Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Prima, sentenza n. 107 depositata il 27 gennaio 2025

interdittiva antimafia – valutazione degli indizi

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo la società -OMISSIS-. (in seguito, -OMISSIS-) ha impugnato il decreto con cui il Prefetto della Provincia di -OMISSIS- ha negato il rinnovo dell’iscrizione nella c.d. white list, la comunicazione interdittiva antimafia di cui in epigrafe e altresì, in via derivata, il provvedimento con cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione (in seguito, ANAC) ha comunicato l’annotazione dell’interdittiva nel casellario informatico degli operatori economici. 

1.1. La comunicazione interdittiva del Prefetto, adottata all’esito del procedimento avviato da -OMISSIS- per il rinnovo dell’iscrizione nella white list, evidenzia in particolare:

– che dall’istruttoria svolta è emerso un diretto collegamento tra le aziende facenti capo al nucleo famigliare -OMISSIS-, dimostrato dalla condivisione dei mezzi impiegati nei cantieri e del personale, e dalla successione dei diversi membri della famiglia, peraltro nel caso delle sorelle -OMISSIS-, appena maggiorenni, nelle cariche sociali e gestionali;

– che -OMISSIS- ha rapporti di cointeressenza economica, rilevatori del condizionamento, con imprese già colpite da provvedimenti antimafia (-OMISSIS-);

– che il Sig. -OMISSIS- -OMISSIS- ha avuto rapporti negoziali di lungo corso con il sig. -OMISSIS-, a partire dalla presenza di quest’ultimo nelle società della moglie del -OMISSIS-, fino alla costituzione della-OMISSIS-

2. Il ricorso introduttivo è basato sui seguenti motivi.

I – Violazione e falsa applicazione dell’art. 91, comma 6, del d.lgs. n. 159/2011. Violazione e falsa applicazione dell’art. 84, comma 4. del d.lgs. n. 159/2011. Violazione del diritto di partecipazione al procedimento amministrativo. Carenza ed insufficienza della motivazione.

La Prefettura non avrebbe assicurato l’effettivo contraddittorio procedimentale in quanto, dopo aver provveduto all’audizione dell’interessata, non avrebbe svolto ulteriori attività istruttorie e non avrebbe richiesto un nuovo vaglio del Gruppo interforze.

Nelle sue osservazioni la ricorrente avrebbe fornito elementi nuovi evidenziando in particolare che

in data -OMISSIS- la società era stata acquistata da un nuovo socio unico, il sig. -OMISSIS- e che questo e l’amministratore dott. -OMISSIS- sarebbero soggetti incensurati che non hanno mai avuto contatti con la criminalità organizzata.

L’Amministrazione invece non avrebbe tenuto adeguatamente conto di tali osservazioni e avrebbe assunto la misura interdittiva sulla base di considerazioni relative al cessato socio unico, signora -OMISSIS–OMISSIS-, senza indicare elementi concreti a carico della mutata compagine societaria.

In ogni caso nessuno degli amministratori (-OMISSIS-), o dei soci attuali (-OMISSIS-) o passati (-OMISSIS–OMISSIS-) avrebbe avuto frequentazioni controindicate con soggetti affiliati o vicini alle cosche mafiose, ne abitudini di vita o rapporti pericolosi.

Nella fattispecie non sarebbe pertanto configurabile alcuna delle ipotesi tipizzate dalla giurisprudenza per l’adozione delle misure interdittive.

II – Violazione e falsa applicazione degli art. 84 91 e 94 del d.lgs. n. 159/2011. Violazione e falsa applicazione dell’art. 84 comma 4 del d.lgs. n. 159/2011. Falsità del presupposto. Difetto di motivazione e contraddittorietà.

Il provvedimento sarebbe stato assunto sulla base di presupposti falsi.

