma 313:
Una quota del Fondo di cui al comma 312 non superiore a 100.000 euro annui è destinata a reintegrare gli oneri assicurativi di cui all’articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, relativi alle organizzazioni di volontariato, già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, che esercitano attività di utilità sociale nei territori montani.
(8) Legge 27 dicembre 2017, n. 205 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. Articolo 1, commi 180 e 181:
- All’articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «In via sperimentale, per gli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «In via sperimentale, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019».
- All’articolo 1, comma 87, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «per l’anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2017, 2018 e 2019».
(9) Legge 30 dicembre 2023, n. 213 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, Articolo 1, comma 523:
Ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell’allegato VI annesso alla presente legge sono ridotte, per gli anni 2024 e 2025 e a decorrere dall’anno 2026, degli importi ivi indicati. Su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre 2024, le predette riduzioni di spesa possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa nell’ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.
(10) Si rinvia al paragrafo 8 Conferma della misura del premio speciale unitario per l’assicurazione dei soggetti impegnati in attività di volontariato a fini di utilità sociale e in lavori di pubblica utilità della circolare Inail 16 dicembre 2022, n. 45 Assicurazione a premio ordinario dal 1.1.2023 di facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori, pescatori della piccola pesca soci di cooperative e degli addetti ai frantoi. Nuove misure dal 1.1.2023 del premio speciale per l’assicurazione dei pescatori autonomi della piccola pesca e degli allievi dei corsi IeFP. Revisione dei premi speciali a carico del Fondo art. 1, comma 312, legge 208 del 2015 e per i percettori del reddito di cittadinanza impegnati in progetti utili alla collettività. Abolizione premio speciale prove d’arte, alla quale è stato allegato il decreto ministeriale 6 settembre 2022.
(11) Link https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus- on/volontariato/pagine/diamociunamano
(12) Articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2014 e articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 febbraio 2017, secondo cui “Non trova in ogni caso applicazione il principio dell’automaticità delle prestazioni”.
(13) Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Articolo 67:
Gli assicurati hanno diritto alle prestazioni da parte dell’Istituto assicuratore anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia adempiuto agli obblighi stabiliti nel presente titolo.
(14) Articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 febbraio 2017.
(15) Articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 febbraio 2017.
(16) Link https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/lavoro_di_pubblica_utilita
(17) Nella nota del 22 marzo 2004 si argomenta, per garantire una tutela conforme in casi sostanzialmente omogenei, che il concetto di “detenuto”, riferito a “colui che sconta una pena restrittiva della libertà personale”, deve intendersi comprensivo anche delle figure dei condannati alla pena della permanenza domiciliare e di quelli condannati alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità e che attese le finalità della norma ed in analogia a quanto riferito per i condannati al lavoro di pubblica utilità, l’affidamento in prova al servizio sociale rimane pur sempre una sanzione restrittiva della libertà personale ed in questo senso deve essere considerato come una pena detentiva.
Si tratta di motivazioni riprese da due pareri dell’Avvocatura generale dell’Inail forniti con nota n. 492/03 B del 23 gennaio 2004 con oggetto “Condannati a pena sostitutiva. Lavori di pubblica utilità. Art. 54 D.Lgs. n. 274/00. Tutela assicurativa” e n.436/03 B del 26 gennaio 2004 con oggetto “Detenuto addetto ad attività di volontariato. Art. 47 L. 26 luglio 1975, n. 354. Tipo di tutela assicurativa”, reperiti nel fascicolo cartaceo agli atti della Direzione centrale rapporto assicurativo.
(18) Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Articolo 4, comma 1, n. 9:
Sono compresi nell’assicurazione: (…)
9) i detenuti in istituti o in stabilimenti di prevenzione o di pena, quando, per il servizio interno degli istituti o stabilimenti, o per attività occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell’art. 1, nonché i loro istruttori o sovraintendenti nelle attività stesse;(…)
(19) Legge 19 gennaio 1963, n. 15 Modifiche e integrazioni al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765: “Disposizioni per l’assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali”, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè al decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450: “Provvedimenti per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro agricolo”, e successive modificazioni ed integrazioni.
