CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31733 depositata il 10 dicembre 2024

 Riliquidazione supplementi di pensione ex Enpals – Quota B del massimale – Retribuzione giornaliera pensionabile – Orientamenti giurisprudenziali 

Rilevato che

Con sentenza n. 2337/2022, la Corte di appello di Roma ha respinto in parte qua il gravame dell’Istituto avverso la pronuncia del Tribunale della medesima sede che aveva accolto il ricorso di S.A. volto alla riliquidazione dei supplementi di pensione ex Enpals senza l’applicazione alla cd quota B del massimale di cui all’art. 12 del d.P.R. n. 1420/1971.

Impugna la pronuncia l’INPS sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria.

S.A. è rimasto intimato.

Chiamata la causa all’adunanza camerale del 10 luglio 2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis 1, secondo comma, c.p.c.).

Considerato che

Con l’unico motivo di censura, l’Istituto denuncia violazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 31 dicembre 1971 e dell’art. 4 del d.lgs. n. 182 del 30 aprile 1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte ritenuto che nel calcolo della quota di pensione ENPALS corrispondente alle anzianità contributive maturate successivamente al 31 dicembre 1992 (cd quota B) non trovi applicazione il limite massimo di retribuzione pensionabile previsto dall’art 12, comma 7, del d.P.R. 1420/1971.

Il motivo è fondato.

La questione giuridica dedotta riguarda la determinazione della cd quota B dei trattamenti pensionistici dei lavoratori dello spettacolo, oggi corrisposti dalla Gestione speciale del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituita presso l’Inps (subentrato all’Enpals), posto che la “quota A” corrisponde «all’importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolate con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile» (art. 13, lettera a, del d.lgs. n.503/1992), e la “quota B” «all’importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993» (art. 13, lettera b, del citato d.lgs. n. 503/1992).

Relativamente alla “quota B” vi è controversia sul permanere o meno del limite alla retribuzione giornaliera pensionabile di cui all’art. 12, comma 7, del d.P.R. n.1420/1971.

Sul punto si registra un consolidato orientamento di legittimità, condiviso dal Collegio, in forza del quale è stato chiarito che nella determinazione della “quota B” della pensione, non deve essere presa in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, la parte eccedente delle retribuzioni giornaliere che risulti superiore al limite fissato dall’art. 12, comma 7°, del d.P.R. n. 1420/1971, così come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182/1997, poiché tale limite non è stato abrogato espressamente dai successivi interventi legislativi, né appare incompatibile con l’art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182/1997, dovendo piuttosto ritenersi che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, collocandosi in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all’entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l’INPS (così, ex multis, Cass. n. 36056/2022, n. 36641/2022, n. 36444/2022, n. 37043/2022, n. 38016/2022, n.870/2023, n.1775/2023, n.18169/2023, n. 21010/2023, n. 24526/2023, n. 24555/2023, n. 27494/2023, n. 27503/2023).

Tale principio di diritto va qui ribadito, non essendovi ragioni che inducano a discostarsi dall’orientamento consolidato.

Non essendosi la Corte territoriale attenuta all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso.

 Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.