INAIL – Circolare n. 4 del 29 gennaio 2025
Ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi – Modifiche apportate dall’articolo 2 della Legge 13 dicembre 2024, n. 203 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314 – Trasferimento della competenza a decidere i ricorsi presentati dal 12 gennaio 2025 dal Consiglio di amministrazione dell’Inail alle Direzioni regionali, alla Sede regionale di Aosta, alla Direzione provinciale di Trento e alla Direzione provinciale di Bolzano
Quadro normativo
– Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”. Articoli 40, comma 1, 41, comma 1, 45, comma 2.
– Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144”. Articoli 1, 2, comma 3, 3, commi 1 e 3.
– Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314: “Regolamento di semplificazione dei procedimenti per la presentazione dei ricorsi avverso l’applicazione delle tariffe e dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché per la composizione del contenzioso in materia di premi per l’assicurazione infortuni”.
– Legge 13 dicembre 2024, n. 203: “Disposizioni in materia di lavoro”. Articolo 2 “Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative ai ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.
– Decreto 27 febbraio 2019 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze: “Approvazione delle nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni “Industria, Artigianato, Terziario e Altre Attività” e relative modalità di applicazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”. Articoli 27 e 28.
– Circolare Inail 11 febbraio 2002, n. 9: “Nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e relative modalità di applicazione”. Paragrafo 9 “Contenzioso amministrativo (artt. 26 e 27 Modalità, d.P.R. 14 maggio 2001, n. 314)”.
– Circolare Inail 28 ottobre 2002, n. 61: “Ricorsi avverso l’applicazione delle tariffe dei premi. Interessi di differimento e di dilazione (art. 45 t.u. n. 1124/1965)”.
– Nota del Direttore generale dell’Inail alle strutture centrali e territoriali protocollo 8361 del 31 ottobre 2007: “Contenzioso amministrativo in materia tariffaria. Nuovo flusso organizzativo. Nuova procedura contenzioso amministrativo. Rilascio in produzione” e relativi allegati.
Premessa
L’articolo 2 della legge 13 dicembre 2024, n. 203 “Disposizioni in materia di lavoro” ha modificato il regolamento concernente i ricorsi contro l’applicazione delle tariffe e dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314.
Sono stati sostituiti sia l’articolo 1 del regolamento riguardante i ricorsi al Consiglio di amministrazione dell’Inail, che l’articolo 2 concernente i ricorsi alle sedi territoriali e l’articolo 4 relativo alle modalità di presentazione dei ricorsi.
In coerenza con le nuove disposizioni del regolamento è stato, inoltre, sostituito il comma 3 dell’articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
Si espone di seguito la nuova disciplina che riguarda i ricorsi amministrativi in materia di applicazione delle tariffe dei premi presentati dal 12 gennaio 2025, data di entrata in vigore della legge.
Per effetto dell’espressa previsione di cui al comma 5 dell’articolo 2 della legge 13 dicembre 2024, n. 203, i ricorsi pendenti alla data del 12 gennaio 2025 continuano a essere decisi dal Consiglio di amministrazione dell’Inail.
Il predetto comma 5 stabilisce, infatti, che I ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314, e dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono decisi dagli organi competenti secondo la disciplina vigente alla data della loro presentazione.
Nell’Allegato 1 è riportato il testo del regolamento aggiornato nonché l’articolo 2 della legge suddetta.
A. Nuova ripartizione della competenza a decidere i ricorsi amministrativi in materia di tariffe dei premi (articoli 1 e 2 del regolamento)
Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314, entrato in vigore il 18 agosto 2001, prevedeva la ripartizione tra il Consiglio di amministrazione e la sede territoriale dell’Inail della competenza a decidere i ricorsi contro i provvedimenti riguardanti l’applicazione delle tariffe dei premi.
Il nuovo articolo 1 del regolamento, rubricato Ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi, ha trasferito la competenza a decidere i ricorsi finora riservati al Consiglio di amministrazione rispettivamente alle Direzioni regionali, alla Sede provinciale di Aosta, alla Direzione provinciale di Trento e alla Direzione provinciale di Bolzano competenti per territorio, disponendo quanto segue:
1. Il datore di lavoro può ricorrere alla direzione regionale, alla sede regionale di Aosta, alla direzione provinciale di Trento o alla direzione provinciale di Bolzano dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in relazione alla loro competenza per territorio, contro i provvedimenti emessi dalle sedi territoriali dell’Istituto in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvate ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, riguardanti:
a) la classificazione delle lavorazioni;
b) l’oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione degli infortuni ed igiene dei luoghi di lavoro;
c) la decorrenza dell’inquadramento nelle gestioni tariffarie;
d) l’inquadramento nelle gestioni tariffarie effettuato direttamente dall’INAIL per i datori di lavoro non soggetti alla classificazione prevista dall’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
2. I ricorsi di cui al comma 1 sono decisi dai responsabili delle strutture competenti.
Resta, invece, immutata la competenza delle sedi territoriali che continuano a decidere i ricorsi contro i provvedimenti concernenti l’oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico, come stabilito dal testo del nuovo articolo 2 del regolamento.
Si segnala che dalla norma in esame sono stati eliminati i riferimenti ai provvedimenti riguardanti “l’oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione infortuni ed igiene dei luoghi di lavoro, limitatamente al primo biennio di attività” e “l’oscillazione del tasso supplementare di tariffa per l’assicurazione contro la silicosi e l’asbestosi”, non più attuali per effetto della normativa sopravvenuta.