Sotto un primo profilo, la società -OMISSIS-, costituita nell’anno -OMISSIS-, non farebbe parte di un unico polo di interessi facenti capo alla famiglia -OMISSIS-. Dall’-OMISSIS- la società sarebbe stata acquistata dal sig. -OMISSIS-, soggetto estraneo alla famiglia -OMISSIS-.

Sotto un secondo profilo, la Prefettura di -OMISSIS- avrebbe compiuto una distorta valutazione della famiglia -OMISSIS-, “appiattendosi” sulle valutazioni in precedenza compiute dalla Prefettura di -OMISSIS-.

La Prefettura di -OMISSIS- avrebbe assunto l’interdittiva impugnata sul falso presupposto che il sig. -OMISSIS- -OMISSIS- sia un soggetto attinto da pregiudizi per reati di stampo mafioso e abbia inteso avvalersi delle figlie appena maggiorenni, dell’amico -OMISSIS- e della moglie -OMISSIS-, per aggirare la normativa vigente in tema di prevenzione antimafia.

Invece nessuno degli appartenenti alla famiglia -OMISSIS- avrebbe precedenti di alcun tipo nè carichi pendenti nè collegamenti con la criminalità organizzata.

L’unico elemento da cui sarebbero scaturite le interdittive a catena assunte nei confronti delle società riconducibili alla famiglia -OMISSIS- sarebbe costituito dal controllo effettuato quattro anni prima in un cantiere gestito dalla società -OMISSIS-s.r.l. (di proprietà della sorella della sig. -OMISSIS- -OMISSIS-), nel quale sarebbero stati rinvenuti quattro operai con precedenti penali.

Tali interdittive sarebbero state giustificate “solo se il capostipite -OMISSIS- -OMISSIS- fosse stato un soggetto con precedenti per Mafia o comunque soggetto affiliato alle cosche o comunque indicato dalle forze di polizia come soggetto vicino alle consorterie mafiose. Solo in tal caso potevano reggere i provvedimenti adottati nei confronti di società riconducibili alle figlie o ai parenti prossimi o agli amici stretti (quali il -OMISSIS-), perché poteva ipotizzarsi quella regia clanica propria del metodo mafioso”.

Ma il sig. -OMISSIS- -OMISSIS- sarebbe un soggetto incensurato, di condotta irreprensibile, che non ha mai avuto né precedenti penali, né frequentazioni controindicate.

-OMISSIS- -OMISSIS-, dopo avere costituito -OMISSIS-, avrebbe fornito alle figlie capitali e mezzi per costituire le società -OMISSIS- s.r.l. (nel -OMISSIS-) e -OMISSIS-. (nel -OMISSIS-) per avviarle all’attività di imprenditrici, non per eludere la normativa antimafia.

Alla data di costituzione di tali società -OMISSIS-s.r.l. sarebbe stata infatti iscritta nella white list.

La Prefettura di -OMISSIS- non avrebbe dimostrato “alcun contatto diretto o indiritto della -OMISSIS-. o dei propri soci o amministratori con quelle che nel provvedimento vengono definite le consorterie mafiose”.

Anche il sig. -OMISSIS-, descritto nel provvedimento come uomo di fiducia del -OMISSIS-, non sarebbe mai stato sfiorato da inchieste o pregiudizi di carattere penale.

-OMISSIS- non avrebbe mai avuto alle proprie dipendenze alcuno dei dipendenti che avevano portato all’interdittiva della società -OMISSIS-s.r.l.. Inoltre non vi sarebbe stata alcuna cointeressenza tra la società -OMISSIS-. ed altre società controindicate, se non il precedente rapporto parentale tra la socia -OMISSIS- -OMISSIS- e sua sorella che era titolare di quote della società -OMISSIS-s.r.l. (oggi in liquidazione).

Pertanto le considerazioni, che hanno portato ad adottare l’interdittiva nei confronti di -OMISSIS-s.r.l., non avrebbero potuto essere estese alla società -OMISSIS-.

