AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 20 del 4 febbraio 2025
Applicazione dell’imposta di bollo dovuta per le comunicazioni inerenti ai prodotti finanziari, di cui all’articolo 13, comma 2-ter della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 con riferimento alle comunicazioni periodiche relative alle quote di un Fondo immobiliare italiano trasmesse ad una Société à responsabilité limitée, veicolo di un fondo di investimento lussemburghese, che ha sottoscritto il 100% delle quote del Fondo italiano
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’Istante è una società fiscalmente residente in Italia e interviene in qualità di società di gestione di un fondo italiano di investimento immobiliare alternativo (di seguito il ”Fondo”).
Il patrimonio del Fondo è costituito da un portafoglio immobiliare composto da immobili residenziali e strumentali situati in Italia.
La totalità delle quote del Fondo è detenuta indirettamente da un fondo d’investimento istituito ai sensi della giurisdizione del Lussemburgo, con la quale
l’Italia consente lo scambio di informazioni fiscali, e che ha la forma giuridica di Société en Commandite Spéciale.
Per motivi di natura legale e di segregazione dei rischi, il fondo d’investimento lussemburghese ha infatti investito nel Fondo tramite due Société à responsabilité limitée costituite e fiscalmente residenti in Lussemburgo. In particolare, lo stesso fondo lussemburghese detiene il 100% delle azioni di una Société e il 99,8% delle azioni dell’altra Société. Tale ultima, così come chiarito dall’Istante in sede di risposta alla richiesta di documentazione integrativa, «rientra nella categoria degli ”investitori istituzionali”, essendo detenuta (indirettamente, per il tramite della Societè 1 anch’essa istituita e fiscalmente residente in Lussemburgo) per più del 50% dal fondo lussemburghese».
A sua volta, la Société 1 detiene lo 0,2% residuo delle azioni di Société 2, che, a sua volta, ha sottoscritto il 100% delle quote del Fondo.
La gestione del fondo lussemburghese è affidata ad una società costituita e residente in Lussemburgo, ove gestisce in autonomia e indipendenza rispetto agli investitori e sulla base di una predeterminata politica di investimento il patrimonio del fondo.
Inoltre, detta società è un gestore di fondi di investimento alternativo autorizzato e vigilato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”), autorità di vigilanza del settore finanziario lussemburghese, che svolge la sua attività in conformità della Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui Gestori di Fondi di Investimento Alternativi (”Direttiva AIFM”).
Pertanto, il fondo lussemburghese è a tutti gli effetti equiparabile ad un organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR) ai sensi dell’articolo 1 comma 1 lett. k) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), il cui gestore è soggetto a forme di vigilanza ai sensi della Direttiva AIFM nel Paese estero nel quale è istituito che consente un adeguato scambio di informazioni.
In considerazione di quanto premesso, l’Istante chiede chiarimenti in merito all’applicazione dell’imposta di bollo dovuta per le comunicazioni inerenti ai prodotti finanziari, di cui all’articolo 13, comma 2ter della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 con riferimento alle comunicazioni periodiche relative alle quote del Fondo trasmesse dall’Istante alla Société 2 che, come rappresentato, ha sottoscritto il 100% delle quote dello stesso Fondo.
Tali comunicazioni relative al Fondo riguardanti le relazioni semestrali e annuali e le relazioni di gestione, così come precisato dall’Istante a seguito di richiesta di documentazione integrativa, sono inviate esclusivamente alla Société 2, e non anche al fondo lussemburghese «con cadenza circa semestrale considerando che avvengono ad agosto con riferimento alla relazione semestrale e a marzo con riferimento alla relazione annuale».
In particolare, con la presente istanza, si intende conoscere se, anche il fondo lussemburghese che è equiparabile ad un OICR, istituito in Lussemburgo, ovvero in un Paese che consente un adeguato scambio d’informazioni con l’Italia, che investa nelle quote del Fondo per il tramite di veicoli societari, istituiti nello stesso Paese, possa essere esclusa dalla definizione di ”cliente” ai fini del regime impositivo in parola.