L’articolo 23 delle “Modalità di applicazione delle tariffe dei premi” di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019 ha previsto, infatti, dal 1° gennaio 2019, gli stessi requisiti sia per gli interventi per prevenzione attuati nel primo biennio di attività delle imprese, sia per quelli dopo il primo biennio (NOTA 1) e i provvedimenti di oscillazione del tasso supplementare per silicosi/asbestosi sono venuti meno a seguito dell’abolizione dal 1° gennaio 2019 del relativo premio supplementare disposta dall’articolo 1, comma 1126, lettera l), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (NOTA 2).
Con il nuovo assetto regolamentare viene completato il processo di semplificazione e razionalizzazione delle procedure relative ai ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Come noto, originariamente, l’articolo 39, commi 3 e 5, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, prevedeva che nelle controversie tra i datori di lavoro e l’Inail in materia di classificazione e di tassi l’organo amministrativo competente a decidere fosse in prima istanza la Commissione delle tariffe e in seconda istanza il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e dal 16 agosto 1994 il Consiglio di amministrazione dell’Inail.
Dal 18 agosto 2001, per effetto dell’entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314, è stato eliminato dai procedimenti contenziosi in argomento il secondo grado (l’articolo 5, comma 1, secondo periodo, del regolamento stabilisce che Non sono ammesse ulteriori impugnazioni in sede gerarchico- amministrativa) e la Commissione delle tariffe è stata sostituita dal Consiglio di amministrazione dell’Inail (NOTA 3), abrogando le disposizioni del testo unico del 1965 che disciplinavano i ricorsi alla Commissione.
Dal 31 maggio 2010 al 29 marzo 2019 a seguito della soppressione del Consiglio di amministrazione (NOTA 4) la decisione sui ricorsi in materia di tariffe è stata trasferita al Presidente dell’Inail.
Infine, dal 30 marzo 2019, la competenza a decidere i ricorsi è tornata al Consiglio di amministrazione (NOTA 5).
A più di venti anni dal regolamento di semplificazione del 2001 (NOTA 6), è tuttavia emersa non solo l’esigenza di adeguare il regolamento alle modifiche normative nel frattempo intervenute, ma anche quella di semplificare e razionalizzare ulteriormente la disciplina dei ricorsi in favore di una maggiore efficienza e speditezza dei procedimenti contenziosi in materia di tariffe, decentrando sul territorio la competenza a decidere i ricorsi stessi anche in considerazione della natura strettamente tecnica delle disposizioni che regolano la materia.
I ricorsi in argomento, infatti, sono decisi applicando le disposizioni tecniche contenute nel regolamento (NOTA 7) che disciplina le modalità di applicazione delle tariffe dei premi tempo per tempo vigenti.
Attualmente si applicano le nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni Industria, Artigianato, Terziario, Altre Attività e relative modalità di applicazione di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 27 febbraio 2019, per le quali l’articolo 3 del medesimo decreto ha stabilito la decorrenza dell’applicazione dalla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, quindi dal 1° gennaio 2019.
L’individuazione della Direzione regionale, della Sede regionale di Aosta, della Direzione provinciale di Trento e della Direzione provinciale di Bolzano quali strutture competenti per la decisione dei ricorsi si basa, oltre che sulla natura prevalentemente tecnica dei provvedimenti, anche sulla circostanza che le medesime strutture hanno provveduto fino a ora alla preistruttoria dei ricorsi, poi inoltrati alla Direzione centrale rapporto assicurativo per l’istruttoria di competenza e per la proposta di decisione al Consiglio di amministrazione.
Infine, con il comma 4 dell’articolo 2 della legge 13 dicembre 2024, n. 203, è stato sostituito il comma 3 dell’articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 riguardante i ricorsi contro i provvedimenti di inquadramento nelle gestioni tariffarie effettuato direttamente dall’Inail per i datori di lavoro non soggetti alla classificazione aziendale prevista dall’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, adeguandolo alla modifica apportata in tema di decisione dei ricorsi.
La nuova formulazione dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, dispone ora che Contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 il datore di lavoro può ricorrere alla direzione regionale, alla sede regionale di Aosta, alla direzione provinciale di Trento o alla direzione provinciale di Bolzano dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in relazione alla loro competenza per territorio. La struttura competente decide in via definitiva. La presentazione del ricorso comporta per il datore di lavoro l’applicazione dei benefici previsti dall’articolo 45 del testo unico (NOTA 8).
B. Efficacia sospensiva dei ricorsi
Nulla è variato con riguardo all’efficacia sospensiva dei ricorsi.
L’articolo 45, comma 2, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 dispone, infatti, che Il datore di lavoro, che promuove ricorso ai sensi del presente articolo, deve effettuare il versamento dei premi di assicurazione, nel caso di prima applicazione, in base al tasso medio di tariffa e, negli altri casi, in base al tasso in vigore alla data del provvedimento che ha dato luogo al ricorso, salvo conguaglio per l’eventuale differenza fra la somma versata e quella che risulti dovuta. Su detta differenza il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una somma in ragione d’anno pari al tasso d’interesse di differimento e di dilazione di cui all’art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537 e successive modificazioni ed integrazioni.
Come già chiarito nella circolare Inail 11 febbraio 2002, n. 9 (paragrafo 9.d Effetti del ricorso), la presentazione del ricorso entro il termine stabilito dal regolamento ha efficacia sospensiva nei confronti del provvedimento impugnato, sia per quanto riguarda i ricorsi presentati fino all’11 gennaio 2025 al Consiglio di amministrazione e dal 12 gennaio 2025 alla Direzione regionale, alla Sede regionale di Aosta, alla Direzione provinciale di Trento e alla Direzione provinciale di Bolzano, sia per quanto riguarda i ricorsi presentati alla sede territoriale dell’Inail contro i provvedimenti emessi dalla stessa sede concernenti l’oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico.