Sotto altro profilo, l’interdittiva impugnata sarebbe contraddittoria rispetto agli esiti dell’accertamento compiuto dai Carabinieri del Comando provinciale di -OMISSIS- in data -OMISSIS-, in cui veniva rappresentato alla Prefettura di -OMISSIS- che “Non figurano, infine, agli atti di questo Comando, tentativi d’infiltrazione mafiosa nei confronti della ditta (-OMISSIS-), né risulta che le suddette persone subiscano o abbiano subito, da parte di organizzazioni criminali, coercizioni tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi”.

3. Il Ministero dell’Interno e ANAC si sono costituiti in giudizio contestando nel merito le censure proposte ed eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità dell’impugnazione della comunicazione di ANAC dell’inserimento di -OMISSIS- nel casellario informatico degli operatori economici.

4. A seguito dell’ostensione in data -OMISSIS- dell’integrale provvedimento interdittivo, con ricorso per motivi aggiunti presentato in data 16-11-2022 -OMISSIS- ha proposto i seguenti ulteriori motivi.

I – Violazione e falsa applicazione dell’art. 91, comma 6, del d.lgs. n. 159.2011. Violazione e falsa applicazione dell’art. 84, comma 4, del d.lgs. n. 159/2011. Violazione del diritto di partecipazione al procedimento amministrativo. Carenza ed insufficienza della motivazione.

A fronte della nomina del nuovo amministratore (la dott. -OMISSIS-), della cessione delle quote in favore del sig. -OMISSIS- e di quanto emerso in sede di audizione degli stessi, l’Amministrazione avrebbe dovuto procedere ad un’istruttoria “più giudiziosa, più attenta”.

L’Amministrazione non avrebbe considerato adeguatamente quanto rilevato dalla ricorrente.

Quanto alla nomina del nuovo amministratore, questa non potrebbe essere valutata negativamente.

La dott. -OMISSIS- sarebbe stata infatti scelta per dare supporto alla giovane proprietaria in virtù delle proprie competenze e capacità professionali.

Il sig. -OMISSIS- sarebbe estraneo alla famiglia -OMISSIS- e, contrariamente a quanto sostenuto dalla Prefettura, avrebbe acquisito specifiche competenze nel settore dell’Energia e, quindi, delle connesse telecomunicazioni a mezzo fibra.

Le frequentazioni del sig.-OMISSIS- con -OMISSIS- sarebbero normalissime interazioni sociali determinate dall’essere conterranei e amici che si trovano al nord per motivi di lavoro.

In ogni caso entrambi sarebbero estranei non solo al fenomeno associativo, ma anche a mere frequentazioni controindicate.

II – Violazione e falsa applicazione degli artt. 84, 91 e 94 del d.lgs. n. 159/2011. Violazione e falsa applicazione dell’art. 84, comma 4, del d.lgs. 159/2011. Falsità del presupposto. Difetto di motivazione e contraddittorietà.

Il provvedimento impugnato, oltre che sotto il profilo procedimentale, sarebbe illegittimo in quanto basato su presupposti falsi.

In primo luogo sarebbe falso il presupposto, su cui si fondano anche le interdittive assunte dalle Prefetture di -OMISSIS- e -OMISSIS-, secondo cui -OMISSIS- -OMISSIS- sarebbe “organico alla criminalità organizzata nelle scelte imprenditoriali”. -OMISSIS- -OMISSIS- non avrebbe subito né condanne né procedimenti penali.

Inoltre diversamente da quanto sostenuto dalla Prefettura:

a) gli ex dipendenti di -OMISSIS-, i signori -OMISSIS-, risultati con precedenti penali rilevanti sotto il profilo antimafia, non avrebbero mai lavorato alle dipendenze di -OMISSIS- e comunque sarebbero stati assolti per i reati loro contestati nel -OMISSIS-.

b) -OMISSIS- avrebbe specifiche competenze nel campo dell’attività imprenditoriale di -OMISSIS-;

c) la società -OMISSIS-(costituita da terzi soggetti nel -OMISSIS- di cui -OMISSIS- sarebbe divenuto coamministratore dopo la liquidazione di -OMISSIS-) sarebbe stata sottoposta a interdittiva solo in relazione alle frequentazioni amicali del sig. -OMISSIS- con il sig.-OMISSIS-.

