AGENZIA delle ENTRATE – Provvedimento n. 25986 del 31 gennaio 2025

Approvazione del modello di comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura, di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, modificato dall’articolo 1, comma 544, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, con le relative istruzioni, e definizione delle modalità di trasmissione telematica

Dispone:

1. Approvazione del modello di comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura, di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, modificato dall’articolo 1, comma 544, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, con le relative istruzioni, e definizione delle modalità di trasmissione telematica

1.1 Il presente provvedimento approva, ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 (di seguito decreto-legge), modificato dall’articolo 1, comma 544, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il modello di comunicazione (di seguito Comunicazione) per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti effettuati nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (di seguito ZES unica) dalle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e dalle microimprese, piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura, di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge, con le relative istruzioni.

1.2 Con la Comunicazione le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e le microimprese, piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d’imposta di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge, comunicano l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025 relative all’acquisizione di beni strumentali, indicati all’articolo 16-bis, comma 2, del decreto-legge, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (di seguito TFUE”), e le zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

1.3 Con la Comunicazione di cui al paragrafo 1.2 possono essere indicati anche:

a) gli investimenti di durata pluriennale avviati dal 16 maggio 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024;

b) gli acconti versati e fatturati prima del 1° gennaio 2025 (e, comunque non prima del 16 maggio 2024) per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025.

1.4 La Comunicazione di cui all’articolo 16-bis, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto-legge (di seguito Comunicazione integrativa), deve essere inviata, a pena di decadenza dall’agevolazione, dai soggetti interessati che hanno trasmesso la Comunicazione, per comunicare l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.

1.5 Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

2. Reperibilità della Comunicazione e della Comunicazione integrativa

2.1 La Comunicazione e la Comunicazione integrativa sono disponibili gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

3. Modalità per l’invio della Comunicazione

3.1 Ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge, la Comunicazione è inviata dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La trasmissione telematica della Comunicazione è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “ZES UNICA AGRICOLA 2025”, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

3.2 A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

3.3 Si considera tempestiva la Comunicazione trasmessa alla data di scadenza del termine di cui al paragrafo 3.1 e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine.

3.4 Nel medesimo periodo, con le stesse modalità di cui al paragrafo 3.1 è possibile:

a) inviare una nuova Comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;

b) rinunciare totalmente al credito d’imposta indicato nell’ultima Comunicazione validamente presentata.

3.5 La Comunicazione inviata successivamente al termine di presentazione è scartata in fase di accoglienza.

3.6 La Comunicazione è scartata nel caso in cui:

a) il richiedente non sia titolare di una partita IVA attiva alla data di invio della Comunicazione;

b) gli estremi delle fatture elettroniche indicate nel quadro E non corrispondano con i dati presenti nella relativa banca dati dell’Agenzia delle entrate;

c) il codice attività e il codice catastale del comune riferiti a ciascuna struttura produttiva, indicati nel quadro B, non corrispondano con quelli comunicati ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e risultanti nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Considerato che l’Istat ha sviluppato la nuova classificazione ATECO 2025, nella Comunicazione sono indicati i codici attività presenti nella nuova classificazione ATECO 2025.

4. Modalità per l’invio della Comunicazione integrativa

4.1 Ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 2-bis, secondo periodo del decreto-legge, la Comunicazione integrativa è inviata dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La trasmissione telematica della Comunicazione integrativa è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “ZES UNICA AGRICOLA INTEGRATIVA 2025”, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

4.2 Per le finalità di cui al paragrafo precedente, i soggetti interessati si avvalgono dell’allegato modello di comunicazione denominato “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura”, già approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 novembre 2024, prot. n. 418393/2024, con il contenuto e le modalità in esso previste, e aggiornato alla normativa vigente.

4.3 Si considera tempestiva la Comunicazione integrativa trasmessa alla data di scadenza del termine di cui al paragrafo 4.1 e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine.

4.4 Nel medesimo periodo, con le stesse modalità di cui al paragrafo 4.1 è possibile:

a) inviare una nuova Comunicazione integrativa, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Comunicazione integrativa validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;

b) annullare la Comunicazione integrativa precedentemente trasmessa. Tale scelta comporta l’annullamento di tutte le Comunicazioni integrative precedentemente trasmesse con conseguente decadenza dall’agevolazione ai sensi del citato secondo periodo del comma 2-bis dell’articolo 16-bis del decreto-legge.

4.5 La Comunicazione integrativa inviata successivamente al termine di presentazione è scartata in fase di accoglienza. Oltre i termini di presentazione di cui al paragrafo 4.1 possono essere accolte eventuali Comunicazioni integrative rettificative dei dati del quadro C, nei casi di Comunicazioni integrative sottoposte al controllo antimafia risultate incomplete, solo se pervenute entro sessanta giorni dal rilascio dell’apposita ricevuta.