Tale circostanza comporterebbe, di fatto, la non applicazione dell’imposta di bollo in argomento.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
A parere dell’Istante, per le comunicazioni in esame, non troverebbe applicazione l’imposta di bollo di cui al citato articolo 13, comma 2ter.
A tale riguardo lo stesso rappresenta che se il legislatore e/o il Governatore della Banca d’Italia avesse voluto considerare ‘non clienti’ i soli OICR istituiti in Italia, lo avrebbe fatto esplicitamente attraverso le disposizioni di riferimento.
L’assenza del requisito di residenza della clientela deriva dalla stessa definizione di cliente resa nel Provvedimento del Governatore della Banca d’Italia del 9 febbraio 2011, ovvero qualsiasi soggetto persona fisica e giuridica che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con l’intermediario; tale definizione, quindi, prescinde dalla residenza del soggetto persona fisica o giuridica.
Pertanto, se la normativa in esame è pacificamente applicabile anche alle comunicazioni trasmesse a clienti non residenti, in quanto la definizione di cliente prescinde dalla residenza del soggetto, anche le esclusioni dalla definizione di ”cliente” dovrebbero essere riferite indistintamente a soggetti residenti e non residenti e, dunque, ad OICR istituiti in Italia e fuori dall’Italia.
In secondo luogo, a tali conclusioni si dovrebbe giungere anche alla luce dei principi di libera circolazione dei capitali e di necessaria non disparità di trattamento tra OICR Italiani e OICR esteri espressi dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria.
Infatti, il principio di libera circolazione dei capitali di cui all’articolo 63 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (”TFUE”) paragrafo 1, TFUE (ex art. 56 T.C.E.) il quale statuisce che «Nell’ambito delle disposizioni previste dal presente capo [Capo 4 Capitali e pagamenti, n.d.r.] sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi…» è stato più volte applicato al fine di evitare che fondi di investimento non residenti possano subire un trattamento fiscale deteriore rispetto a quello riservato dalla normativa italiana ad omologhi fondi di investimento residenti.
In particolare, con le sentenze n. 28595 e 28610 del 3 ottobre 2022, la Suprema Corte di Cassazione ha recepito i contenuti della sentenza del 16 dicembre 2021 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, relativa alle cause riunite C-478/19 e C-479/19, secondo la quale le imposte di trasferimento in misura ridotta previste per i fondi immobiliari italiani chiusi, ai sensi dell’articolo 35, comma 10ter del decreto-legge n. 223 del 2006, troverebbero applicazione anche alle compravendite effettuate da un fondo immobiliare stabilito in uno Stato membro dell’UE, indipendentemente dal fatto che il fondo sia di tipo chiuso o aperto.
Un’ulteriore conferma di tale necessità di non discriminazione è avvenuta con le sentenze della Corte di Cassazione nn. 21454, 21475, 21479, 21480, 21481 e 21482 del 6 luglio 2022, n. 21598 del 7 luglio 2022 e n. 25963 del 2 settembre 2022 che hanno ribadito i principi già espressi dalla CGUE del 17 marzo 2022 nella causa C-545/19, prevedendo il rimborso delle ritenute applicate sui dividendi percepiti da OICR residenti in paesi europei ed extra europei (USA) e pronunciandosi in relazione all’incompatibilità con il diritto comunitario dell’articolo 27, comma 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui prevedeva un’esenzione da ritenuta sui dividendi distribuiti da società italiane e percepiti da OICR italiani rispetto all’applicazione della ritenuta sui dividendi distribuiti agli OICR esteri.
Pertanto, sulla base del citato principio di libertà di circolazione dei capitali e dell’ormai consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione relativo alla non discriminazione tra OICR Italiani e OICR esteri, al fine di evitare qualsiasi disparità di trattamento fiscale che possa dissuadere i fondi di investimento esteri ad investire in quote di fondi italiani, l’Istante ritiene che la nozione di organismi di investimento collettivo del risparmio di cui al provvedimento del 20 giugno 2012 emanato dal Governatore Banca d’Italia debba necessariamente comprendere anche gli OICR istituiti in paesi esteri che consentono un adeguato scambio d’informazioni con l’Italia.