5. Con ordinanza n.-OMISSIS- questa Sezione ha respinto la domanda cautelare proposta dalla ricorrente, considerato:

– che “sono comprovati e non contestati dei legami tra la Società ricorrente (-OMISSIS-.) con Società già colpite da interdittiva (-OMISSIS-);

– che “la cessione delle quote è avvenuta in favore di un soggetto che in passato ha collaborato con le predette Società già colpite da interdittiva, ed è avvenuta con delle modalità ed una tempistica che fanno apparire non irragionevole il giudizio dell’Amministrazione circa la mancanza di discontinuità ed il permanere delle criticità già evidenziatesi con le interdittive che hanno colpito le altre Società”.

6. Le parti hanno depositato memorie in cui -OMISSIS- ha sviluppato le sue difese e le Amministrazioni resistenti hanno dato atto della reiezione dei ricorsi proposti avverso le interdittive assunte nei confronti delle altre società riconducibili alla famiglia -OMISSIS-.

7. All’udienza pubblica del 20 novembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

8. In applicazione dei principi di economia processuale e della ragione più liquida (Cons. Stato, Ad. Plen., 27 aprile 2015, n. 5, capo 5.3), si può prescindere dall’esame dell’eccezione preliminare di inammissibilità dell’impugnazione della comunicazione di ANAC dell’inserimento di -OMISSIS- nel casellario informatico degli operatori economici, stante l’infondatezza nel merito delle censure proposte.

9. Nel merito deve essere in via preliminare evidenziato che la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che è estranea al sistema, non trattandosi di provvedimenti nemmeno latamente sanzionatori, qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là del ragionevole dubbio, poiché simile logica, propria del giudizio penale, vanificherebbe la finalità anticipatoria dell’informazione antimafia e degli atti conseguenti, che è quella di prevenire un grave pericolo e non già quella di punire, nemmeno in modo indiretto, una condotta penalmente rilevante (Cons. Stato, Sez. III, 14-2-2024, n. 1482).

I fatti che l’autorità amministrativa deve valorizzare sono rilevanti nel loro valore oggettivo, storico, sintomatico, perché rivelatori del condizionamento che le associazioni mafiose, in molteplici, cangianti e sempre nuovi modi, possono esercitare sull’impresa (Cons. Stato, Sez. III, 6-3-2018, n. 1408).

Lo stesso legislatore – art. 84, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 – ha riconosciuto quale elemento fondante l’informazione antimafia la sussistenza di “eventuali tentativi” di infiltrazione mafiosa “tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate. Eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa e tendenza di questi ad influenzare la gestione dell’impresa sono nozioni che delineano una fattispecie di pericolo, propria del diritto della prevenzione, finalizzato, appunto, a prevenire un evento che, per la stessa scelta del legislatore, non necessariamente è attuale, o inveratosi, ma anche solo potenziale, purché desumibile da elementi non meramente immaginari o aleatori (Cons. Stato, Sez. III, 30-1–OMISSIS-, n. 758).