In merito all’applicazione degli interessi di rateazione sulla differenza fra la somma versata e quella dovuta a seguito della decisione del ricorso, si confermano le indicazioni contenute nella circolare Inail 28 ottobre 2002, n. 61, con cui è stato chiarito che nel caso in cui il ricorso venga deciso entro i termini fissati si applica il tasso di interesse in vigore alla data di scadenza del titolo originario contestato, mentre se il ricorso viene deciso oltre i termini il calcolo degli interessi sulle integrazioni di premio dovrà essere effettuato applicando il tasso di differimento e di dilazione in vigore nel periodo intercorrente tra la data di scadenza del titolo originario contestato e la data di scadenza del pagamento fissata in seguito alla decisione sfavorevole del ricorso.
Qualora la misura del tasso di differimento e di dilazione risulti variata nel corso del suddetto periodo, il conteggio degli interessi deve essere effettuato applicando le diverse misure vigenti nel corso del periodo stesso.
C. Modalità e termini per la presentazione dei ricorsi. Termini per la notifica della decisione dei ricorsi
Nulla è variato per quanto riguarda il termine per la presentazione dei ricorsi (30 giorni) e i termini di notifica delle decisioni dei ricorsi.
Nell’ambito delle modifiche al regolamento, con il comma 3 dell’articolo 2 della legge 13 dicembre 2024, n. 203, è stato sostituito anche l’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314, ormai superato dalla normativa sopravvenuta in materia di amministrazione digitale.
La disposizione in vigore dal 12 gennaio 2025 è come segue:
Art. 4 (Modalità di presentazione dei ricorsi)
1. I ricorsi di cui agli articoli 1 e 2 devono essere proposti esclusivamente con modalità telematiche entro trenta giorni dalla ricezione dei provvedimenti.
Gli utenti devono pertanto utilizzare l’apposito servizio online, operativo ormai da anni.
Solo in caso di prolungata indisponibilità dei servizi, il ricorso può essere presentato tramite PEC alla struttura Inail competente, sempre che l’interruzione del servizio sia confermata dalla Direzione centrale per l’organizzazione digitale.
Per quanto riguarda il termine di trenta giorni previsto per la proposizione dei ricorsi in materia di tariffe dei premi assicurativi (NOTA 9), come già chiarito nella circolare Inail 11 febbraio 2002, n. 9, l’efficacia sospensiva non è configurabile qualora il ricorso sia tardivo, vale a dire sia proposto oltre il termine di trenta giorni previsto dal regolamento (NOTA 10).
I termini entro cui le decisioni dei ricorsi devono essere notificate ai ricorrenti sono stabiliti dall’articolo 5, comma 1, del regolamento, secondo cui Decorso il termine, rispettivamente di centottanta e di centoventi giorni, dalla data di presentazione dei ricorsi previsti negli articoli 1 e 2 senza che gli organi aditi abbiano comunicato al ricorrente la relativa decisione, i ricorsi si intendono respinti. Non sono ammesse ulteriori impugnazioni in sede gerarchico-amministrativa.
Pertanto, la decisione deve essere comunicata al ricorrente:
a) entro centoventi giorni dalla data di presentazione, per i ricorsi presentati alla sede territoriale dell’Inail in materia di oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico;
b) entro centottanta giorni dalla data di presentazione, per i ricorsi presentati alla Direzione regionale, alla Sede regionale di Aosta, alla Direzione provinciale di Trento o alla Direzione provinciale di Bolzano riguardanti:
1) la classificazione delle lavorazioni, compresa la classificazione alle classi di rischio della tariffa dei premi speciali artigiani;
2) l’oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione degli infortuni e igiene dei luoghi di lavoro (riduzione per prevenzione prevista dall’articolo 23 delle MAT 2019);
3) la decorrenza dell’inquadramento nelle gestioni tariffarie secondo la classificazione disposta dall’Inps ai fini previdenziali e assistenziali ai sensi dell’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88;
4) l’inquadramento nelle gestioni tariffarie effettuato direttamente dall’Inail per i datori di lavoro non soggetti alla predetta classificazione.
La mancata comunicazione della decisione nei termini suddetti comporta il silenzio- rigetto, pertanto, il ricorso si intende respinto.
Come già indicato nella circolare Inail 11 febbraio 2002, n. 9, in linea generale l’inutile decorso dei termini per la decisione dei ricorsi, non impedisce che, nell’esplicazione del potere di autotutela, si possa provvedere d’ufficio all’annullamento dell’atto, anche se eventualmente già gravato di impugnativa dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, sempre che permanga un interesse in tal senso.
Si ricorda, infine, che l’articolo 5, comma 1, del regolamento, stabilisce che I procedimenti contenziosi previsti agli articoli 1 e 2 sono sospesi qualora la loro decisione dipenda dalla risoluzione di una controversia pendente tra le stesse parti dinanzi all’autorità giudiziaria ed aventi ad oggetto azioni di rivalsa. La sospensione è disposta, d’ufficio o su istanza di parte, con provvedimento motivato comunicato al ricorrente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (attualmente sostituita dalla PEC). La prosecuzione dei procedimenti è disposta, d’ufficio o su istanza di parte, dopo il passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia. Nel frattempo, resta fermo il beneficio richiamato all’articolo 3, comma 2.