Alla conclusione dell’inapplicabilità dell’imposta di bollo, dovrebbe giungersi anche nel caso in cui le quote di partecipazione al fondo di investimento italiano siano detenute dall’OICR estero indirettamente per il tramite di una o più società veicolo (a sua volta, istituite in paesi esteri che garantiscono un adeguato scambio di informazioni con l’Italia e che siano al 100% detenute, direttamente o indirettamente, dall’OICR estero).
È infatti noto che, proprio nell’ambito degli investimenti effettuati da investitori istituzionali esteri in fondi d’investimento immobiliari in Italia, il legislatore e l’Agenzia delle entrate abbiano previsto un approccio ”look through”, equiparando il regime di tassazione previsto nell’ipotesi di investimento diretto da parte di determinati soggetti non residenti al regime di tassazione applicabile nel caso in cui tali soggetti investano indirettamente nel fondo d’investimento immobiliare in Italia.
In particolare, con riferimento al regime fiscale applicabile in sede di distribuzione dei proventi dei fondi immobiliari ai partecipanti/sottoscrittori delle quote, l’articolo 7, comma 2 decreto-legge n. 351 del 2001 stabilisce l’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta per i quotisti non residenti e, al comma 3, il regime di esenzione da ritenuta. Ai sensi del comma 3 del citato articolo 7, sono esonerati da ritenuta i proventi percepiti da ”organismi di investimento collettivo del risparmio esteri, sempreché istituiti in Stati o territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché su quelli percepiti da enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia e da banche centrali”.
L’Agenzia delle entrate, con la Circolare n. 2/E del 2012 (paragrafo 4.3) ha precisato che tale regime di esenzione si estende anche al caso in cui i predetti soggetti investano nel fondo immobiliare indirettamente, ovvero per il tramite di veicoli societari da loro stessi interamente partecipati. Tale interpretazione è stata confermata con la Risoluzione n. 54 del 2013, con cui è stato chiarito che il regime di esenzione sopra menzionato trova applicazione qualora i suddetti investitori partecipino in misura totalitaria nel veicolo societario che pone in essere l’investimento e a condizione che tali veicoli siano residenti in paesi ”White list”.
L’esenzione da ritenuta sui proventi è stata riconosciuta, pertanto, anche qualora le quote del fondo siano detenute da OICR esteri per il tramite di veicoli intermedi, essendo questi ultimi, da un punto di vista sostanziale, funzionalmente collegati agli OICR esteri.
Inoltre, sempre con riferimento agli investimenti in fondi d’investimento immobiliari in Italia, assume rilevanza nella normativa italiana, ai fini della tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi, la definizione di ”investitori istituzionali”. Come chiarito con la circolare n. 2 del 2012, per investitori istituzionali esteri devono intendersi gli enti che, indipendentemente dalla loro veste giuridica e dal trattamento tributario cui sono assoggettati i relativi redditi nel Paese in cui sono costituiti, hanno come oggetto della propria attività l’effettuazione e la gestione di investimenti per conto proprio o di terzi. Tali soggetti, godono di un regime di non imponibilità di redditi diversi di natura finanziaria nonché di un regime di non imponibilità per i proventi percepiti. I fondi d’investimento immobiliare detenuti solamente da investitori istituzionali sono definiti ”fondi istituzionali”.
