Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, sentenza n. 4945 depositata il 3 giugno 2024

interdittiva antimafia – assunzione dipendente – per sorreggere l’atto in sede giurisdizionale è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse; con la conseguenza che il rigetto delle doglianze svolte contro una di tali ragioni rende superfluo l’esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento”, sicché “il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell’atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, indipendentemente dall’ordine con cui i motivi sono articolati nel gravame, in quanto la conservazione dell’atto implica la perdita di interesse del ricorrente all’esame delle altre doglianze

FATTO e DIRITTO

1. Con appello notificato il 29 gennaio 2024 e depositato il 28 febbraio successivo, la signora -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della -OMISSIS-, ha impugnato, chiedendone la riforma, la sentenza 27 novembre 2023, -OMISSIS-, con cui il Tar Basilicata ha respinto il suo ricorso “per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’interdittiva antimafia della Prefettura di Matera prot. n.-OMISSIS- dicembre 2022.

Deduce -OMISSIS- che:

– in data 14 luglio 2022, il Comune di -OMISSIS-, che aveva sottoscritto il “protocollo di intesa per la legalità, lo sviluppo del settore ricettivo-alberghiero e nelle attività economico commerciali e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale”, ha chiesto alla Prefettura di Matera l’informazione antimafia n. prot. -OMISSIS- nei confronti della società -OMISSIS-, in applicazione dall’articolo 100 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, a mente del quale “l’ente locale, sciolto ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, deve acquisire, nei cinque anni successivi allo scioglimento, l’informazione antimafia precedentemente alla stipulazione, all’approvazione o all’autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero precedentemente al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione indicati nell’articolo 67 indipendentemente dal valore economico degli stessi.”;

– con nota n. -OMISSIS- novembre 2022, la Prefettura di Matera ha comunicato all’interessata il preavviso di un’interdittiva antimafia nei suoi confronti ai sensi dell’art. 92, comma 2- bis, del citato d.lgs. n. 159/2011, sulla base di quanto segnalato dalla nota informativa del 6 ottobre 2022 della Sezione Operativa DIA di Potenza Questura di Matera, che aveva informato che la legale rappresentante della società era -OMISSIS- del -OMISSIS–, capo dell’omonimo clan, pregiudicato per reati associativi di stampo mafioso e sottoposto al regime della sorveglianza speciale di P.S., e che tra i dipendenti della società figura il signor -OMISSIS-, -OMISSIS- dell’amministratrice e -OMISSIS- del -OMISSIS- capo clan -OMISSIS-;

– il 28 novembre 2022, l’appellante ha trasmesso le proprie osservazioni e il 29 dicembre 2022, l’Amministrazione ha notificato il provvedimento, impugnato in prime cure.

2. Con la sentenza appellata il Tribunale territoriale ha rigettato il ricorso.

3. Sebbene senza l’indicazione di una specifica rubrica contenente i singoli motivi di doglianza, l’appellante lamenta l’erroneità della sentenza che non avrebbe applicato correttamente la normativa in materia, atteso che:

– la documentazione posta a base del provvedimento impugnato in prime cure non darebbe evidenza di una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza di contaminazione del tessuto imprenditoriale, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti;

– dopo la revoca -OMISSIS- del sequestro preventivo -OMISSIS- del-OMISSIS- presso il quale la società svolge la propria attività, nessuna infiltrazione mafiosa si sarebbe manifestata nell’ambito dell’impresa appellante;

-non sussiste alcun significativo legame familiare con appartenenti alla criminalità organizzata che consenta l’adozione dell’interdittiva, considerato che la semplice parentela non può considerarsi sicuro indice di pericolo di contaminazione e che -OMISSIS-, noto boss mafioso, è -OMISSIS-;

– la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Lecce -OMISSIS-, citata nell’atto impugnato, esclude la sussistenza di reati di stampo mafioso a carico del signor -OMISSIS-, condannato per tentata estorsione, -OMISSIS- dell’appellante e dipendente della sua società, per la quale svolge l’attività -OMISSIS- nel-OMISSIS- gestito dalla società della signora -OMISSIS-;

– la condanna riportata dal signor -OMISSIS- risale al -OMISSIS- e non sussiste alcun elemento attuale e concreto, sintomaticamente rivelativo di un qualche rischio di contaminazione.

4. La prefettura di Matera si è costituita in giudizio con atto depositato il 29 febbraio 2024 ed ha prodotto memoria ex articolo 73 c.p.a il 10 aprile 2024 e all’udienza del 30 maggio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. L’appello è infondato e non può trovare accoglimento perché la sentenza resiste alle critiche mosse dall’appellante.