D’altro canto, il legislatore, nell’ancorare l’emissione del provvedimento interdittivo antimafia all’esistenza di “tentativi” di infiltrazione mafiosa, ha fatto ricorso, come ha precisato ancora la giurisprudenza, ad una “clausola generale aperta”, che, tuttavia, non costituisce una “norma in bianco né una delega all’arbitrio dell’autorità amministrativa imprevedibile per il cittadino, e insindacabile per il giudice, anche quando il Prefetto non fondi la propria valutazione su elementi “tipizzati” (quelli dell’art. 84, comma 4, lett. a), b), c) ed f), d.lgs. n. 159 del 2011), ma su elementi riscontrati in concreto di volta in volta con gli accertamenti disposti, poiché il pericolo di infiltrazione mafiosa costituisce, sì il fondamento, ma anche il limite del potere prefettizio e, quindi, demarca, per usare le parole della Corte europea, anche la portata della sua discrezionalità, da intendersi qui non nel senso, tradizionale e ampio, di ponderazione comparativa di un interesse pubblico primario rispetto ad altri interessi, ma in quello, più moderno e specifico, di equilibrato apprezzamento del rischio infiltrativo in chiave di prevenzione secondo corretti canoni di inferenza logica.

In tale direzione la verifica della legittimità dell’informativa deve essere effettuata sulla base di una valutazione unitaria degli elementi e dei fatti che, visti nel loro complesso, possono costituire un’ipotesi ragionevole e probabile di permeabilità della singola impresa ad ingerenze della criminalità organizzata di stampo mafioso sulla base della regola causale del “più probabile che non”, integrata da dati di comune esperienza, evincibili dall’osservazione dei fenomeni sociali (qual è quello mafioso), e che risente della estraneità al sistema delle informazioni antimafia di qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là del ragionevole dubbio (Cons. Stato, Sez. III, 18-4-2018, n. 2343).

Ciò che connota la regola probatoria del “più probabile che non” non è un diverso procedimento logico, ma la (minore) forza dimostrativa dell’inferenza logica, sicché, in definitiva, l’interprete è sempre vincolato a sviluppare un’argomentazione rigorosa sul piano metodologico, “ancorché sia sufficiente accertare che l’ipotesi intorno a quel fatto sia più probabile di tutte le altre messe insieme, ossia rappresenti il 50% + 1 di possibilità, ovvero, con formulazione più appropriata, la c.d. probabilità cruciale (Cons. Stato, Sez. III, 26-9–OMISSIS-, n. 4483).

Nella prospettiva della prevenzione anticipatoria della difesa della legalità si colloca, dunque, il provvedimento di informativa antimafia al quale, infatti, è riconosciuta dalla giurisprudenza natura “cautelare e preventiva (Cons. Stato, Ad. Plen., 6 aprile 2018, n. 3), comportando un giudizio prognostico circa probabili sbocchi illegali della infiltrazione mafiosa.

La Corte costituzionale ha, quindi, fatto riferimento alle situazioni indiziarie, che sviluppano e completano le indicazioni legislative, costruendo un sistema di tassatività sostanziale, individuate da questa Sezione. Tra queste: i provvedimenti “sfavorevoli” del giudice penale; le sentenze di proscioglimento o di assoluzione, da cui pure emergano valutazioni del giudice competente su fatti che, pur non superando la soglia della punibilità penale, sono però sintomatici della contaminazione mafiosa; i rapporti di parentela o di coniugio, laddove assumano una intensità tale da far ritenere una conduzione familiare e una “regia collettiva” dell’impresa, nel quadro di usuali metodi mafiosi fondati sulla regia “clanica”; le vicende anomale nella formale struttura dell’impresa e nella sua gestione, incluse le situazioni in cui la società compie attività di strumentale pubblico sostegno a iniziative, campagne antimafia, antiusura, antiriciclaggio, allo scopo di mostrare un “volto di legalità” idoneo a stornare sospetti o elementi sostanziosi sintomatici della contaminazione mafiosa; la condivisione di un sistema di illegalità, volto ad ottenere i relativi “benefici (Cons. Stato, Sez. II, 14-2-2024, n. 1482).

9.2. Alla luce di tali consolidate affermazioni giurisprudenziali, le censure proposte non possono essere condivise.

10.1. Infondati sono il primo motivo del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti, con cui parte ricorrente lamenta che l’Amministrazione non avrebbe tenuto adeguatamente conto delle osservazioni presentate (con particolare riferimento alla nomina della dott. -OMISSIS- come amministratore e della cessione delle quote in favore del sig. -OMISSIS-) e avrebbe omesso di svolgere i necessari approfondimenti istruttori.