Con particolare riferimento all’ipotesi di investimento indiretto da parte di investitori istituzionali, va poi evidenziato che il comma 3 dell’articolo 32 del decreto-legge n. 78 del 2010 prevede che le disposizioni riguardanti il regime di tassazione del fondo immobiliare in materia di imposizione diretta, di IVA e di imposte indirette, rispettivamente contenute negli articoli 6, 8 e 9 del decreto-legge n. 351 del 2001, si applicano in ogni caso ai fondi che sono partecipati esclusivamente da uno o più dei soggetti di cui alle lettere da a) alla h) (”investitori istituzionali”). La lettera h) del citato articolo 32, del decreto-legge n. 78 del 2010, ricomprende tra gli investitori istituzionali, i veicoli costituiti in forma societaria o contrattuale partecipati in misura superiore al 50% dai soggetti di cui alle lettere precedenti (tra cui, alla lettera f, gli OICR esteri). Come chiarito dalla circolare n. 2 del 2012, considerare come ”investitori istituzionali” i veicoli partecipati da altri investitori istituzionali ha l’obiettivo di tutelare le modalità operative degli investitori istituzionali stessi, riconducendo tali veicoli a uno strumento con cui l’investitore istituzionale esercita la propria attività. Occorre rilevare che i predetti veicoli possono essere istituiti in Italia o all’estero. Tuttavia, in quest’ultimo caso, ai fini del loro riconoscimento quali investitori istituzionali, è necessario che essi siano istituiti in Paesi o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni con l’Italia (c.d. ”Paesi White list”).
Alla luce di quanto sopra, a parere dell’Istante, tali principi applicativi dovrebbero essere adottati anche con riferimento all’imposta di bollo in quanto, anche in tale ambito, connesso alla detenzione della partecipazione in un fondo d’investimento italiano da parte di un soggetto estero, la prassi comune degli investimenti nel settore immobiliare prevede che per motivi di segregazione del rischio e commerciali, gli investitori istituzionali esteri (ad es. OICR esteri) investano indirettamente per il tramite di veicoli societari utilizzati come mero strumento per svolgere la propria attività di investimento.
Una diversa interpretazione condurrebbe alla conclusione che uno stesso OICR estero qualificabile come investitore istituzionale che intende investire in un fondo d’investimento immobiliare italiano avrebbe un trattamento peggiorativo, e pertanto disincentivante, qualora decidesse di investire per il tramite di un veicolo d’investimento interamente detenuto. Al contrario, proprio perché l’origine dell’investimento è la medesima e l’investimento nel prodotto finanziario le quote di OICR viene effettuato, nella sostanza, dal medesimo soggetto (OICR estero) sia nel caso di investimento diretto sia nel caso di investimento indiretto (per il tramite di un veicolo societario), il trattamento fiscale dovrebbe essere analogo.
Alla luce di quanto esposto, a parere dell’Istante, le comunicazioni periodiche relative alle quote del Fondo, trasmesse dallo stesso Istante nei confronti di Société 2, non dovrebbero essere assoggettate all’imposta di bollo di cui all’articolo 13 comma 2ter della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’articolo 13, comma 2ter della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura proporzionale del 2 per mille, a decorrere dall’anno 2014, per le «Comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentai da certificati…».
La nota 3ter al citato articolo 13 prevede che «La comunicazione relativa ai prodotti finanziari (…) si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione.
L’imposta è comunque dovuta una volta all’anno o alla chiusura del rapporto».
Con riferimento alla individuazione del presupposto territoriale, si rappresenta che l’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai prodotti finanziari di cui al comma 2ter predetto trova applicazione, in linea generale, per i prodotti finanziari detenuti per il tramite di un ente gestore che esercita a qualsiasi titolo sul territorio della Repubblica l’attività bancaria, finanziaria o assicurativa (cfr. articolo 1 del decreto ministeriale 24 maggio 2012).
Quanto ai profili soggettivi relativi a detto regime impositivo, occorre far riferimento al decreto ministeriale 24 maggio 2012 del Ministero Economia e Finanze, che all’articolo 1, lettera a), provvede alla definizione di ente gestore tenuto all’applicazione della predetta imposta, chiarendo che per esso si intende «il soggetto che a qualsiasi titolo esercita sul territorio della Repubblica l’attività bancaria, finanziaria o assicurativa rispettivamente secondo le disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52,…».