Prima di esaminare i singoli mezzi di doglianza, si rende opportuno ricostruire i canoni ermeneutici entro cui si sviluppa correttamente l’esercizio del sindacato di legittimità nella materia disciplinata dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Da questo punto di vista, osserva il Collegio che la ratio della normativa è proprio quella di evitare il “rischio” di contaminazione con la criminalità organizzata, che può verificarsi anche senza la necessaria ed immediata connivenza (contiguità soggiacente) dell’operatore economico oggetto di interesse da parte delle organizzazioni malavitose (in tema, la giurisprudenza ha più volte affermato che la pluralità ed eterogeneità dei dati sintomatici di un pericolo di infiltrazione, anche solo in forma di contiguità c.d. soggiacente, è infatti tale, ad una valutazione congiunta degli stessi, da far ritenere non implausibile e non irragionevole la valutazione ritenuta dall’Amministrazione in relazione al complessivo quadro indiziario”; così, Consiglio di Stato, Sezione III, 29 dicembre 2022, n. 11600; cfr., altresì, Consiglio di Stato, Sezione III, 15 novembre 2022, n. 10033 e 3 novembre 2022, n. 9629).

Quanto alla durata dei rapporti tra appartenenti alla impresa (soci o dipendenti) con ambienti della criminalità organizzata, il loro carattere occasionale da cui potrebbe dedursi l’illegittimità del provvedimento interdittivo può consentire, al più, alla società di essere ammessa al controllo giudiziario (Cassazione penale, VI, 16 luglio 2021, n. 27704) il cui buon esito consente “all’impresa ad esso (volontariamente) sottoposta di continuare ad operare, nella prospettiva finale del superamento della situazione sulla cui base è stata emessa l’interdittiva. (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 13 febbraio 2023, n. 7, che ha anche fissato i confini del rapporto tra provvedimento prefettizio e controllo giudiziario, stabilendo che questo “sopravviene ad una situazione di condizionamento mafioso in funzione del suo superamento ed al fine di evitare la definitiva espulsione dal mercato dell’impresa permeata dalle organizzazioni malavitose”, aggiungendo che ”da un lato il rapporto di successione tra i due istituti si coglie con immediatezza laddove il condizionamento mafioso non possa ritenersi definitivamente accertato, pendente la contestazione mossa in sede giurisdizionale contro la ricostruzione dell’autorità prefettizia; dall’altro lato la medesima vicenda successoria di istituti non è comunque impedita quando il condizionamento possa invece ritenersi accertato con effetto di giudicato, con il rigetto dell’impugnazione contro l’interdittiva.”).

Da un concorrente angolo prospettico, la giurisprudenza ha stabilito che gli elementi posti a base dell’informativa antimafia non devono essere letti ed interpretati in una visione atomistica e parcellizzata, ma nel loro insieme, così da avere un quadro complessivo, da cui si possano inferire dati di un possibile condizionamento della libera attività concorrenziale dell’impresa (a partire da Consiglio di Stato, Sezione III, 3 maggio 2016, n. 1743, ex multis, Consiglio di Stato, Sezione III, 19 maggio 2022, n. 3973, 11 aprile 2022, n. 2712, 22 aprile 2022, n. 2985).

Specularmente, è stata più volte ribadita l’autonomia tra la sfera dell’indagine penale e quella del procedimento amministrativo che conduca ad un provvedimento interdittivo, considerata la funzione di misura preventiva e non inquisitoria del secondo.

Con argomentazioni dalle quali il Collegio non vede ragioni di discostarsi, la Sezione ha stabilito quanto segue:

3.- La costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha già chiarito che il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipica dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma che implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere “più probabile che non”, appunto, il pericolo di infiltrazione mafiosa (v., per tutte, Cons. St., sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758; Cons. St., sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743 e la giurisprudenza successiva di questa Sezione, tutta conforme, da aversi qui per richiamata).

3.1. Lo stesso legislatore – art. 84, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011 (qui in avanti, per brevità, anche codice antimafia) – riconosce quale elemento fondante l’informazione antimafia la sussistenza di «eventuali tentativi» di infiltrazione mafiosa «tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate».

3.2- Eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa e tendenza di queste ad influenzare la gestione dell’impresa sono all’evidenza tutte nozioni che delineano una fattispecie di pericolo, propria del diritto della prevenzione, finalizzate, appunto, a prevenire un evento che, per la stessa scelta del legislatore, non necessariamente è attuale, o inveratosi, ma anche solo potenziale, purché desumibile da elementi non meramente immaginari o aleatori.

