PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Decreto del 10 dicembre 2024
Disposizioni in materia di professioni di interprete in lingua dei segni italiana e lingua dei segni italiana tattile
Art. 1
Modificazioni al decreto interministeriale 10 gennaio 2022
1. Al decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, 10 gennaio 2022, recante «Disposizioni in materia di professioni di interprete in lingua dei segni italiana e lingua dei segni italiana tattile», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 aprile 2022, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’art. 1, comma 2, le parole da: «, ovvero da coloro» sino al termine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, ovvero da coloro che sono in possesso dell’attestato di cui all’art. 2-bis.»;
b) all’art. 2 è aggiunto il seguente comma:
«1-bis. Al fine di tutelare la LIS e la LIST e di preservare la loro corretta trasmissione, persone sorde madrelingua LIS possono essere coinvolte dalle Università in attività di tutoraggio o di laboratorio nell’ambito dei corsi di laurea di cui al comma 1, a tal fine anche utilizzando le risorse finanziarie di cui all’art. 4.»;
c) dopo l’art. 2 è inserito il seguente articolo:
«Art. 2-bis (Rilascio dell’attestato LIS da parte di enti, associazioni e cooperative). – 1. La professione di interprete di cui all’art. 1, comma 1 può essere esercitata in forma non organizzata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, anche da coloro che conseguano l’attestato in “Tecniche di traduzione e interpretazione dei segni italiana (LIS)” o di “Interprete di lingua dei segni italiana (LIS)” rilasciato da enti, associazioni e cooperative che:
a) siano in possesso di certificazione del sistema di gestione di qualità UNI ISO;
b) abbiano operato negli ultimi dieci anni in modo continuativo nell’organizzazione di corsi per la formazione di traduttori o di interpreti della lingua dei segni italiana (LIS) e che abbiano previsto l’impiego di persone sorde madrelingua LIS e di coordinatori sordi madrelingua LIS con esperienza nella formazione.
2. I corsi per il rilascio dell’attestato di cui al comma 1 devono garantire:
a) l’insegnamento propedeutico della lingua dei segni italiana da parte di persone sorde madrelingua LIS attraverso corsi base di LIS che prevedano un monte ore complessivo di almeno 900 ore;
b) un ulteriore monte ore di almeno 950 ore affidato alla docenza di persone sorde madrelingua LIS o di professionisti interpreti LIS di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, col coordinamento di persone sorde madrelingua LIS.
3. I docenti, i professionisti interpreti e i coordinatori individuati nelle persone sorde madrelingua LIS di cui al comma 2 devono possedere una adeguata esperienza professionale nel settore.
4. La professione di interprete di cui all’art. 1, comma 1 è, altresì, esercitata in forma non organizzata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, da chi consegua entro il 31 gennaio 2025:
a) l’attestazione rilasciata dalle associazioni professionali, iscritte al Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
b) l’attestato di cui all’art. 34-ter, quarto periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, come integrato dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198;
c) la certificazione di conformità alla normativa tecnica UNI 11591:2022, per il profilo specialistico di “interprete di lingua dei segni”, ai sensi dell’art. 9 della legge 14 gennaio 2013, n. 4.»;
d) l’art. 3 è abrogato;
e) l’art. 4 è sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Incentivi per l’istituzione di corsi di laurea sperimentale ad orientamento professionale in interprete in LIS e in LIST). – 1. Al fine di incentivare gli Atenei ad attivare i corsi di laurea sperimentali di cui all’art. 2, il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità eroga al Ministero dell’università e della ricerca la somma di 4 milioni di euro.
2. Il Ministero dell’università e della ricerca eroga la somma di cui al comma 1 alle Università statali secondo i seguenti criteri di riparto definiti in funzione dei costi di attivazione e di funzionamento sostenuti per i corsi di cui all’art. 2 proporzionalmente a:
a) numero di studenti immatricolati: peso 40%;
b) numero dei docenti di riferimento e di altre figure specialistiche: peso 60%.».