Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, sentenza n. 8606 depositata il 2 ottobre 2023

interdittiva antimafia – trasferimento aziendale mediante acquisto di beni e personale da azienda sottoposta ad indagine mafiosa

FATTO e DIRITTO

1. L’Impresa Funebre -OMISSIS- ha impugnato dinanzi al T.A.R. per la Campania l’informazione prefettizia interdittiva prot. n. -OMISSIS- emessa dall’UTG – Prefettura di Caserta nonché l’ordinanza del S.U.A.P. del Comune di -OMISSIS- e l’ordinanza del S.U.A.P. del Comune di -OMISSIS- n. -OMISSIS-, recanti entrambe la sospensione dell’attività di impresa funebre svolta dalla ricorrente.

Con successivi motivi aggiunti, l’impugnativa è stata estesa al provvedimento dell’ANAC prot. n. -OMISSIS-, di segnalazione ed inserimento nel Casellario informatico della predetta informazione antimafia interdittiva, ed al provvedimento adottato dal Comune di -OMISSIS-, di revoca della SCIA prot. n. -OMISSIS- avente ad oggetto l’inizio dell’attività di vicinato di vendita di oggetti sacri.

Con ulteriori motivi aggiunti, infine, l’Impresa Funebre -OMISSIS- ha impugnato l’ordinanza dell’Area Tecnica SUAP del Comune di -OMISSIS- n. -OMISSIS-, recante l’ordine di cessazione immediata dell’attività di servizi funebri, e l’ordinanza dell’Area Tecnica SUAP del Comune di -OMISSIS- n. -OMISSIS-, recante l’ordine di cessazione immediata dell’attività di commercio al dettaglio di articoli sacri religiosi e cimiteriali.

2. Si impone fin d’ora, ai fini della migliore comprensione dell’oggetto della controversia, la preliminare ricognizione dei presupposti motivazionali dell’impugnato provvedimento interdittivo, i quali si compendiano nella paventata soggezione dell’impresa interdetta ai tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, attraverso in particolare il gruppo imprenditoriale riconducibile alla famiglia -OMISSIS-, alcuni dei cui componenti, come si legge nel predetto provvedimento (precisamente i sig.ri –OMISSIS- classe -OMISSIS-, il fratello -OMISSIS-, i cugini -OMISSIS- -OMISSIS- e –OMISSIS-, unitamente ad altri). sono destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nell’ambito del p.p. R.G.N.R. n. -OMISSIS- RMC) emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli per i reati di cui agli artt. 110, 81 cpv., 512-bis e 416-bis c.p..

Con il suddetto provvedimento il Prefetto di Caserta, premesso che il gruppo imprenditoriale -OMISSIS- è operante nel settore delle imprese funebri e che le società ad esso riconducibili sono state destinatarie, nel 2018 e nel 2020, di altrettanti provvedimenti interdittivi, evidenzia che esso continuerebbe nella gestione occulta della suddetta attività avvalendosi di società compiacenti, fittiziamente intestate a prossimi congiunti e/o dipendenti, come evidenziato con i provvedimenti interdittivi emessi dalle Prefetture di Salerno e di Napoli, rispettivamente in data 19 luglio 2018 e 19 ottobre 2018, nei confronti delle società -OMISSIS- e Impresa Funebre -OMISSIS- S.r.l.: ai suddetti provvedimenti, aggiunge il Prefetto di Caserta, ha fatto seguito la costituzione, da parte della famiglia -OMISSIS-, delle società -OMISSIS- S.r.l. e Onoranze Funebri -OMISSIS-anch’esse raggiunte da provvedimenti interdittivi rispettivamente emessi in data 28 maggio 2020 e 10 luglio 2020 dalle Prefetture di Salerno e Napoli.