10.2. Invero nell’interdittiva impugnata viene dato atto che nell’ambito del contraddittorio procedimentale la ricorrente non ha fornito alcun elemento nuovo o diverso da quelli già in possesso della Prefettura: dall’esame della visura storica di Infocamere era già emerso che -OMISSIS–OMISSIS- aveva ceduto la totalità delle quote ad -OMISSIS-, attuale socio unico, peraltro senza informare la Prefettura come invece imposto dall’art. 86, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011.

Tuttavia sulla base di indici gravi precisi e concordanti – corrispondenti al modus operandi delle società oggetto di influenze da parte della criminalità organizzata – la Prefettura ha ritenuto che le modifiche intervenute nella titolarità dell’impresa -OMISSIS-, per le modalità e la tempistica con la quale sono state realizzate, si collocano in un disegno finalizzato ad eludere gli effetti interdittivi disposti dapprima nei confronti di -OMISSIS-s.r.l. dal Prefetto di -OMISSIS-, e poi nei confronti di -OMISSIS- s.r.l. e -OMISSIS- dal Prefetto di -OMISSIS-, “nascondendo” i soggetti ritenuti controindicati senza tuttavia effettivamente interrompere la continuità e l’attualità del rischio di cointeressenze e condizionamenti da parte della criminalità organizzata nella gestione delle imprese medesime.

Ciò in quanto:

– l’atto di cessione delle quote sociali ad -OMISSIS- da parte di -OMISSIS–OMISSIS- è avvenuto a distanza di una settimana dall’adozione del provvedimento interdittivo del Prefetto di -OMISSIS- che ha colpito la società -OMISSIS- s.r.l., controllata dalla sorella -OMISSIS- d -OMISSIS-;

– il nuovo socio unico -OMISSIS- non risulta in possesso di alcuna esperienza professionale o lavorativa nello specifico settore dell’informatica e delle tecnologie in cui opera la società -OMISSIS-. Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente gli accertamenti svolti presso la banca dati dell’Agenzia delle Entrate e presso l’INPS hanno smentito che lo stesso fosse stato dipendente di -OMISSIS- né avesse ricevuto compensi da questa per “prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione“;

– i redditi del sig.-OMISSIS-, dal -OMISSIS- al -OMISSIS- non risultano compatibili con il versamento di Euro 10.000,00 per l’acquisto delle quote sociali di -OMISSIS-;

– che il sig.-OMISSIS- risulta avere avuto ripetuti contatti con i componenti della famiglia -OMISSIS- e con -OMISSIS- uomo di fiducia e stretto collaboratore di -OMISSIS- -OMISSIS-;

– che la dott. -OMISSIS- è persona vicina alla famiglia -OMISSIS- in quanto depositaria dal -OMISSIS-, delle scritture contabili della ditta individuale -OMISSIS-di cui era titolare la moglie di -OMISSIS- -OMISSIS- nonché madre di -OMISSIS–OMISSIS-;

Alla luce di tali complessivi indizi, che non risultano in alcun modo smentiti dalle produzioni in giudizio della ricorrente – la valutazione compiuta dalla Prefettura, circa il mancato superamento dell’influenza di fatto della famiglia -OMISSIS- sulla società, non presenta alcun profilo di irragionevolezza.

10.3. Le affermazioni di parte ricorrente circa le competenze del sig.-OMISSIS-, “nel settore dell’Energia e, quindi, delle connesse telecomunicazioni a mezzo fibra”, risultano invece del tutto generiche e comune non provate.

11. Infondati sono altresì il secondo motivo del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti, con cui parte ricorrente sostiene che non vi sarebbero i presupposti per l’adozione della misura di prevenzione impugnata.

