La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n. 626 depositata il 10 gennaio 2025, intervenendo in tema di concorrenza sleale verticale ed applicabilità ai negozi online, ha statuito i seguenti principi secondo cui ” La comunanza di clientela, quale presupposto della concorrenza sleale, non dipende dall’identità soggettiva degli acquirenti, bensì dalla possibilità di soddisfare lo stesso bisogno di mercato attraverso prodotti analoghi, anche se distribuiti su canali differenti.
L’illecito concorrenziale, ex articolo 2598 del Codice Civile, non richiede la prova di un pregiudizio economico attuale: è sufficiente dimostrarne la potenzialità lesiva o il rischio di un danno futuro. “
Per gli Ermellini «Una differenziazione dei mercati basata sulla rigida diversificazione dei sistemi di commercializzazione appara priva di ragionevole fondamento giustificativo anche in quanto trascura di considerare la naturale osmosi esistente tra le forme attraverso cui si attua lo scambio di prodotti.»
Per cui per i giudici di legittimità deve escludersi che la modalità di commercializzazione del prodotto rivesta un rilievo decisivo: solo nel caso in cui due imprenditori si rivolgano a una clientela differente, «non coincidente nemmeno in via potenziale», non sorge rapporto di concorrenza.
I giudici di piazza Cavour hanno dato la definizione di clientela e concorrenza, in quanto il presupposto essenziale dell’illecito concorrenziale è la comunanza di clientela. Per cui la concorrenza sleale si concretizza nel momento in cui sono utilizzate informazioni riservate sulle promozioni.
Per clientela va inteso l’insieme di consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti che siano in grado di soddisfare quel bisogno. La concorrenza è competizione tra soggetti economici, il cui obiettivo di autoaffermazione nel mercato si raggiunge conquistando maggiore clientela anche a costo di provocare un danno al concorrente; proprio la comunanza di clientela è parametro fondamentale per individuare quando tra due imprese vi sia concorrenza.
Pertanto, per il Supremo consesso, “anche se raggiunta attraverso canali diversi di distribuzione, come può avvenire in caso di mercato fisico e online, l’individuazione della medesima clientela è indice di concorrenza: la clientela di uno specifico mercato, indipendentemente dal fatto che l’acquisto dei medesimi si attui in punti di vendita diffusi sul territorio o attraverso un circuito online, deve essere considerata unitariamente.”
Sul tema il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ha affermato che “in tema di concorrenza sleale tra due o più imprenditori, il presupposto indefettibile dell’illecito è la comunanza di clientela, la cui sussistenza deve essere verificata in una prospettiva potenziale, dovendosi esaminare se l’attività di cui si tratta, considerata nella sua naturale dinamicità, consenta di configurare, quale esito di mercato fisiologico e prevedibile, sul piano temporale e geografico, e quindi su quello merceologico, l’offerta dei medesimi prodotti, ovvero di prodotti affini e succedanei rispetto a quelli offerti dal soggetto che lamenta la concorrenza sleale.”
Inoltre nella sentenza in commento viene evidenziato che la necessità di proteggere le informazioni riservate come parte integrante della competizione leale: l’abuso di tali dati può alterare in modo significativo l’equilibrio competitivo, soprattutto in un contesto in cui la digitalizzazione rende più rapide e pervasive le iniziative promozionali.
Infine viene chiarito dalla Suprema Corte, ai sensi dell’articolo 2598, comma 1, n. 3, del Codice Civile (anche in caso di concorrenza sleale “verticale”), che per poter invocare la tutela contro la concorrenza sleale non è obbligatorio la dimostrazione di un danno economico effettivo, in quanto anche il solo rischio di pregiudizio può giustificare l’attivazione degli strumenti di tutela previsti dall’articolo 2598 del Codice Civile.