4.6 Si applica il paragrafo 3.2.

4.7 La Comunicazione integrativa è scartata nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 3.6.

5. Utilizzo del credito d’imposta

5.1 Al fine di consentire all’Agenzia delle entrate la verifica del rispetto del limite di spesa per l’anno 2025 di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge, come modificato dall’articolo 1, comma 544, lett. a), della legge, il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

5.2 Il credito risultante dalla Comunicazione integrativa, nella misura spettante ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 2-ter, del decreto-legge, è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al medesimo comma 2-ter e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta.

5.3 Fermo restando quanto previsto al paragrafo 5.2, la quota del credito corrispondente agli investimenti non documentabili tramite l’emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle entrate comunica il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari. A tal fine, il beneficiario è tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all’articolo 16-bis, comma 2-ter, del decreto-legge, la certificazione mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: creditoimpostazes@pec.agenziaentrate.it. Nel caso di acconti fatturati dal 16 maggio 2024 (data di entrata in vigore dell’articolo 16-bis del decreto-legge) al 31 dicembre 2024, relativi a investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, nella Certificazione deve essere attestato che dette spese costituiscono acconto dei predetti investimenti e le relative fatture devono essere inviate, unitamente alla Certificazione, all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nel periodo precedente.

5.4 Ai sensi del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 18 settembre 2024, la Certificazione deve attestare l’effettivo e integrale sostenimento delle spese dichiarate nella Comunicazione integrativa, nonché la corrispondenza delle stesse alle scritture contabili dell’impresa.

5.5 Fermo restando quanto previsto nei paragrafi 5.2 e 5.3, relativamente alla Comunicazione integrativa per la quale l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto nella misura spettante ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 2-ter, del decreto-legge sia superiore a euro 150.000, il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in presenza di un credito spettante ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 2-ter, del decreto-legge, non superiore a 150.000 euro qualora detto importo, sommato ai crediti di imposta per gli investimenti nella ZES Unica 2024 di cui all’art. 16-bis del decreto-legge spettanti allo stesso beneficiario, contribuisce a superare la soglia di 150.000 euro. In tal caso, è obbligatoria la compilazione del quadro C del Modello. L’Agenzia delle entrate comunica il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta qualora non sussistano motivi ostativi.

5.6 Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:

a) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;

b) nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare utilizzabile, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;

c) con risoluzione n. 6/E del 24 gennaio 2025 sono stare impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

6. Controlli antimafia

6.1 Nella Comunicazione integrativa è presente il Quadro C – Elenco soggetti sottoposti alla verifica antimafia.

6.2 Nei casi di Comunicazioni integrative sottoposte al controllo antimafia risultate incomplete, deve essere inviata entro sessanta giorni dal rilascio dell’apposita ricevuta la Comunicazione integrativa corretta. Per le Comunicazioni integrative sottoposte al controllo antimafia, per le quali il credito è stato riconosciuto sotto condizione risolutiva ai sensi dell’articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, qualora la Prefettura segnali l’impossibilità di effettuare i controlli per intervenuta variazione dei soggetti da sottoporre a verifica o perché, a seguito di indagini, sono stati individuati familiari conviventi non indicati nella comunicazione integrativa, l’Agenzia delle entrate trasmette al beneficiario un avviso contenente tale informazione mediante messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo presente nell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

6.3 Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 6.2, il beneficiario è tenuto a inviare, ai fini del rilascio dell’informazione antimafia, una Comunicazione rettificativa di quella già presentata contenente i dati aggiornati nel quadro C, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo di cui al paragrafo 5.3. Fino all’invio della Comunicazione integrativa corretta è sospesa la fruizione del credito non ancora utilizzato. Decorso il termine di cui al primo periodo del presente paragrafo senza che il beneficiario abbia provveduto all’invio della Comunicazione integrativa corretta, l’Agenzia delle entrate procede, con atto motivato, alla revoca del credito riconosciuto sotto condizione risolutiva e al recupero di quanto indebitamente utilizzato.

6.4 Al Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari è demandata la competenza per gli adempimenti relativi ai controlli antimafia e ai controlli documentali sulla certificazione nel caso previsto nel paragrafo 5.3.