La disposizione fa riferimento ai benefici stabiliti dall’articolo 45, comma 2°, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, vale a dire all’effetto sospensivo della proposizione del ricorso amministrativo, che prevede che il ricorrente effettui il versamento dei premi di assicurazione, nel caso di prima applicazione, in base al tasso medio di tariffa e, negli altri casi, in base al tasso in vigore alla data del provvedimento che ha dato luogo al ricorso, salvo conguaglio per l’eventuale differenza fra la somma versata e quella che risulti dovuta e applicazione su detta differenza degli interessi di differimento e di dilazione.
Da ultimo, si precisa che il riferimento al Presidente dell’Inail contenuto nelle Modalità di applicazione delle tariffe di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019 agli articoli 6, comma 6, 7, comma 4, 8, comma 4, e 10, comma 4, è da intendersi alle Direzioni regionali, alla Sede regionale di Aosta, alla Direzione provinciale di Trento o alla Direzione provinciale di Bolzano competenti a decidere i ricorsi in materia di tariffe presentati dal 12 gennaio 2025.
Nell’articolo 27 MAT riguardante Contenzioso amministrativo, al comma 1 l’inciso “il datore di lavoro può ricorrere al Presidente dell’Inail, per il tramite della Direzione regionale territorialmente competente” deve intendersi sostituito con “il datore di lavoro può ricorrere alla direzione regionale, alla sede regionale di Aosta, alla direzione provinciale di Trento o alla direzione provinciale di Bolzano dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in relazione alla loro competenza per territorio”, come disposto dal nuovo articolo 1 in vigore dal 12 gennaio 2025 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314. Lo stesso vale per i commi 2, 4, 5, 7 e 8 del medesimo articolo 27 e per l’articolo 28, commi 1-3, dove si fa riferimento sempre al Presidente.
D. Definizione del ricorso per inammissibilità e definizioni nel merito di rigetto, di accoglimento e di parziale accoglimento
Si riepilogano di seguito le decisioni con cui possono essere definiti i ricorsi amministrativi in argomento.
I ricorsi contro i provvedimenti in materia di applicazione delle tariffe dei premi possono concludersi a seconda dei casi con una decisione di inammissibilità oppure con una decisione di merito.
Benchè in attuazione dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in tutti i provvedimenti emessi dalle competenti sedi dell’Inail siano indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere, può accadere che attraverso il servizio online pervengano ricorsi inammissibili.
L’ipotesi più ricorrente di inammissibilità si verifica quando il ricorrente fa riferimento anziché a un provvedimento di variazione o rettifica di classificazione e/o di inquadramento, a un altro atto, tipicamente un verbale unico di accertamento e notificazione.
Sono del pari inammissibili anche i ricorsi riguardanti l’imponibile retributivo (omissioni o evasioni) nelle quali non sia in discussione anche l’inquadramento settoriale e/o la classificazione tariffaria, l’obbligo assicurativo (per il quale è prevista la speciale procedura di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124) e la sussistenza e qualificazione dei rapporti di lavoro (per i quali è competente il Comitato per i rapporti di lavoro di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124), originati sia dall’attività ispettiva che dagli accertamenti amministrativi.
I provvedimenti in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi per i quali può essere presentato ricorso alla Direzione regionale, alla Sede regionale di Aosta, alla Direzione provinciale di Trento o alla Direzione provinciale di Bolzano sono quelli puntualmente indicati all’articolo 1 del regolamento: pertanto, tutti i casi che non rientrano nell’ambito applicativo del medesimo articolo devono essere definiti con una decisione di inammissibilità.
Possono, pertanto, essere impugnati:
1) i certificati assicurazione o variazione del rapporto assicurativo in caso di contestazione concernente la classificazione delle lavorazioni e/o la decorrenza della stessa, la decorrenza dell’inquadramento nelle gestioni tariffarie secondo la classificazione disposta dall’Inps ai fini previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88 e l’inquadramento nelle gestioni tariffarie effettuato direttamente dall’Inail per i datori di lavoro non soggetti alla predetta classificazione;
2) i provvedimenti di rigetto della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione o di revoca della riduzione già concessa a seguito di verifica a campione con esito negativo.
Nel merito, il ricorso può concludersi a seconda dei casi con una decisione di rigetto, di accoglimento o di parziale accoglimento.
In tutti e tre i casi nella decisione devono essere chiaramente indicati sia le disposizioni delle Modalità di applicazione delle tariffe applicate, sia i motivi a sostegno della decisione, in attuazione del principio generale richiamato dall’articolo 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 secondo cui ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato e la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.
Per ricorsi riguardanti la classificazione devono ovviamente essere sempre indicati i riferimenti tariffari della gestione di interesse e i relativi tassi medi nonché le decorrenze. Lo stesso per i ricorsi riguardanti l’inquadramento nelle gestioni tariffarie.
Se oggetto del ricorso è un provvedimento emesso ai sensi dell’articolo 5, comma 2 (Inquadramento provvisorio), dell’articolo 6 (Variazione dell’inquadramento nelle gestioni tariffarie), dell’articolo 7 (Rettifica d’ufficio dell’inquadramento nelle gestioni tariffarie), dell’articolo 8 (Rettifica dell’inquadramento nelle gestioni tariffarie su domanda del datore di lavoro), dell’articolo 10 (Variazione della classificazione delle lavorazioni), dell’articolo 11 (Rettifica d’ufficio della classificazione delle lavorazioni), o dell’articolo 12 (Rettifica della classificazione delle lavorazioni su domanda del datore di lavoro) delle MAT 2019, nella decisione deve essere specificato, in caso di decorrenza retroattiva, se sono applicate o meno le sanzioni civili.