11.1. Per quanto di interesse infatti tra le situazioni sintomatiche di pericolo di infiltrazione mafiosa, tipizzate dalla giurisprudenza, rientrano:

a) l’instaurazione di rapporti commerciali o associativi tra un’impresa e una società già ritenuta esposta al rischio di influenza criminale (cfr. ex multis Cons. St., sez. III, 26 maggio 2016, n. 2232). La ratio di tale regola dev’essere, in particolare, rinvenuta nella valenza sintomatica (del rischio di collusioni illecite con organizzazioni mafiose) attribuibile a cointeressenze economiche particolarmente pregnanti tra un’impresa certamente gravata da controindicazioni antimafia e un’altra che fa affari con essa. Perché possa presumersi il “contagio” è necessario che la natura, la consistenza e i contenuti delle modalità di collaborazione tra le due imprese siano idonei a rivelare il carattere illecito dei legami stretti tra i due operatori economici (Cons. Stato, Sez. III, 10-6-2024, n. 5180);

b) le vicende anomale nella concreta gestione dell’impresa, consistenti in fatti che lasciano intravedere, nelle scelte aziendali, nelle dinamiche realizzative delle strategie imprenditoriali, nella stessa fase operativa e nella quotidiana attività di impresa, evidenti ragioni di influenza mafiosa, tra cui le cc.dd. teste di legno poste nelle cariche sociali, la promiscuità di forze umane e di mezzi con imprese gestite dai medesimi soggetti riconducibili alla criminalità e già colpite, a loro volta, da interdittiva antimafia (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 3-2–OMISSIS-, n. 1370);

c) anche i soli rapporti di parentela, laddove assumono una intensità tale da far ritenere una conduzione familiare e una regia collettiva dell’impresa, nel quadro di usuali metodi mafiosi fondati sulla regia “clanica (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. III, 13 marzo 2024, n.2451). Con la precisazione che ai fini dell’adozione di provvedimenti in materia di codice antimafia, l’autorità prefettizia può quindi dare rilievo ai rapporti di parentela tra titolari, soci, amministratori, direttori generali dell’impresa, e familiari che risultino soggetti permeabili all’influenza della criminalità organizzata, laddove tale rapporto, per la sua natura, intensità o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del “più probabile che non”, che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, da tentativi di infiltrazione (Cons. Stato, Sez. III, 13-1–OMISSIS-, n. 412).

E l’interdittiva impugnata risulta congruamente motivata in relazione alla sussistenza degli elementi integrativi di tutte e tre le figure sintomatiche sopra richiamate.

In questo senso risultano in particolare significative le cointeressenze economiche tra la società -OMISSIS- e le altre società riconducibili ai componenti della famiglia -OMISSIS-, già oggetto di provvedimenti interdittivi e segnatamente: -OMISSIS-s.r.l., controllata da -OMISSIS- -OMISSIS- e oggetto di interdittiva da parte della Prefettura di -OMISSIS- in data -OMISSIS—OMISSIS-, e -OMISSIS- s.r.l., controllata da -OMISSIS- -OMISSIS- e oggetto di interdittiva del Prefetto di -OMISSIS- in data -OMISSIS-

Non è infatti contestato il passaggio di personale (34 dipendenti) e di mezzi tra tali società e l’interdittiva dà compiutamente atto di stabili relazioni commerciali tra -OMISSIS- e -OMISSIS- e altresì dell’acquisto da parte della ricorrente, in data -OMISSIS—OMISSIS-, del ramo d’azienda di -OMISSIS-concernente “l’esercizio dell’attività di installazione di impianti telefonici”.

Il fatto che i quattro dipendenti di -OMISSIS-, ritenuti direttamente collegati alla criminalità organizzata, non siano stati successivamente assunti da -OMISSIS-, non risulta rilevante in quanto i sopra evidenziati rapporti risultano di per sé idonei a dimostrare lo stretto collegamento tra tali società.