Così come precisato con la circolare 21 dicembre 2012, n. 48 per le quote o azioni di OICR, nel caso in cui dette quote siano collocate direttamente dall’emittente e non siano oggetto di un rapporto di custodia, amministrazione, gestione o altro stabile rapporto con un diverso intermediario, l’imposta di bollo deve essere applicata direttamente dall’emittente. Diversamente, nel caso di collocamento indiretto delle quote o azioni di OICR, l’imposta deve essere applicata dall’intermediario collocatore sulle comunicazioni rese all’investitore e le comunicazioni inviate dall’emittente allo stesso investitore con riferimento alle quote o azioni di OICR sono irrilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo.
Come precisato dall’articolo 4, comma 4, del citato decreto ministeriale del 2012, l’imposta di bollo di cui all’articolo 13, commi 2bis e 2ter, è sostitutiva dell’imposta ordinaria dovuta, ai sensi dell’articolo 2, nota 2bis e articoli 9, comma 1, lettera a), 13, commi 1 e 2, e 14 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 per gli atti e documenti formati, emessi e ricevuti nell’ambito dei rapporti di conto corrente, libretti di risparmio ovvero relativi a prodotti finanziari intrattenuti tra l’ente gestore e la propria clientela.
Non sono, quindi, soggetti all’imposta sostitutiva in commento le comunicazioni relative ai prodotti finanziari che gli enti gestori inviano a soggetti diversi dai propri clienti.
Per la nozione di cliente, come precisato dall’articolo 1, lettera b) del decreto del 24 maggio 2012, occorre fare riferimento alla definizione contenuta nel Provvedimento del Governatore della Banca d’Italia del 9 febbraio 2011, pubblicato sulla G.U. n. 38 del 16 febbraio 2011. Si segnala, al riguardo, che successivamente all’emanazione del DM 24 maggio 2012, è stato pubblicato, in data 20 giugno 2012, un nuovo provvedimento dal Governatore della Banca d’Italia che sostituisce il precedente del 9 febbraio 2011.
Come precisato con la risposta pubblicata del 10 settembre 2019, n. 376 in materia di imposta di bollo in argomento, il cliente è qualsiasi soggetto persona fisica e giuridica che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con l’intermediario; tale definizione, quindi, prescinde dalla residenza del soggetto persona fisica o giuridica.
In applicazione di tali disposizioni, non rientrano, invece, nella definizione di cliente «i seguenti soggetti: banche, società finanziarie, gli istituti di moneta elettronica (IMEL), imprese di assicurazioni, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio (fondi comuni di investimento e Sicav); società di gestione del risparmio (SGR); società di gestione accentrata di strumenti finanziari; fondi pensione; Poste Italiane spa; Cassa depositi e prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria; società appartenenti al medesimo gruppo bancario dell’intermediario; società che controllano l’intermediario, che sono da questo controllate ovvero che sono sottoposte a comune controllo».
Analogamente a quanto precisato in ordine alla residenza del cliente, si ritiene che anche con riferimento al soggetto escluso dalla definizione di cliente non assuma rilievo la circostanza che lo stesso soggetto risieda in Italia.
Nel caso in esame, così come rappresentato dall’Istante, le comunicazioni relative alle quote del Fondo sono inviate esclusivamente a Sociètè 2, in possesso delle quote del Fondo, e non dunque al fondo lussemburghese, «con cadenza circa semestrale considerando che avvengono ad agosto con riferimento alla relazione semestrale e a marzo con riferimento alla relazione annuale».
Il rapporto relativo ai prodotti finanziari in esame si pone, pertanto, tra un soggetto gestore (Istante) e una società (Société 2) che non è riconducibile tra i soggetti esclusi dalla definizione di cliente sopra esposta, ai fini del regime impositivo in parola.
Detta società, infatti, come rappresentato dall’Istante, è una Société à responsabilité limitée secondo il diritto Lussemburghese, che non costituisce un OICR secondo la definizione contenuta nel TUF.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che per le comunicazioni relative alle quote del Fondo inviate a Société 2, torni applicabile il regime impositivo, ai fini dell’imposta di bollo, di cui all’articolo 13, comma 2ter in esame.