7. Trattamento dei dati

7.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6, par. 3, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata nell’articolo 16-bis, comma 2-bis, del decreto-legge, come modificato dall’articolo 1, comma 544, della legge, il quale prevede che i soggetti interessati presentino all’Agenzia delle entrate una Comunicazione attestante l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025. Il predetto comma 2-bis, prevede, al secondo periodo, che, a pena di decadenza dall’agevolazione, i soggetti interessati comunicano, altresì, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025. Il medesimo comma prevede che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sia approvato il modello di Comunicazione, con le relative istruzioni, e siano definite le relative modalità di trasmissione telematica. Inoltre, per le finalità di cui al secondo periodo del predetto comma, è previsto che i soggetti interessati si avvalgono del modello di comunicazione già approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 novembre 2024, prot. n. 418393/2024, con il contenuto e le modalità in esso previste.

7.2 L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all’intero processo rappresentato nel presente provvedimento. L’Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, l’elaborazione e l’aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate. Sogei S.p.A. è designata Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

7.3 I dati oggetto di trattamento, indicati nella Comunicazione e nella Comunicazione integrativa approvate con il presente provvedimento, sono:

– i dati anagrafici del soggetto dichiarante (codice fiscale) e dell’eventuale soggetto terzo che effettua la Comunicazione (es. rappresentante legale) e dei familiari conviventi sottoposti alla verifica antimafia;

– i dati anagrafici (codice fiscale) dell’eventuale soggetto avente causa che presenta la Comunicazione integrativa in luogo del soggetto dante causa a seguito di operazioni straordinarie intervenute successivamente al 30 maggio 2025;

– gli eventuali dati relativi alla capacità delle persone desumibili dalla presenza di un tutore (es. interdizione legale o giudiziale);

– i dati contabili relativi al credito d’imposta;

– gli estremi della certificazione e delle fatture elettroniche ricevute dal beneficiario e relative ad acquisti agevolabili.

I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione della Comunicazione e della Comunicazione integrativa, per le verifiche successive e per l’eventuale recupero degli importi non spettanti.

7.4 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di liquidazione, accertamento e riscossione.

7.5 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f), del Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione della Comunicazione e della Comunicazione integrativa venga effettuata mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, direttamente a cura del beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998.

7.6 L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e necessarie a garantire la correttezza e la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.

7.7 L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli interessati viene pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate ed è parte integrante della Comunicazione e della Comunicazione integrativa.

7.8 Sul trattamento dei dati personali relativo alla Comunicazione e alla Comunicazione integrativa è stata eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dati ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679.

Motivazioni

L’articolo 1, comma 544, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio per il 2025, di seguito legge) ha modificato l’articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 (di seguito decreto-legge), prevedendo un contributo sotto forma di credito d’imposta per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e per le microimprese, piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura, che effettuano investimenti dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE, e le zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Sono escluse dalla presente agevolazione:

– le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, conformemente all’articolo 1, comma 4, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2472;

– le imprese in difficoltà, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del regolamento (UE) 2022/2472;

– le grandi imprese attive nella produzione e trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;

– le imprese specificamente individuate all’articolo 1 del regolamento (UE) 2022/2473.

In base all’articolo 16-bis, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge, introdotto dall’articolo 1, comma 544, lett. c), della legge, per accedere al contributo sotto forma di credito d’imposta i soggetti interessati comunicano all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025.

Ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 2-bis, del decreto-legge, con il presente provvedimento è approvato l’allegato modello denominato “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura”.

Il citato modello di Comunicazione e le relative istruzioni costituiscono parte integrante del presente provvedimento. In base all’articolo 16-bis, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto-legge, introdotto dall’articolo 1, comma 544, lett. c), della legge, i soggetti interessati, a pena di decadenza dall’agevolazione, comunicano all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.

Per le finalità di cui al periodo precedente, ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 2-bis ultimo periodo del decreto-legge, i soggetti interessati si avvalgono dell’allegato modello di comunicazione denominato “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura”, già approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 novembre 2024, prot. n. 418393/2024, con il contenuto e le modalità in esso previste, e aggiornato alla normativa vigente.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 545, della legge, per tutto quanto non espressamente previsto dall’articolo 16-bis del decreto-legge, come modificato dai commi 544 e 546 del medesimo articolo della legge, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 18 settembre 2024.

Al fine di effettuare controlli formali automatizzati sulla sussistenza dei requisiti previsti dal decreto per la fruizione del credito, ossia che l’investimento sia stato realizzato e sia stata rilasciata l’apposita certificazione, nella Comunicazione viene richiesta l’indicazione dei dati delle fatture elettroniche ricevute e degli estremi della certificazione.

Il credito d’imposta, nella misura spettante ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 2-ter, del decreto-legge, è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento con il quale è resa nota la percentuale per la determinazione dell’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile, nel rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2025.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000 (Disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali).

b) Disciplina normativa di riferimento:

Articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

Articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162;

Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 18 settembre 2024;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 novembre 2024, prot. n. 418393.

Articolo 1, commi da 544 a 546, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Allegati