A ciò si aggiunga che il ricorso proposto da -OMISSIS-s.r.l., contro l’interdittiva assunta nei suoi confronti dalla Prefettura di -OMISSIS-, è stato respinto dal T.A.R. Lombardia, sez. Brescia, con sentenza n.-OMISSIS-, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. -OMISSIS-. Il ricorso proposto dalla società -OMISSIS- contro l’interdittiva assunta nei suoi confronti dalla Prefettura di -OMISSIS- è stato invece respinto da questo Tribunale Amministrativo con sentenza n. -OMISSIS-.

11.2. Sotto altro profilo, le anomale vicende che riguardano -OMISSIS- e le altre società riconducibili alla famiglia -OMISSIS- confermano, secondo il criterio del “più probabile che non”, l’intendo di eludere gli effetti delle misure interdittive assunte dalle Prefetture di -OMISSIS- e di -OMISSIS-.

Come confermato anche da parte ricorrente e comunque non contestato, lo stesso -OMISSIS- -OMISSIS- ha fornito alle figlie appena maggiorenni – prive delle esperienze professionali e di studio necessarie – “capitali e mezzi” per costituire le società -OMISSIS- s.r.l. e -OMISSIS-.

Inoltre dopo le interdittive che hanno colpito -OMISSIS- e -OMISSIS- in data in data -OMISSIS- è stata costituita l’ulteriore società -OMISSIS- s.r.l. di cui -OMISSIS- è amministratore e socio al 25% e il rimanente 75% del capitale sociale è di proprietà di -OMISSIS- -OMISSIS-.

11.4. Quanto all’elemento sintomatico concernente i rapporti di parentela, l’interdittiva ha compiutamente evidenziato l’intensità dei rapporti esistenti tra titolari e amministratori delle società coinvolte e segnatamente: di -OMISSIS–OMISSIS-, figlia convivente di -OMISSIS- -OMISSIS-, titolare di -OMISSIS-, della sorella -OMISSIS- -OMISSIS- titolare di -OMISSIS- nonché del lungo legame fiduciario tra -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS-.

11.5. Quanto all’assunto secondo cui nessuno degli appartenenti alla famiglia -OMISSIS- avrebbe precedenti di alcun tipo né carichi pendenti né collegamenti con la criminalità organizzata, si richiamano le analitiche osservazioni contenute nella sentenza n.-OMISSIS-, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. -OMISSIS-, con cui il T.A.R. Lombardia, sez. Brescia, ha respinto il ricorso proposto contro l’interdittiva relativa a -OMISSIS-, e altresì nella sentenza n. -OMISSIS- con cui questo Tribunale ha respinto il ricorso proposto avverso l’interdittiva riguardante la società -OMISSIS-.

11.6. In relazione alla posizione di -OMISSIS-, l’interdittiva ha dato compiutamente atto dei ruoli anche di fatto da questo rivestiti nelle società colpite da interdittiva e dello stabile rapporto di fiducia che lo lega a -OMISSIS- -OMISSIS-. Inoltre lo stesso risulta essere stato denunciato dal Nucleo P.E.F. della Guardia di Finanza di -OMISSIS- per violazione dell’art. 316-ter, comma 1, c.p. (indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato) per aver richiesto ed ottenuto successivamente al provvedimento interdittivo del Prefetto di -OMISSIS- contributi a fondo perduto per un totale di Euro 108.784,00 a favore di -OMISSIS-s.r.l., società in scioglimento e liquidazione.

11.7. In definitiva gli elementi sintomatici del rischio di collusioni illecite con la criminalità organizzata, evidenziati nel provvedimento impugnato, risultano nel loro complesso del tutto idonei a giustificare l’adozione della misura assunta.

12. Per quanto precede il ricorso deve essere quindi respinto. 

13. Le spese vanno compensate in ragione della particolarità della questione scrutinata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e gli altri soggetti nominati all’interno della decisione.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2024 con l’intervento dei magistrati: