La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 3400 depositata il 10 febbraio 2025, intervenendo in tema di demansionamento e relativa quantificazione del danno, ha ribadito il principio secondo cui “In tema di dequalificazione professionale, è risarcibile il danno non patrimoniale ogni qual volta si verifichi una grave violazione dei diritti del lavoratore, che costituiscono oggetto di tutela costituzionale, da accertarsi in base alla persistenza del comportamento lesivo, alla durata e alla reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale, all’inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del prestatore di lavòro, anche a prescindere da uno specifico intento di declassarlo o svilirne i compiti. La relativa prova spetta al lavoratore, il quale tuttavia non deve necessariamente fornirla per testimoni, potendo anche allegare elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, quali, ad esempio, la qualità e la quantità dell’attività lavorativa svolta, la natura e il tipo della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento e la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione (Cass. n. 24585/2019; Cass. n. 21/2019).”
I giudici di legittimità chiariscono e riaffermano che “il giudice del merito, allorché si tratti di individuare, ai fini dell’accertamento di un eventuale demansionamento, la pertinenza delle mansioni svolte in concreto, rispetto ad una determinata posizione funzionale, deve seguire un procedimento logico-giuridico che non può prescindere da tre fasi successive, costituite dall’accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria, nonché dal raffronto tra il risultato della prima indagine e le previsioni della normativa contrattuale individuati nella seconda (Cass. n. 7123/2014; Cass. n. 20272/2010).”
La vicenda ha riguardato un dipendente di una società per azione esercente attività di telecomunicazioni. Il lavoratore citava in giudizio la società datrice i lavoro chiedere l’accertamento dell’avvenuto demansionamento e la, conseguente, condanna della società datrice alla reintegra nelle mansioni precedentemente svolte nonché al risarcimento del danno alla professionalità da quantificarsi in via equitativa. Il Tribunale adito, nella sua veste di giudice del lavoro, accoglieva le domande proposte. La datrice di lavoro proponeva appello. La Corte territoriale confermava la pronuncia impugnata. La società, avverso la sentenza di appello, proponeva ricorso per cassazione fondato su due motivi.
Gli Ermellini rigettavano il ricorso della società.
Infine il Supremo consesso precisa, in ordine alla contestazione del quantum, che ” liquidazione equitativa che è suscettibile di rilievi in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione, solo se difetti totalmente di giustificazione o si discosti sensibilmente dai dati di comune esperienza, o sia fondata su criteri incongrui rispetto al caso concreto o radicalmente contraddittori, ovvero se l’esito della loro applicazione risulti particolarmente sproporzionato per eccesso o per difetto: ipotesi, queste, non ravvisabili nella fattispecie ove la misura dell’importo mensile è stato ancorato alla oggettiva differenza tra le mansioni cui il lavoratore era stato adibito prima dell’aprile del 2018 con quelle successive, in un contesto in cui si trattava di una nuova riassegnazione a mansioni di livello inferiore dopo un adempimento di un ordine giudiziale di riassegnazione alle corrette mansioni.”