CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 1095 depositata il 16 gennaio 2025
Elemento di Riordino del Sistema retributivo – Contratto di formazione e lavoro – Anzianità di servizio – Art. 3, D.L. n. 726/1984 – Contrattazione collettiva nazionale – Cassazione – Orientamento giurisprudenziale – Compensazione delle spese
Fatti di causa
1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza della sentenza del Tribunale della medesima sede n. 368/2017, appellata da T.F.A., accoglieva l’originaria domanda proposta da quest’ultimo e condannava l’appellata A. s.p.a. al pagamento della somma di € 4.971,32, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al saldo, compensando le spese del giudizio.
2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, in accoglimento del relativo motivo d’appello del lavoratore, giudicava anzitutto ammissibile la domanda di quest’ultimo (andando in contrario avviso rispetto al primo giudice che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso); domanda con la quale il lavoratore, assunto il 12 giugno 2000 da Met.Ro. s.p.a., poi incorporata in A. s.p.a., con contratto di formazione e lavoro di ventiquattro mesi e inquadramento quale “operatore qualificato”, con conversione del rapporto indeterminato dal 12 giugno 2002, aveva chiesto la condanna al pagamento della su indicata somma, a titolo di E.R.S. (Elemento di Riordino del Sistema retributivo) dall’11 luglio 2000 (data dell’accordo aziendale istitutivo) al mese di ottobre 2015 (in quanto soppresso, per sua confluenza dal novembre 2015 nella nuova voce tabellare E.R.A.) e detratto l’importo percepito a titolo di E.R.G. (Elemento Retributivo Giovanile), non spettantegli in caso di percezione della prima.
3. Inoltre, la Corte giudicava fondata nel merito tale domanda, perché riteneva la spettanza della suddetta voce retributiva al lavoratore, assunto all’epoca della sua istituzione ancorché con contratto di formazione e lavoro, per effetto della sua trasformazione successiva in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 3, quinto e dodicesimo comma, d.l. n. 726/1984, conv con mod. in legge n. 863/1984, in relazione al computo (in caso di assunzione del lavoratore in formazione, entro i limiti temporali fissati, dal medesimo datore di lavoro) del periodo di formazione nell’anzianità di servizio, siccome norma di equiparazione tout court al lavoro della formazione e lavoro, “con prescrizione di carattere generale, a tutto campo, senza limitazione alcuna”, secondo l’interpretazione consolidata nell’indirizzo giurisprudenziale di legittimità.
4. Avverso tale decisione l’A. s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.
5. Ha resistito l’intimato con controricorso.
Ragioni della decisione
1. Con unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 c.c. e s.s. in riferimento all’Accordo Aziendale 11 luglio 2000 anche in raffronto all’accordo preliminare di rinnovo del CCNl autoferrotranvieri del 2 marzo 2000.
Assume che la Corte territoriale ha erroneamente applicato, nel caso di specie, l’art. 3, comma 5, d.l. n. 726/1984, laddove esso opera esclusivamente in relazione ad istituti in cui l’anzianità viene presa in considerazione da discipline contrattuali ai fini dell’attribuzione di emolumenti, che hanno fondamento nella contrattazione collettiva nazionale (come gli aumenti periodici di anzianità).
2. L’unico motivo di ricorso è fondato.
3. Con indirizzo più recente, ma ormai consolidato, a superamento di uno più risalente nel senso della spettanza dell’E.R.S. anche ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro poi trasformatosi a tempo indeterminato (Cass. 29 ottobre 2012, n. 18553; Cass. 22 novembre 2012, n. 20598; Cass. 23 novembre 2012, n. 20761; Cass. 1 luglio 2013, n. 6455; Cass. 19 febbraio 2015, n. 3344), questa Corte ha ritenuto che “non violano il d.l. n. 726 del 1984, art. 3, comma 5, convertito in legge n. 863 del 1984 e neppure introducono un trattamento discriminatorio, le clausole della contrattazione collettiva nazionale che, nel contesto di una riforma degli istituti contrattuali della retribuzione, distinguono i lavoratori con contratto di formazione e lavoro dal personale già in servizio con rapporto a tempo indeterminato, equiparando i primi al personale di nuova assunzione senza incidere sulla conservazione dell’anzianità di servizio; ciò avuto riguardo ad elementi della retribuzione degli autoferrotranvieri attribuiti ai soli dipendenti già in forza di un rapporto a tempo indeterminato, che in tutto o in parte già ne beneficiavano, per evitare decurtazioni della retribuzione, con esclusione ritenuta legittima, quindi, per coloro che, alla data della stipula dei relativi accordi collettivi, non li percepivano perché assunti con contratto a termine di formazione e lavoro, senza che ciò comporti disconoscimento dell’anzianità di servizio; nella specie non par dubbio che l’emolumento in contesa sia stato previsto “nel contesto di una riforma degli istituti contrattuali della retribuzione”, con l’intento di realizzare una semplificazione ed una razionalizzazione del trattamento retributivo dei lavoratori già assunti a tempo indeterminato, sicché l’elemento mensile consolidato denominato “Elemento di Riordino del Sistema Retributivo (ERS)” non è fondato direttamente sul computo dell’anzianità di servizio, bensì è “determinato per confluenza” dalla percezione pregressa di voci retributive che sono state riordinate in un unico elemento, anche a compensazione della mancata erogazione di “premi, compensi ed indennità di origine aziendale” diversi da quelli confluiti nel nuovo sistema retributivo” (Cass. 26 novembre 2021, n. 36926, in motivazione sub p.ti 2.2. e 2.3., con ampio richiamo di precedenti conformi; di recente: Cass. 23 maggio 2023, n. 14175).
3.1. Da ultimo il medesimo indirizzo è stato confermato in relazione a procedimenti che vedevano come parte ricorrente per cassazione appunto A. s.p.a. in fattispecie analoghe a quella che ci occupa (v. Cass. n. 12300/2024; n. 11841/2024; n. 10077/2024; n. 10060/2024).
4. Pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e, decidendo nel merito, con il rigetto della domanda del lavoratore, e con la compensazione delle spese del giudizio di legittimità tra le parti, in conseguenza del mutamento di indirizzo giurisprudenziale sulla questione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda del lavoratore.
Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.