A ogni modo, gli applicativi di supporto (sia la procedura “Contenzioso amministrativo” operativa dal 2007 per i ricorsi di competenza del Consiglio di amministrazione, che il nuovo applicativo in corso di rilascio per i ricorsi presentati dal 12 gennaio 2025) sono stati strutturati per emettere lo schema di decisione sulla base delle informazioni obbligatorie previste nella scheda istruttoria, che guida i funzionari nella trattazione del ricorso e nella predisposizione della decisione.
Fino a che non gli sia stata notificata la decisione, l’interessato può rinunciare al ricorso.
In questo caso il ricorso può essere definito per cessata materia del contendere a seguito di rinuncia, opportunamente formalizzata dal ricorrente e acquisita agli atti del procedimento di contenzioso amministrativo. Il ricorso viene quindi dichiarato estinto per cessata materia del contendere con atto a firma del responsabile della struttura competente alla decisione del ricorso.
Lo stesso tipo di definizione può essere utilizzato anche nel caso in cui la sede che ha emesso il provvedimento impugnato lo annulli autonomamente in autotutela, prima che la competente Direzione regionale, la Sede regionale di Aosta, la Direzione provinciale di Trento o la Direzione provinciale di Bolzano abbiano emesso la decisione sul ricorso.
E. Fasi istruttorie dei ricorsi
Nel 2007 in occasione della revisione dei flussi operativi per la gestione dei ricorsi in materia di tariffe di competenza del Consiglio di amministrazione, propedeutica all’informatizzazione e alla dematerializzazione dei relativi procedimenti poi realizzate con il rilascio della procedura “Contenzioso amministrativo”, nell’ambito della preistruttoria dei ricorsi è stata prevista la fase obbligatoria del tentativo di composizione a livello locale.
Come specificato nella nota a firma del Direttore generale del 31 ottobre 2007, Tale tentativo non va inteso come una forma di transazione sull’importo dei premi perché, com’è noto, su tali importi non è possibile transigere, ma potrà avere l’effetto deflattivo descritto in tutti quei casi in cui l’esame da parte della Direzione regionale faccia emergere un palese errore classificativo della sede ovvero un errore nell’applicazione delle norme in tema di decorrenze. La composizione della controversia in questo ambito consente di chiudere la vicenda con un provvedimento assunto in sede di amministrazione attiva e di autotutela da parte della competente unità territoriale. Ove tale composizione non riesca, dia esito negativo, il ricorso viene trasmesso alla Direzione Centrale Rischi per la definitiva pronuncia in sede di autodichia, da parte del Consiglio di Amministrazione. Con tale soluzione, nel rispetto dell’attuale modello organizzativo dell’Istituto, è stato accentuato il ruolo delle Direzioni regionali con attribuzione alle medesime di una specifica responsabilità in relazione allo specifico procedimento.
Tale fase del procedimento riprendeva, procedimentalizzandola, le attività già svolte dalle Sedi sin dagli anni ’70, quando al fine di ridurre per quanto possibile il numero dei ricorsi all’esame della Commissione tariffe, con lettere circolari annuali era stabilito che le Sedi preliminarmente controllassero se i ricorsi fossero irricevibili, inammissibili o infondati (NOTA 11).
Con la lettera circolare 28 febbraio 1984, n. 13, era già stata formalizzata la composizione locale delle vertenze, dando indicazioni alle Sedi nel senso di esaminare nel merito e procedere alla composizione dei ricorsi per i quali risultasse comprovata l’inesattezza della classificazione adottata, dei ricorsi per oscillazione del tasso in cui il tasso notificato o applicato risultasse superiore a quello applicabile e dei ricorsi riguardanti l’applicazione della riduzione per prevenzione nel primo biennio allorché risultasse documentato il rispetto delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro.
Già nel 1984, nei casi in cui si perveniva alla composizione locale della vertenza, le Sedi dovevano acquisire la dichiarazione di rinuncia al ricorso indirizzata alla Commissione tariffe trasmettendola alla Direzione generale, in caso contrario dovevano fornire alla Direzione generale tutte le notizie e la documentazione indicate negli appositi moduli e, nel caso in cui nel ricorso venissero formulate contestazioni circa specifici argomenti o in merito agli elementi presi in considerazione per la determinazione del tasso specifico (retribuzioni, casi di temporanea o di rendita, casi di malattia professionale), dovevano essere fornite anche tutte le notizie e la documentazione necessarie alla confutazione delle predette eccezioni.
Pur essendo venuta meno con l’abolizione della competenza del Consiglio di amministrazione a decidere i ricorsi l’esigenza di ridurre il numero dei ricorsi pendenti a livello centrale, la fase relativa al confronto con il ricorrente mantiene la sua validità come momento nell’ambito del quale sono esaminate le ragioni addotte dal ricorrente stesso a sostegno dell’impugnazione del provvedimento e quelle dell’Inail in merito alla fondatezza del ricorso.
Pertanto, nel nuovo flusso istruttorio è stata prevista la fase (obbligatoria) denominata “incontro con il ricorrente”, che prevede che nel corso di apposito incontro, da tenersi anche a distanza, siano esaminate le posizioni dell’Inail e del ricorrente, da riportare in apposito “verbale di incontro”.
