La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 2803 depositata il 5 febbraio 2025, interviene in tema di licenziamenti effettuati dall’amministratore giudiziario di aziende sottoposto a sequestro ed applicazione della procedura di cui all’art. 7 dello statuto dei lavoratori, ha ribadito il principio secondo cui “in materia di sequestro di prevenzione delle aziende, la disciplina del d.lgs. n. 159 del 2011 è improntata alla salvaguardia dell’ordine pubblico e alla funzionale destinazione dell’azienda all’esercizio dell’impresa. A tal fine, l’amministratore giudiziario è tenuto a provvedere alla custodia, alla conservazione e all’amministrazione dei beni sequestrati, potendo procedere alla risoluzione dei rapporti di lavoro in forza della previsione dell’art. 56 del citato decreto, senza che trovino applicazione le garanzie proprie del licenziamento disciplinare, essendo tuttavia necessario che la risoluzione del rapporto contenga la specificazione dei motivi dì recesso, in quanto principio generale in materia di licenziamenti (Cass. 21917 del 2024, Cass. n. 14467 del 2015; Cass. n. 15041 del 2015; Cass. n. 10439 del 2017; Cass. n. 26478 del 2018). “
La vicenda ha riguardato un dipendente, direttore tecnico, di un’azienda sottoposta a sequestro, il cui amministratore comunicava il licenziamento, autorizzato dal giudice, motivandolo in quanto egli risultava persona sottoposta alle indagini. Il lavoratore impugnava il licenziamento, Il Tribunale adito, nella veste di giudice del lavoro, rigettava il ricorso del dipendente. Il direttore tecnico licenziato impugnava la decisione di prime cure. La Corte di appello riformava la decisione impugnata ed annullava il licenziamento ordinandone la reintegrazione e la corresponsione dell’indennità risarcitoria. La società datrice di lavoro, avverso la sentenza di appello, proponeva ricorso per cassazione fondato su re motivi di doglianza.
I giudici di legittimità accoglievano il primo motivo di ricorso; dichiaravano assorbiti il secondo e il terzo motivo.
Per gli Ermellini ” L’art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 disciplina esclusivamente le incompatibilità per la nomina dell’amministratore giudiziario e dei suoi collaboratori (“coadiutore o diretto collaboratore dell’amministratore giudiziario nell’attività di gestione”) stabilendo che non possono essere nominati soggetti direttamente o indirettamente interessati alla gestione del patrimonio sequestrato, al fine di evitare conflitti di interesse e garantire l’imparzialità dell’amministrazione giudiziaria.
Tale previsione normativa non riguarda il personale dipendente dell’impresa sequestrata, il cui rapporto di lavoro resta regolato dalla disciplina generale del codice delle leggi antimafia, con specifico riferimento all’art. 56, che detta le regole per la prosecuzione o risoluzione dei rapporti pendenti.
L’amministratore giudiziario ha il potere di risolvere il rapporto di lavoro su autorizzazione del giudice, senza dover seguire le garanzie procedimentali proprie del licenziamento disciplinare, purché la decisione sia adeguatamente motivata con il richiamo alla misura adottata dall’autorità giudiziaria. “