(20) Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Articolo 9, commi 1 e 2:
I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente titolo sono le persone e gli enti privati o pubblici, compresi lo Stato e gli Enti locali, che nell’esercizio delle attività previste dall’art. 1 occupano persone tra quelle indicate nell’art. 4.
Agli effetti del presente titolo, sono inoltre considerati datori di lavoro: (…) gli istituti e gli stabilimenti di prevenzione e di pena, nei confronti delle persone e nei limiti di cui all’art. 4, n. 9); (…)
(21) La stessa identica disposizione era contenuta nell’articolo 6 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765.
(22) La stessa identica disposizione era contenuta nell’articolo 48 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765.
(23) Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Articolo 127, comma secondo:
Per i dipendenti dello Stato l’assicurazione presso l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni può essere attuata con forme particolari di gestione e può anche essere limitata a parte delle prestazioni, fermo rimanendo il diritto degli assicurati al trattamento previsto dal presente decreto. Le relative norme sono emanate dal Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanità.
(24) Decreto 10 ottobre 1985 del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro della sanità “Regolamentazione della «gestione per conto dello Stato» della assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall’INAIL”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 25 febbraio 1986, n. 46.
(25) La convenzione del 30 maggio 1964 è stata illustrata nella circolare Inail 17 agosto 1964, n. 84, alla quale è allegata, con oggetto Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei detenuti o internati civili.
(26) La convenzione del 15 gennaio 1972 è stata illustrata nella circolare Inail 10 ottobre 1972, n. 71, alla quale è allegata, con oggetto Convenzione con il Ministero di Grazia e Giustizia per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei detenuti e internati civili addetti a lavori industriali ed agricoli condotti direttamente dallo Stato.
(27) In proposito la circolare Inail 28 febbraio 1980, n. 10 riguardante la convenzione stipulata il 1° giugno 1979 con il Ministero di grazia e giustizia per la disciplina dei rapporti concernenti l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei detenuti e degli internati precisa: Per quanto concerne il periodo antecedente all’entrata in vigore della Convenzione in parola e in particolare la sistemazione dei rapporti assicurativi dei detenuti e degli internati adibiti ad attività di servizio dirette a garantire la funzionalità degli stabilimenti o istituti di prevenzione e pena, date in appalto a datori di lavoro privati, si dispone che le unità operative dovranno resistere alle eventuali richieste di cessazione con effetto retroattivo delle posizioni assicurative e di rimborso dei relativi premi alle ditte interessate, provvedendo a segnalare le fattispecie a questa Direzione generale, corredate di tutti gli elementi di giudizio ivi compresi i casi di infortunio eventualmente verificatisi, per i successivi necessari contatti con il Ministero di Grazia e Giustizia.
(28) Il testo previgente dell’articolo 22 stabiliva:
Art 22 (Determinazione delle mercedi)
- Le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tale fine è costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell’ufficio del lavoro dei detenuti e degli intern ati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un delegato per ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.
- L’ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena funge da segretario della commissione.
- La medesima commissione stabilisce il trattamento economico dei tirocinanti.
- La commissione stabilisce, altresì, il numero massimo di ore di permesso di assenza dal lavoro retribuite e le condizioni e modalità di fruizione delle stesse da parte dei detenuti e degli internati addetti alle lavorazioni, interne o esterne, o ai servizi di istituto, i quali frequentino i corsi della scuola d’obbligo o delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, o i corsi di addestramento professionale, ove tali corsi si svolgano, negli istituti penitenziari, durante l’orario di lavoro ordinario.
Allegato 1
(MINISTERO GIUSTIZIA – Decreto ministeriale 27 luglio 2023)
Allegato 2, 3, 4, 5, 6
(testo degli allegati)
Allegato 7
(MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 28 febbraio 2017)