Inoltre, considerata l’esigenza di accompagnare le Direzioni coinvolte nel nuovo flusso operativo, al fine di garantire l’uniformità in materia di classificazione tariffaria e di riduzione del tasso medio per prevenzione (art. 23 MAT), è stata mantenuta nel nuovo flusso operativo la fase dell’acquisizione del parere della Consulenza tecnica per la salute e sicurezza centrale e l’esame dello stesso da parte della Direzione centrale rapporto assicurativo.
La richiesta deve essere effettuata direttamente dalla struttura competente a decidere il ricorso dopo l’emissione del parere tecnico della Consulenza tecnica per la salute e sicurezza regionale e dopo che si è tenuto l’incontro con il ricorrente.
Per quanto sopra, l’istruttoria dei ricorsi in materia di tariffe presentati dal 12 gennaio 2025, di competenza delle Direzioni regionali, della Sede regionale di Aosta, della Direzione provinciale di Trento o della Direzione provinciale di Bolzano, è articolata nelle seguenti fasi, recepite anche nel nuovo applicativo di back office “Ricorsi tariffe” in corso di aggiornamento:
1) l’ufficio competente verifica l’ammissibilità del ricorso e, in caso negativo, predispone la decisione di inammissibilità del ricorso con atto di determinazione a firma del responsabile della direzione regionale, alla Sede regionale di Aosta, alla direzione provinciale di Trento o alla direzione provinciale di Bolzano. Se quest’ultimo concorda con l’esito proposto, firma l’atto che viene emesso e notificato al ricorrente e alla Sede Inail competente alla gestione del rapporto assicurativo;
2) in caso di ricorso ammissibile, l’ufficio competente esamina nel merito i motivi addotti dal ricorrente a sostegno dell’impugnazione del provvedimento oggetto del ricorso e la documentazione prodotta nonché qualsiasi altra documentazione utile presente negli archivi dell’Inail nel codice ditta di interesse. Ove ritenuto necessario richiede al ricorrente ulteriore documentazione;
3) per i ricorsi in materia di classificazione tariffaria e relative decorrenze e per i ricorsi riguardanti la riduzione del tasso medio per prevenzione (art. 23 MAT), l’ufficio competente richiede e acquisisce il parere tecnico della Consulenza tecnica per la salute e sicurezza regionale, comprendente anche il giudizio sulla completezza delle denunce per i ricorsi sulle classificazioni. Il parere della Consulenza tecnica per la salute e sicurezza regionale non è previsto:
a. per i ricorsi concernenti i provvedimenti di decorrenza dell’inquadramento nelle gestioni tariffarie secondo la classificazione disposta dall’Inps ai fini previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88;
b. per i ricorsi concernenti i provvedimenti di inquadramento nelle gestioni tariffarie effettuato direttamente dall’Inail riguardanti solo i datori di lavoro non soggetti alla suddetta classificazione;
c. per i ricorsi concernenti i provvedimenti di rigetto della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione per irregolarità contributiva;
4) l’ufficio competente esamina la documentazione e il parere tecnico regionale pervenuto, se necessario richiede e acquisisce dal ricorrente l’ulteriore documentazione utile, individua le disposizioni delle modalità di applicazione delle tariffe da applicare e predispone una scheda istruttoria che ne riassume gli esiti. La scheda istruttoria è sottoposta all’esame del Responsabile della Direzione regionale, alla Sede regionale di Aosta, alla Direzione provinciale di Trento o alla Direzione provinciale di Bolzano competente a decidere il ricorso. Qualora l’Inail ritenga di dover accogliere il ricorso, l’ufficio predispone la decisione di accoglimento con atto di determinazione a firma del responsabile della struttura competente alla decisione del ricorso;
5) l’ufficio competente invita il ricorrente a un apposito incontro di fronte all’apposita Commissione locale incaricata della trattazione dei ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi. La Commissione in questione è formata dal Direttore regionale, dal Dirigente della struttura regionale competente per materia, da un funzionario amministrativo esperto in materia di ricorsi e dal professionista della Consulenza tecnica per la salute e sicurezza regionale nonché, ove ritenuto opportuno, da un rappresentante della locale Avvocatura. Per le Direzioni regionali che comprendono al loro interno le attività dell’unica sede locale di tipo dirigenziale presente sul territorio regionale (Direzione regionale Basilicata – Sede locale di Potenza e Direzione regionale Molise – Sede locale di Campobasso) nonché per la Sede regionale di Aosta, la Direzione provinciale di Trento e la Direzione provinciale di Bolzano, la Commissione è formata dal Direttore della struttura, da un funzionario amministrativo esperto in materia di ricorsi e dal professionista della Consulenza tecnica per la salute e sicurezza territoriale di riferimento;
6) a seguito dell’incontro, che viene tracciato tramite apposito verbale, può verificarsi:
a. che il ricorrente rinunci al ricorso: in tal caso nel “verbale di incontro” si dà atto di tale circostanza e viene acquisita la rinuncia al ricorso con conseguente estinzione del ricorso per “cessata materia del contendere”, da dichiararsi con atto a firma del responsabile della struttura competente alla decisione del ricorso;
b. che l’Inail ritenga di dover accogliere il ricorso: in tal caso l’ufficio predispone la decisione di accoglimento con atto di determinazione a firma del responsabile della struttura competente alla decisione del ricorso;
7) se il ricorrente non rinuncia al ricorso e l’ufficio competente ritiene che il ricorso sia da rigettare o accogliere solo parzialmente, il medesimo ufficio chiede il parere, per ridurre i tempi di definizione del ricorso, direttamente alla Consulenza tecnica per la salute e sicurezza centrale. Il parere tecnico viene trasmesso dalla Consulenza alla Direzione centrale rapporto assicurativo;
8) la Direzione centrale rapporto assicurativo esamina il parere emesso dalla Consulenza tecnica per la salute e sicurezza centrale e se non ha osservazioni lo trasmette alla struttura competente per la decisione; se ritiene che sussistano ragioni per un riesame della questione, chiede un nuovo parere alla Consulenza tecnica per la salute e sicurezza centrale specificandone i motivi. Una volta acquisito il nuovo parere la Direzione centrale rapporto assicurativo lo trasmette alla struttura competente per la decisione del ricorso. Il parere tecnico trasmesso dalla Direzione ha efficacia vincolante e supera quello della Consulenza tecnica per la salute e sicurezza regionale;
9) l’ufficio competente, ricevuto dalla Direzione centrale rapporto assicurativo il parere della Consulenza tecnica per la salute e sicurezza centrale, propone l’esito del ricorso e predispone la decisione dello stesso con atto di determinazione a firma del Responsabile della Direzione regionale, della Sede regionale di Aosta, della Direzione provinciale di Trento o della Direzione provinciale di Bolzano competente a decidere il ricorso. L’atto di determinazione firmato dal responsabile viene emesso e notificato al ricorrente e alla Sede Inail competente alla gestione del rapporto assicurativo.