Rileva altresì il Prefetto di Caserta che tale modello operativo – caratterizzato dalla cessione di beni funzionali all’esercizio dell’attività in discorso e dal passaggio di dipendenti da società interdette a ditte compiacenti – è stato riscontrato anche nell’ambito degli accertamenti che hanno interessato l’Impresa Funebre -OMISSIS-, atteso che:

– da accertamenti alla banca dati ACI/PRA è emerso che la -OMISSIS- S.r.l. ha ceduto in data 17 luglio 2020 ed in data 29 luglio 2020 gli automezzi funebri alla suddetta impresa;

– sui manifesti funebri affissi sul territorio di -OMISSIS- recanti il logo “I.F.V.” (Impresa Funebre -OMISSIS-) è riportata l’utenza telefonica riferita al “referente di zona” intestata a -OMISSIS- -OMISSIS- (e prima ancora al padre -OMISSIS-), il quale, come emerso dalla banca dati INPS, risulta dipendente della ditta -OMISSIS-;

– la suddetta utenza è indicata anche sui tabelloni pubblicitari della -OMISSIS-, riconducibile alla famiglia -OMISSIS- ed interdetta dal Prefetto di Napoli con provvedimento del 6 marzo 2020;

– l’utenza fissa è intestata a -OMISSIS-, con ubicazione in -OMISSIS- dove la suddetta impresa non ha alcuna sede e/o unità locale;

– alle dipendenze dell’impresa individuale -OMISSIS-, come risulta dalla banca dati INPS, risultano -OMISSIS-, già assunti alle dipendenze della -OMISSIS- S.r.l. nonché storici dipendenti delle imprese funebri riconducibili alla famiglia -OMISSIS-.

Il provvedimento interdittivo pone infine in evidenza che “l’attivazione della società in esame (19/11/2018) risulta conseguente a diversi provvedimenti interdittivi emessi a carico delle ditte, operanti nel settore, riconducibili al medesimo gruppo familiare dei -OMISSIS-”.

3. Il T.A.R., con la sentenza appellata (n. -OMISSIS-), dopo aver illustrato i criteri ispiratori del sistema della prevenzione antimafia ed i principali parametri di giudizio cui deve essere commisurata, secondo la prevalente giurisprudenza, la legittimità del provvedimento interdittivo, premesso altresì, in punto di fatto, che l’informazione antimafia impugnata si fonda sulla ipotizzata riconducibilità dell’impresa ricorrente al clan camorristico -OMISSIS-, ha enucleato, nei termini seguenti, gli elementi da cui la Prefettura di Caserta ha condivisibilmente ricavato la sfavorevole prognosi interdittiva:

– acquisto di automezzi funebri dalla -OMISSIS- s.r.l., società riconducibile alla famiglia -OMISSIS- e attinta da interdittiva antimafia confermata in giudizio;

– presenza, alle dipendenze dell’impresa ricorrente, di soggetti già dipendenti della -OMISSIS- s.r.l.;

– presenza, tra i dipendenti dell’impresa ricorrente, di –OMISSIS-, la cui utenza telefonica è indicata sui tabelloni pubblicitari della medesima;

– il fatto che la stessa utenza telefonica è riportata anche sui tabelloni pubblicitari della -OMISSIS- società riconducibile alla famiglia -OMISSIS- e attinta da interdittiva antimafia emessa dal Prefetto di Napoli il 6 marzo 2020;

– indicazione, sui cartelloni pubblicitari della ricorrente, anche di un’utenza fissa, intestata alla ditta -OMISSIS- e con ubicazione in -OMISSIS-, sebbene la citata impresa non abbia alcuna sede o locale nel Comune citato.

Ciò premesso in punto di fatto, ha ritenuto il giudice di primo grado che “il complesso degli elementi fattuali evidenziati dalla Prefettura fanno sorgere il concreto sospetto, secondo la logica del “più probabile che non”, della permeabilità mafiosa della società ricorrente”, sulla scorta dei seguenti principali snodi motivazionali:

– “la società ricorrente opera in una zona territoriale e in un settore in cui la famiglia -OMISSIS- risulta titolare, formale o sostanziale, di diverse società, attive proprio nel medesimo settore dei servizi funebri e tutte, peraltro, attinte da interdittive antimafia, confermate in sede giurisdizionale. La Prefettura ha, in particolare, segnalato che per sfuggire agli effetti delle interdittive antimafia che hanno colpito le società riconducibili alla famiglia -OMISSIS-, quest’ultima ha, comunque, continuato a svolgere i servizi funebri attraverso altre società intestate fittiziamente ad altri soggetti, ma, comunque, in qualche modo riconducibili alla famiglia -OMISSIS-”;