F. Adeguamenti procedurali
Le modifiche al regolamento sui ricorsi in materia di tariffe richiedono evidentemente di essere supportate da un adeguato applicativo.
La Direzione centrale per l’organizzazione digitale è impegnata da tempo nella reingegnerizzazione sia degli applicativi relativi ai premi (attualmente GRA e altre procedure “satellite” tra cui “Contenzioso amministrativo”), sia di quelli relativi alle prestazioni (GRAI, Terzi, Rivalse, ecc.).
In tale contesto è stato deciso di non investire ulteriormente sull’attuale applicativo “Contenzioso amministrativo”, la cui progettazione e realizzazione risale al 2007 e che negli ultimi anni è stato manutenuto con parecchie difficoltà.
È stato, pertanto, deciso di sviluppare una nuova procedura che in tale contesto rappresenta il primo tassello di un progetto molto più complesso, costituito dal nuovo sistema SGA (Sistema Gestione Aziende), che richiede l’attivazione di percorsi di change management.
Ciò premesso, si provvederà quanto prima al rilascio di una prima versione del nuovo applicativo, nel quale confluiranno i ricorsi presentati con l’apposito servizio online soggetti alle nuove disposizioni.
Nulla cambia per gli utenti esterni, nel senso che i ricorsi in materia di tariffe devono continuare a essere presentati esclusivamente tramite il servizio online dedicato.
Con successive comunicazioni le strutture territoriali saranno informate in merito ai tempi di rilascio del nuovo applicativo.
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Note:
(1) Nota interna protocollo 3481 del 5 marzo 2019 “Nuove tariffe dei premi per i dipendenti e relative Modalità di applicazione. Prime istruzioni operative“. Circolare Inail 28 ottobre 2021, n. 28 “Tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni Industria, Artigianato, Terziario, Altre Attività e relative Modalità di applicazione, in vigore dal 1° gennaio 2019. Istruzioni tecniche”, paragrafo G. Riduzione del tasso medio per prevenzione.
(2) Nota protocollo 5453 del 3 aprile 2019 “Autoliquidazione 2018/2019. Istruzioni operative”.
(3) Con la riforma dell’ordinamento degli enti pubblici di previdenza e assistenza attuato con il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, venne confermato tra gli organi dell’Istituto all’articolo 3, comma 2, lettera b), il Consiglio di amministrazione (già previsto dagli articoli 1, 3 e 4 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033 modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438), competente, oltre che per le funzioni espressamente indicate al comma 5 del medesimo articolo 3 ad esercitare ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell’ente. L’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, stabilisce che Al consiglio di amministrazione dell’INAIL, in aggiunta ai compiti di cui all’art. 3, è attribuita anche la competenza a decidere in via definitiva i ricorsi attribuiti alla commissione di cui all’art. 39, terzo comma, del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che è soppressa.
L’articolo 11 del Regolamento concernente norme per l’organizzazione ed il funzionamento dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367, emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, stabilisce al comma 1, lettera e), che il Consiglio di amministrazione decide, in via definitiva, i ricorsi già attribuiti alla commissione di cui all’articolo 39, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
(4) Per effetto dell’articolo 7, comma 7, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha sostituito l’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e modificato il comma 5 del medesimo articolo sostituendo le parole “il consiglio di amministrazione” e ” il consiglio” con le parole “il presidente”.
(5) A seguito dell’articolo 25, comma 1, lettera a), della legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che ha modificato nuovamente l’articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, reintroducendo all’articolo 3, comma 2, lettera a-ter), tra gli organi degli enti pubblici di previdenza e assistenza il Consiglio di amministrazione.
(6) Con il regolamento del 2001 venne radicalmente riformata la disciplina previgente, per realizzare una forte semplificazione della procedura per la trattazione e la definizione dei ricorsi.
La riforma si inseriva nel più generale contesto di modernizzazione della pubblica amministrazione attuata a partire dalla fine degli anni ’90 a seguito della legge delega 15 marzo 1997, n. 59 (come per esempio il decreto legislativo 165 del 2001 e per l’attività istituzionale l’introduzione dei pagamenti tramite F24 e delle compensazioni avvenuto con il decreto legislativo 241 del 1997, l’introduzione del lavoro “interinale” sempre nel 1997, la riforma della riscossione coattiva del 1999, ecc.) e nel percorso di riforma dell’Inail, stabilita con la delega di cui all’articolo 55 della legge 144 del 1999 che portò poi all’emanazione del decreto legislativo 38 del 2000 e alle nuove tariffe dei premi di cui al decreto ministeriale 12 dicembre 2000.