– “gli elementi segnalati dalla Prefettura, e posti a supporto dell’interdittiva impugnata, rappresentano elementi univoci di impermeabilità (recte, permeabilità) mafiosa della società ricorrente, esposta, evidentemente, ad una influenza decisionale della famiglia -OMISSIS-”;

– “non solo si pone in questo senso l’acquisto degli automezzi già di proprietà della -OMISSIS- s.r.l., attinta da interdittiva antimafia, confermata in giudizio, ma anche la circostanza che i dipendenti di quest’ultima sono stati assunti dalla società ricorrente; peraltro tra i dipendenti assunti risulta anche –OMISSIS-”;

– “sintomatico della permeabilità mafiosa è, altresì, l’ulteriore elemento che l’utenza telefonica di –OMISSIS- è indicata sui tabelloni pubblicitari della società ricorrente come recapito telefonico cui chiamare per chiedere informazioni”.

In conseguenza della reiezione della domanda di annullamento avente ad oggetto il provvedimento interdittivo, il giudice di primo grado ha analogamente statuito con riferimento a quella avente ad oggetto i consequenziali provvedimenti dell’ANAC e dei Comuni di -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-.

4. La sentenza suindicata costituisce oggetto della domanda di riforma proposta, in vista dell’annullamento del provvedimento interdittivo impugnato in primo grado e dei relativi provvedimenti consequenziali, dalla originaria ricorrente.

Si oppongono invece all’accoglimento dell’appello il Ministero dell’Interno, il Comune di -OMISSIS- ed il Comune di -OMISSIS-.

5. Prima di esaminare le censure formulate dalla parte appellante, occorre evidenziare, al fine di delineare la cornice sistematica ed interpretativa entro la quale la relativa analisi deve essere condotta, che l’ancoraggio della misura interdittiva ai “tentativi di infiltrazione mafiosa”, ex art. 84, comma 3, d.lvo n. 159/2011, destituisce di fondamento ogni pretesa ricostruttiva incentrata sulla necessità di riscontrare, ai fini della sua legittima adozione, una situazione di infiltrazione o condizionamento in atto.

La disposizione citata, anticipando la soglia dell’intervento interdittivo ai meri “tentativi di infiltrazione” dell’impresa da parte della criminalità organizzata, si prefigge quindi di apprestare una barriera difensiva (all’ingerenza della mafia nelle attività contrattuali della P.A. o comunque soggette al suo potere di concessione e autorizzazione) invalicabile non solo dalle imprese soggette all’attuale influenza condizionante delle cosche, ma anche di quelle che, sulla base di elementi concretamente significativi, siano esposte al pericolo di condizionamento da parte delle stesse.

Tale forma di anticipazione, tipica della tutela amministrativa del contesto economico rispetto al potere inquinante della mafia, nel marcare la differenza del relativo assetto preventivo rispetto al sistema sanzionatorio penale, si presenta affatto irragionevole, in quanto l’effetto inibitorio conseguente all’esercizio del potere interdittivo non ha carattere assoluto, ma circoscritto a determinati settori di attività economica: quelli, come si è detto, in cui è maggiormente avvertita, in ragione del coinvolgimento diretto di interessi pubblici, l’esigenza di limitarne l’accesso a soggetti immuni da qualsiasi forma – anche solo tentata o presunta – di ingerenza mafiosa.

La definizione della fattispecie interdittiva sub specie di “tentativi di infiltrazione” non esclude che i relativi presupposti legittimanti siano accertati con il rigore imposto dalla gravità delle conseguenze – pur con i limiti innanzi tratteggiati – derivanti dall’esercizio del potere de quo nei confronti dell’impresa condizionata, fermo restando che la relativa indagine ricostruttiva – ed il connesso controllo di logicità, ragionevolezza e proporzionalità rimesso al giudice amministrativo – non deve tendere a porre in evidenza la presenza della “mano” della mafia sulle leve direttive dell’impresa attenzionata, ma il pericolo che questa possa essere attratta entro la sfera di influenza della criminalità organizzata, muovendosi pericolosamente lungo il crinale che separa il mondo economico “sano” da quello contaminato dalla mafia.

6. Sempre sul piano preliminare e delle “avvertenze” metodologiche, occorre evidenziare che, come posto in risalto anche dalla sentenza appellata, sulla scorta di una giurisprudenza consolidata da essa richiamata, la ricostruzione del compendio indiziario che fa da sfondo al provvedimento interdittivo deve ispirarsi – al pari della verifica della sua tenuta logica demandata al giudice amministrativo – a criteri di unità e complessità, con la conseguenza che il relativo giudizio non può non rifuggire, se non quale componente parziale e provvisoria dell’invocato sindacato giurisdizionale, inidonea in quanto tale a giustificare conclusioni definitive in ordine alla legittimità del provvedimento interdittivo, da una critica polverizzata e frammentaria dei singoli elementi indiziari concretamente valorizzati dalla Prefettura: ciò perché anche profili indiziari che, isolatamente considerati, non offrono una visione nitida e concreta del pericolo di condizionamento, possono, se coerentemente collocati in una trama unitaria e coordinata, far emergere la contiguità dell’impresa alla criminalità organizzata, ergo la pericolosa vicinanza tra la sua orbita operativa ed i circuiti decisionali della mafia, tale da rendere la prima facilmente preda della tendenza prevaricatrice della seconda.

7. Un’ultima precisazione si impone, prima di accedere all’esame dei motivi di appello.

La vicenda amministrativa approdata all’adozione del provvedimento interdittivo può essere conosciuta dal giudice amministrativo, ai fini dell’assunzione delle sue decisioni in ordine alla legittimità del provvedimento medesimo, nei limiti in cui sia ritualmente portata alla sua cognizione: limiti segnati, da un lato, dalle ragioni poste a fondamento del provvedimento prefettizio, dall’altro lato, dalle censure formulate dall’impresa interdetta avverso lo stesso ed in vista del suo annullamento.

Ulteriori aspetti di quella vicenda, pur dotati di indubbia pregnanza dal punto di vista della ricostruzione dei presupposti per l’esercizio del potere interdittivo e/o della loro attualizzazione, ma che non siano stati filtrati attraverso la motivazione del provvedimento, da un lato, e le censure proposte nei suoi confronti dall’impresa interessata, dall’altro, non sono quindi suscettibili di influire sull’esito della controversia, pur potendo conservare la loro rilevanza ai fini del successivo sviluppo dell’azione amministrativa.

Occorre fare riferimento, a tale riguardo, alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 593 del 18 maggio 2023, depositata nel giudizio di appello dalla ricorrente in data 26 giugno 2023, con la quale i sig.ri -OMISSIS- menzionati dall’impugnato provvedimento interdittivo, già titolari di società operanti nel settore delle onoranze funebri colpite da altrettante misure antimafia, sono stati assolti dai reati di cui agli artt. 110, 81 cpv. 512-bis e 416-bis c.p. all’esito del p.p. n. -OMISSIS- R.G.N.R., nell’ambito del quale, come si è detto in precedenza, era stata emessa l’ordinanza di custodia cautelare in carcere da cui la Prefettura di Caserta, con il provvedimento gravato, ha tratto la caratura criminale dei suddetti e, quindi, la sorgente del pericolo di condizionamento nei confronti dell’Impresa Funebre -OMISSIS-, in ragione dei collegamenti ravvisabili tra i primi e la seconda.

Deve invero osservarsi che l’effetto dissipativo che la parte appellante, con la memoria dell’11 luglio 2023, ritiene di far discendere dalla suddetta pronuncia nei confronti del pericolo di condizionamento che la criminalità organizzata, nei panni del clan -OMISSIS-, eserciterebbe nei confronti dell’impresa -OMISSIS- e posto dalla Prefettura di Caserta a fondamento della impugnata informativa interdittiva, non trova alcun addentellato nei motivi del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado né, tantomeno, in quelli di appello, i quali non recano alcuna contestazione nei confronti del suindicato presupposto motivazionale del provvedimento prefettizio, cui la predetta sentenza assolutoria dovrebbe fornire supporto dimostrativo.

Peraltro, proprio la necessaria distinzione tra valutazione amministrativa e penale dei fatti sintomatici dell’agevolazione mafiosa, con la conseguente negazione di ogni effetto automaticamente liberatorio riconducibile alle sentenze di proscioglimento/assoluzione eventualmente intervenute nei confronti dei soggetti coinvolti, impone che l’analisi dei fatti sopravvenuti (all’adozione dell’interdittiva) non potrebbe che essere effettuata dall’Amministrazione e non, recta via, dal giudice amministrativo, cui compete il solo sindacato di legittimità avente ad oggetto le determinazioni da quella espressamente e motivatamente assunte.

8. Può a questo senz’altro procedersi all’esame delle censure formulate dalla parte appellante, la quale pone in primo luogo in evidenza che la relativa impresa individuale non è stata costituita – come si afferma nel provvedimento impugnato – in data 19 novembre 2018 (ovvero in concomitanza con le misure interdittive che hanno attinto le società gestite dalla famiglia -OMISSIS-), in quanto la dott.ssa -OMISSIS-, che ne è titolare, ha iniziato ad operare dal 1° luglio 1986 ed i successivi mutamenti della forma giuridica utilizzata (tra i quali, da ultimo, quello verificatosi in data 19 novembre 2018, attraverso la costituzione dell’omonima impresa individuale) sono ricollegabili a lecite scelte imprenditoriali.

Evidenzia altresì la parte appellante che la dott.ssa -OMISSIS-, la cui impresa annovera un cospicuo numero di automezzi e di personale, è soggetto del tutto incensurato né è mai stata coinvolta in procedimenti penali, tantomeno per reati in materia di criminalità organizzata.

Il motivo non è meritevole di accoglimento.

A prescindere dal fatto che esso non sarebbe da solo idoneo a provocare la caducazione dell’impugnato provvedimento interdittivo, in quanto l’argomento contestato rappresenta solo un tassello della prognosi indiziaria che lo sorregge sul piano motivazionale, deve osservarsi che dalla complessiva trama del provvedimento medesimo, analizzata anche alla luce degli atti istruttori che ne hanno preceduto e preparato l’adozione, nonché delle stesse allegazioni della parte appellante, si evince che, indipendentemente dal dato formale (relativo cioè alla data di costituzione dell’Impresa Funebre -OMISSIS-), l’impresa appellante, la cui sede principale ed originaria coincide con il Comune di -OMISSIS- nell’anno 2020 – ovvero nello stesso periodo in cui le società riconducibili alla famiglia -OMISSIS- venivano colpite da misure interdittive – ha ampliato la sua operatività al Comune di -OMISSIS-, in cui quelle svolgevano la loro attività imprenditoriale con carattere di esclusività nel settore delle onoranze funebri.

Ne consegue che permane, pur dovendo prendersi atto della preesistenza della realtà imprenditoriale facente capo alla appellante, il significato indiziario che la Prefettura di Caserta ha inteso riconoscere al sostanziale avvicendamento dell’impresa appellante alle società della famiglia -OMISSIS- nella gestione dei servizi funerari nel territorio stabiese, reso palese dal passaggio di mezzi e di personale dalle seconde alla prima.

Non assume rilievo decisivo, infine, l’incensuratezza della dott.ssa -OMISSIS-, dal momento che, alla luce delle considerazioni innanzi formulate, la valutazione prefettizia si muove su un piano del tutto eterogeneo rispetto a quella penale, potendo alimentarsi di elementi che non sono giunti all’attenzione del giudice penale o che, comunque, non attingerebbero in quella sede la soglia di rilevanza, sostanziale e/o probatoria, atta a tradurli in addebiti formali.

9. Con le successive censure, la parte appellante contesta i singoli anelli della catena deduttiva che ha condotto la Prefettura di Caserta a ravvisare il pericolo di condizionamento della stessa da parte del gruppo -OMISSIS-.

Essa contesta in primo luogo la valenza indiziaria della circostanza relativa all’acquisto di tre autovetture per il trasporto dei feretri effettuato in data 17 luglio 2020 ed in data 29 luglio 2020 dalla società -OMISSIS- S.r.l., interdetta in data 28 maggio 2020, lamentando da un lato che la Prefettura, incorrendo nel deficit motivazionale denunciato già innanzi al T.A.R., non ha indicato il significato sintomatico della stessa, dall’altro lato che è del tutto usuale che la compravendita di tale tipologia di automezzi – aventi speciali allestimenti ed in possesso di specifiche autorizzazioni – avvenga tra operatori del settore.

Infine, la parte appellante contesta anche l’attualità del dato, allegando che, alla data dell’adozione dell’impugnata interdittiva, due dei suddetti automezzi erano stati da essa alienati e che comunque il loro acquisto è avvenuto mediante emissione di regolari fatture e relativi bonifici.

Il motivo non è meritevole di accoglimento.

In primo luogo, deve escludersi che l’Amministrazione sia incorsa nel lamentato deficit motivazionale, in quanto la cessione dei suddetti autoveicoli da parte della società -OMISSIS- S.r.l. all’Impresa Funebre -OMISSIS- è implicitamente espressiva di un rapporto di collegamento tra le due, quindi di potenziale contagio dell’impresa collusa nei confronti di quella acquirente, che, per la sua evidenza, non richiede di essere esplicitamente valorizzato: ciò tanto più in quanto la suddetta circostanza si inserisce in un più ampio quadro indiziario, rappresentato dalla comunanza di elementi materiali e di risorse personali tra l’impresa appellante e le società appartenenti al gruppo familiare dei -OMISSIS-, che di per sé configura una forma di “travaso” del patrimonio aziendale dalle seconde in direzione della prima.

Ugualmente inidonea ad inficiare la valenza indiziaria della suddetta circostanza è la deduzione secondo cui due degli automezzi in questione erano stati dismessi dalla appellante alla data dell’adozione dell’impugnata informazione interdittiva, riposando quella valenza principalmente nel dato storico dell’avvenuto acquisto, in quanto di per sé indicativo del citato collegamento.

Quanto poi al rilievo secondo cui la compravendita di tale tipologia di automezzi non potrebbe che avvenire, per la loro speciale configurazione e destinazione, tra operatori del settore, deve osservarsi che la parte appellante trascura di considerare, da un lato, che la circostanza indicata si iscrive in una più articolata cornice indiziaria, evocativa di collegamenti tra la stessa e le società della famiglia -OMISSIS- aventi carattere di “specialità”, tali cioè da distinguerli dai comuni quanto occasionali rapporti commerciali tra imprese appartenenti al medesimo settore economico, dall’altro lato, che l’acquisto dei suddetti automezzi, come affermato dalla stessa appellante, coincide con l’inizio della sua attività, alla quale è anzi funzionale, nell’ambito del Comune di -OMISSIS-, attraverso un sostanziale avvicendamento con le società del gruppo -OMISSIS- nella gestione dei servizi funebri presso quel Comune, di cui la suddetta famiglia era sostanzialmente esclusivista.

10. I successivi rilievi della parte appellante si dirigono avverso il provvedimento interdittivo impugnato in primo grado nella parte in cui ha valorizzato, quale ulteriore indice sintomatico di collegamento tra la stessa ed il gruppo imprenditoriale -OMISSIS-, l’assunzione del sig. -OMISSIS- -OMISSIS-.

La parte appellante, oltre a lamentare che manca nel provvedimento interdittivo l’esplicitazione del valore sintomatico del suddetto rapporto di lavoro, deduce in chiave critica, in primo luogo, che il menzionato dipendente è addetto ai servizi cimiteriali e non a quelli funebri, di cui si occupa il direttore tecnico, senza che assumano rilievo le utenze, fissa e mobile, indicate nei manifesti funebri, atteso che la prima corrisponde all’unità locale attivata dalla ricorrente in -OMISSIS- il 29 febbraio 2020, mentre la seconda fa capo al menzionato dipendente perché abitante in zona, a differenza sia della dott.ssa -OMISSIS-, abitante in -OMISSIS- sia del direttore tecnico sig. -OMISSIS-, abitante a -OMISSIS-.

Deduce altresì la parte appellante che, nell’ambito delle misure di self-cleaning che hanno accompagnato la presentazione dell’istanza ex art. 34-bis d.lvo n. 159/2011, il suddetto dipendente è stato licenziato in data 8 aprile 2022.

Le deduzioni della parte appellante non possono essere condivise.

In primo luogo, la adibizione del sig. -OMISSIS- -OMISSIS- ai servizi cimiteriali e non a quelli funebri non è sufficiente ad elidere la portata indiziaria del suo rapporto di lavoro con l’impresa appellante, in quanto indicativo – insieme agli altri enumerati dal provvedimento interdittivo – della “successione” della appellante nella fetta di mercato già occupata dalla famiglia -OMISSIS- e, quindi, nei relativi elementi identificativi ed operativi, tra i quali è appunto il suddetto dipendente, la cui utenza mobile veniva indicata nei manifesti funebri affissi dalla appellante.

Da questo punto di vista, la tesi di parte appellante, secondo cui il sig. -OMISSIS- si sarebbe limitato a ricevere le telefonate degli interessati ad usufruire dei servizi funebri da essa erogati, senza occuparsi della relativa gestione, costituente prerogativa del direttore tecnico, essendo egli abitante, a differenza di quest’ultimo, nel Comune di -OMISSIS-, trova smentita – confermando, nel contempo, l’ipotesi prefettizia che l’assunzione del sig. -OMISSIS- fosse funzionale a trasmettere all’impresa appellante l’”avviamento” commerciale maturato dalla famiglia -OMISSIS- e che sarebbe andato disperso per effetto delle interdittive di cui erano state destinatarie le società ad essa riconducibili – nel fatto che, proprio perché i contatti con il sig. -OMISSIS- avvenivano attraverso un’utenza mobile, dovendo poi gli utenti dei servizi funebri comunque recarsi in agenzia per discutere della pratica funeraria con il direttore tecnico, non vi era alcuna plausibile ragione perché dovesse essere necessariamente indicata l’utenza telefonica di un dipendente abitante nel Comune di -OMISSIS-, in cui quei servizi dovevano essere eseguiti.

Infine, non assume rilievo decisivo, già per il fatto che esso è successivo all’impugnata interdittiva, il licenziamento del sig. -OMISSIS-, eventualmente valutabile in sede di esame da parte del giudice competente dell’istanza di ammissione al controllo giudiziario da essa presentata e/o di riesame da parte della Prefettura del provvedimento suindicato.

11. Con la successiva deduzione, la parte appellante lamenta che il T.A.R. ha omesso di pronunciarsi sul rilievo, da essa formulato in primo grado, al fine di confutare l’assunto prefettizio secondo cui l’impresa -OMISSIS- non avrebbe “alcuna sede e/o unità locale formalmente dichiarata in atti in -OMISSIS-”: essa deduce di aver invece documentato, producendo la relativa S.c.i.a. ed il contratto di locazione, di avere aperto una unità locale in via -OMISSIS- del Comune di -OMISSIS-, poi trasferita al civico n. 121.

La deduzione, anche se fondata, non è suscettibile di dimostrare l’illegittimità del provvedimento interdittivo impugnato, in quanto attinente ad un passaggio motivazionale di quest’ultimo, oltre che di carattere secondario, non compenetrato nella sua struttura motivazionale di fondo, relativa come si è detto alla sussistenza di collegamenti tra l’impresa appellante ed il gruppo imprenditoriale -OMISSIS-, siccome sintomatici della soggezione della prima all’influenza condizionante del secondo.

12. Nel prosieguo dell’appello, la parte appellante contesta il rilievo sintomatico attribuito dalla Prefettura all’assunzione da parte della stessa di alcuni dipendenti “storici” della famiglia -OMISSIS-, evidenziando, da un lato, che il T.A.R. non ha considerato che non si trattava di operai generici, ma di dipendenti qualificati, in possesso di attestato regionale e di comprovata esperienza nel settore (ciò che ne spiegherebbe l’assunzione da parte della appellante), dall’altro lato, che non sono emerse notizie di coinvolgimento da parte di nessuno dei cinque dipendenti con esponenti della criminalità organizzata.