(7) Per tutte, Cassazione, sez. lavoro, sentenza n. 33130 del 10 novembre 2021: È, altresì, opportuno ricordare che, per giurisprudenza di questa Corte, i decreti ministeriali con i quali, ai sensi dell’art. 40 del Testo Unico, si approva la tariffa dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e si determinano le relative modalità di applicazione, hanno natura di regolamenti delegati. Come tali sono atti di normazione secondaria, dotati di rilevanza esterna, suscettibili di ricorso in cassazione ex art. 360 nr. 3 cod. proc. civ. nonché di esame diretto e di interpretazione da parte della Corte di legittimità (Cass. nr. 16547 del 2005; Cass nr. 16586 del 2010) con applicazione dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale (Cass. nr. 20898 del 2007; Cass. nr. 9034 del 2012).
(8) Il testo previgente stabiliva: Avverso i provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 è dato ricorso al consiglio di amministrazione dell’INAIL, che decide in via definitiva, con la procedura indicata nell’articolo 45 del testo unico.
(9) Uguale, peraltro, a quello previsto dall’articolo 2 del regolamento generale sui ricorsi amministrativi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi.
(10) Con l’entrata in vigore dal 12 settembre 1973 della legge 11 agosto 1973, n. 533 Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, che all’articolo 8 stabilisce che Nelle procedure amministrative riguardanti le controversie di cui all’articolo 442 del codice di procedura civile, non si tiene conto dei vizi, delle preclusioni e delle decadenze verificatesi, si pose la questione del venir meno della natura perentoria della maggior parte dei termini previsti sia dal testo unico del 1965 che dalle MAT all’epoca in vigore. La riserva di istruzioni espressa nella circolare Inail 31 dicembre 1973, n. 120 (paragrafo A. Vizi, preclusioni e decadenze) venne sciolta con la circolare Inail 18 marzo 1982, n. 16 Riflessi dell’articolo 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533 sugli articoli 16, 45 e 49 del Testo Unico approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché sulle Modalità per l’applicazione della tariffa dei premi, di cui ai DD.MM. 10 dicembre 1971 e 14 novembre 1978, chiarendo che Devono, invece, essere considerati ordinatori i termini relativi ad istanze o, più propriamente, ad opposizioni del datore di lavoro dirette alla riforma, rettifica, revoca od annullamento di provvedimenti dell’Istituto. Le Unità operative dovranno, quindi, procedere all’esame di merito delle citate opposizioni, anche se spedite oltre i termini stabiliti dalle “Modalità”, e dei ricorsi dei datori di lavoro anche se spediti o pervenuti alla Commissione delle tariffe, rispettivamente, prima dello spirare del termine entro il quale le Sedi devono fornire riscontro alle istanze o alle opposizioni dei datori di lavoro ovvero dopo il trentesimo giorno dal ricevimento dei provvedimenti soggetti ad impugnativa. In relazione ai principi di carattere generale sopra esposti, anche i termini indicati dagli articoli 16 e 49 del Testo Unico devono considerarsi ordinatori e, pertanto, negli atti (ricorsi e controdeduzioni) predisposti dall’Istituto nelle varie fasi di contenzioso previste da tali norme, si dovrà entrare nel merito della questione anche se il datore di lavoro o l’Istituto stesso non abbiano osservato i citati termini. Con le presenti istruzioni si intendono sciolte le riserve espresse sull’argomento con la circolare n. 120/1973 e con le lettere circolari nn. 21/1978, 78/1979, 20/1980 e 17/1981.
Le suddette indicazioni sono poi state ribadite con le circolari Inail 25 maggio 1983, n. 32 e 24 maggio 1984, n. 38, con le precisazioni contenute nella circolare 1° aprile 1987, n. 19 in tema di termini all’epoca vigenti per il silenzio rifiuto.
(11) Fino al 1983 era prevista l’irricevibilità, l’inammissibilità e l’infondatezza dei ricorsi, come indicato nelle lettere circolari 21/1978, 78/1979, 20/1980 e 17/1981. Era irricevibile il ricorso pervenuto alla Commissione delle tariffe oltre i termini stabiliti, a seconda dei casi, dall’articolo 45 testo unico o dalle modalità di applicazione della tariffa (in quanto fino all’entrata in vigore dell’articolo 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533 i termini erano perentori); l’inammissibilità si aveva quando, nel caso di ricorso alla Commissione delle tariffe, mancava l’istanza di riduzione e/o di riclassificazione, quando l’istanza o l’opposizione era tardiva rispetto ai termini previsti dalle modalità di applicazione della tariffa e quando il ricorso era spedito alla Commissione delle tariffe prima della scadenza del termine previsto dalle modalità di applicazione all’epoca vigente per la risposta della Sede; il ricorso era infondato quando la classificazione era esatta, quando il tasso notificato risultava pari o inferiore a quello applicabile secondo i tabulati trasmessi dal centro alle strutture e quando mancava il biennio di attività assicurata.
Con la lettera circolare 13/1984 è stata eliminata l’irricevibilità e l’inammissibilità e infondatezza sono state meglio definite.
Allegato
(Art. 2, Legge 13 dicembre 2024, n. 203)
(DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 14 maggio 2001, n. 314)