Deduce altresì la parte appellante che il dato evidenziato è anche inattuale, in quanto tre degli stessi dipendenti, già mesi prima dell’interdittiva prefettizia e poco dopo la loro assunzione, avevano rassegnato le dimissioni.

Nemmeno la censura innanzi sintetizzata può condurre all’accoglimento dell’appello.

Come già evidenziato, la vicenda imprenditoriale che ha occasionato l’intervento prefettizio in funzione preventiva con finalità di contrasto antimafia coincide con l’apertura da parte della impresa appellante di una unità locale nel Comune di -OMISSIS-.

Tale vicenda, da un punto di vista strettamente aziendalistico, si presta ad essere interpretata come fisiologica acquisizione da parte di una impresa estranea a quel contesto territoriale dei mezzi, materiali e personali, e della quota di mercato (o di parte di essa) per l’innanzi detenuti da altra impresa, la quale per l’intervenuto factum principis (rappresentato nella specie dall’adottata interdittiva) non sia in grado di proseguire l’esercizio della sua attività.

Tale lettura tuttavia non coglie l’intera essenza della fattispecie oggetto di giudizio, il cui tratto qualificante è rappresentato dalla apprensione da parte della appellante anche del know how territoriale e del bagaglio concorrenziale posseduto dalle imprese interdette, manifestata attraverso l’impiego del personale e dei contatti telefonici già facenti capo alle seconde.

Tali profili, invero, collocano la suddetta vicenda – facendole assumere la rilevanza indiziante valorizzata dalla Prefettura di Caserta – entro un contesto relazionale tra la dante e la avente causa dei suddetti trasferimenti (di mezzi, di personale e di contatti telefonici) che corrompe la fisiologica alterità delle due imprese ed induce ragionevolmente ad accostarle ad una entità sostanzialmente unitaria e di fatto etero-diretta, indipendentemente dalla loro formale titolarità.

Infine, non è decisivo, come già in precedenza evidenziato, che tre dei dipendenti in questione abbiano dato le dimissioni, sia in ragione della parzialità del dato (che non riguarda tutti i dipendenti “ereditati”), sia perché rileva il fatto storico della avvenuta assunzione sia, infine, perché il rapporto con il sig. -OMISSIS- -OMISSIS- è stato interrotto solo successivamente all’impugnata interdittiva.

13. Con l’ultima censura la parte appellante, oltre a ribadire che la costituzione dell’Impresa Funebre -OMISSIS- si inscrive in un risalente e consolidato percorso imprenditoriale di cui è stata protagonista la titolare, espone i dati da cui risulta il ridotto numero di funerali organizzati nel Comune di -OMISSIS- rispetto a quelli da essa complessivamente svolti in altri contesti territoriali, con la finalità di dimostrare la debolezza del ragionamento indiziario formulato dalla Prefettura ed avallato dal T.A.R. con la sentenza appellata.

Nemmeno il suindicato profilo deduttivo, ad avviso del Collegio, è condivisibile.

Dai dati esposti dalla parte appellante si evince invero che l’impresa appellante, a seguito della interdizione delle società facenti capo alla famiglia -OMISSIS-, ha incrementato significativamente il numero di funerali svolti nel Comune di -OMISSIS-, passando dai 12 funerali del primo semestre del 2020 ai complessivi 111 funerali per l’intero anno, a riprova della sostanziale continuità operativa tra la stessa e le imprese interdette, favorita dalla acquisizione dei mezzi e del personale delle seconde.

13. Deve concludersi osservando che le circostanze sopravvenute segnalate dalla appellante, a cominciare dalla richiamata sentenza assolutoria pronunciata nei confronti dei sig.ri -OMISSIS-, potranno essere adeguatamente valutate dalla Prefettura di Caserta, anche tenuto conto dell’avvenuto decorso del termine di validità dell’informativa impugnata, ai sensi dell’art. 86, comma 2, d.lvo n. 159/2011.

14. L’appello, quindi, deve essere complessivamente respinto, mentre l’originalità dell’oggetto della controversia giustifica la compensazione delle spese del giudizio di appello.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello n. 9189/2022, lo respinge.

Spese del giudizio di appello compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone, fisiche e giuridiche, menzionate nell’epigrafe e nella motivazione della presente sentenza.