3.3- Il pericolo – anche quello di infiltrazione mafiosa – è per definizione la probabilità di un evento e, cioè, l’elevata possibilità e non mera possibilità o semplice eventualità che esso si verifichi.

3.4- Il diritto amministrativo della prevenzione antimafia in questa materia non sanziona perciò fatti, penalmente rilevanti, né reprime condotte illecite, ma mira a scongiurare una minaccia per la sicurezza pubblica, l’infiltrazione mafiosa nell’attività imprenditoriale, e la probabilità che siffatto “evento” si realizzi.” (Consiglio di Stato, Sezione III, 31 marzo 2023, n. 3338).

E ciò pur nella consapevolezza che “il pericolo dell’infiltrazione mafiosa, quale emerge dalla legislazione antimafia, “non può tuttavia sostanziarsi in un sospetto della pubblica amministrazione o in una vaga intuizione del giudice, che consegnerebbero questo istituto, pietra angolare del sistema normativo antimafia, ad un diritto della paura, ma deve ancorarsi a condotte sintomatiche e fondarsi su una serie di elementi fattuali, taluni dei quali tipizzati dal legislatore (art. 84, comma 4, del d. lgs. n. 159 del 2011: si pensi, per tutti, ai cc.dd. delitti spia), mentre altri, “a condotta libera”, sono lasciati al prudente e motivato apprezzamento discrezionale dell’autorità amministrativa, che “può” – si badi: può – desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 91, comma 6, del d. lgs. n. 159 del 2011, da provvedimenti di condanna non definitiva per reati strumentali all’attività delle organizzazioni criminali «unitamente a concreti elementi da cui risulti che l’attività di impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata»” (cfr. Consiglio di Stato, III, n. 6105/2019).

Il provvedimento impugnato in primo grado costituisce un atto plurimotivato, che poggia su diverse circostanze che attestano, secondo la Prefettura di Matera, il rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata nell’attività della società appellante (la giurisprudenza, ex multis, Consiglio di Stato, Sezione I, parere n. 11/2023, ha stabilito che “per sorreggere l’atto in sede giurisdizionale è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse; con la conseguenza che il rigetto delle doglianze svolte contro una di tali ragioni rende superfluo l’esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento”, sicché “il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell’atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, indipendentemente dall’ordine con cui i motivi sono articolati nel gravame, in quanto la conservazione dell’atto implica la perdita di interesse del ricorrente all’esame delle altre doglianze” (cfr., di questa Sezione, pareri n. 357/2022 e n. 205/2022, nonché sentenze Sez. VI, 18 luglio 2022, n. 6114 e Sez. V, 14 aprile 2020, n. 2403, 13 settembre 2018, n. 5362, 3 settembre 2003, n. 437”.

6. Nell’alveo dei canoni ermeneutici elaborati dalla giurisprudenza in applicazione della normativa relativa ai provvedimenti di informativa antimafia attestanti i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto imprenditoriale come quello per cui è causa, il Tar ha stabilito che le risultanze documentali emerse in rilievo nell’istruttoria compiuta dall’Amministrazione procedente rivelano fondati elementi su cui è basato il provvedimento gravato in prime cure, con riguardo particolare, tra l’altro, alle seguenti circostanze:

– i diffusi intrecci familiari con esponenti di significativo rilievo della criminalità organizzata”, che assumono una portata di non poco momento in considerazione della natura propria della struttura mafiosa, fondata su forti legami familiari di natura clanica;

– la sentenza della Corte d’appello di Lecce, evocata nel provvedimento intimato, che comunque definitivamente, condanna -OMISSIS- per gravi reati riguardanti la detenzione di armi e di grandi quantità di sostanza esplodente ad alto potenziale, l’usura, l’intestazione fittizia di beni a fini elusivi, l’estorsione”: da questo punto di vista, il fatto che la citata pronuncia del giudice penale escluda la sussistenza di reati di stampo mafioso a carico del signor -OMISSIS-, non consente di ritenere irrilevante che l’interessato sia stato condannato per tentata estorsione, sia -OMISSIS- dell’appellante e dipendente della sua società, per la quale svolge l’attività -OMISSIS- nel-OMISSIS- gestito dalla società della signora -OMISSIS-, tanto che il primo giudice ha dato la giusta rilevanza al fatto che risulta dalla documentazione che egli sia solito “«dimorare stabilmente presso -OMISSIS-, atteso che, oltre a permanervi durante le ore di apertura dell’attività, pernotta all’interno -OMISSIS-, custodendolo anche nelle ore notturne e manifestando in tal modo un attaccamento -OMISSIS- proprio di chi detiene un bene con animus domini»”:

– le modalità con la quale è stata preparata la documentazione inerente l’impresa dove, in alcuni casi, compare anche il nome e i recapiti di -OMISSIS- al posto di quelli dell’amministratrice”, non risultando sul punto una precisa controdeduzione da parte dell’appellante;

– il fatto che dalla «documentazione processuale risulta un ulteriore dato incontrovertibile: -OMISSIS- è pienamente al corrente di tutte le attività, lecite e non (numerose queste ultime), del -OMISSIS- -OMISSIS-, con il quale collaborava attivamente, supportandolo quale assistente onnipresente. In ragione di tale posizione di attendente del boss del clan a base famigliare “-OMISSIS-, tutti gli altri famigliari non esitavano a coinvolgere -OMISSIS- nei loro affari, anche e soprattutto illegali»”;

– il fatto che -OMISSIS- afferente alla società -OMISSIS-, suscitasse «il forte interesse dei -OMISSIS-. Gli stessi, pluripregiudicati per reati gravissimi e sorvegliati speciali di Pubblica Sicurezza, avevano infatti investito delle somme di denaro nella predetta attività che veniva gestita insieme a -OMISSIS-. Questo loro interesse è ampiamente documentato nell’ordinanza di custodia cautelare suddetta e nelle citate sentenze afferenti al pen. -OMISSIS-»”: su questa circostanza l’appellante nulla deduce;

– con sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Potenza in data 7 giugno 2022 n° -OMISSIS-, è stata pronunciata condanna nei confronti di -OMISSIS- In particolare -OMISSIS-, a seguito della confisca del-OMISSIS-, già sottoposto a sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. come sopra riportato: «pronunciava nei confronti di – omissis-, referente sul territorio dell’-OMISSIS-, affittuaria del suddetto -OMISSIS-, le seguenti parole “Io sono la -OMISSIS- di uno degli – la documentazione posta a base del provvedimento impugnato in prime cure non darebbe evidenza di una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza di contaminazione del tessuto imprenditoriale, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti arrestati…. -OMISSIS-»”. Orbene, dai citati atti del procedimento penale -OMISSIS- R.G.N.R., emerge come -OMISSIS- «si pone nei confronti -OMISSIS- quale suo attendente nell’ambito delle attività criminose gestite da questi ed è suo complice nel reato di estorsione citato, per il quale risulta condanna definitiva a carico di entrambi»”: la circostanza è sicuro indice dell’ambiente in cui si muove la società appellante connotato da forti condizionamenti dell’intero tessuto sociale ed economico, rispetto ai quali -OMISSIS- non ha mosso contestazioni di rilievo;

– l’assetto proprietario e gestionale della società -OMISSIS- è «stato più e più volte modificato nel corso del tempo, che dagli atti giudiziari citati sono emerse delle discrepanze tra la gestione effettiva e quella dichiarata, che le stesse anomalie sono state riscontrate anche con la gestione della -OMISSIS-, infatti durante recenti controlli amministrativi il -OMISSIS- -OMISSIS- rivestiva di fatto il ruolo di effettivo gestore del-OMISSIS-»”: anche da questo angolo prospettico, l’emersione delle risultanze documentali, non smentite dall’appellante, restituisce un quadro complessivo di forte condizionamento da parte della criminalità organizzata.

7. Tenuto conto di quanto stabilito dal Tar, le circostanze dedotte dal-OMISSIS- non assumono il rilievo decisivo che intende attribuire loro l’appellante, atteso che, analizzando la situazione nel suo complesso e con riferimento all’insieme dei singoli elementi di cui si compone, emerge in rilievo un quadro certamente indicativo di tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto imprenditoriale attivo nella zona di cui la società appellante è espressione, non presentando portata decisiva per l’accoglimento dell’appello le circostanze dedotte dalla società con il gravame in questione, atteso che:

– pur volendo considerare che nessuna infiltrazione mafiosa si sarebbe manifestata nell’ambito dell’impresa appellante da -OMISSIS- a questa parte, rimane come fatto storico di sicura rilevanza il sequestro preventivo -OMISSIS- del-OMISSIS- presso il quale la società svolge la propria attività, che è stato revocato solo -OMISSIS-;

– anche se non può attribuirsi di per sé significato decisivo al semplice legame familiare con appartenenti alla criminalità organizzata che consenta l’adozione dell’interdittiva, la parentela della legale rappresentante della -OMISSIS- e di suo -OMISSIS- con un boss locale morto da alcuni anni assumono nella fattispecie in esame un connotato caratterizzante il contesto complessivo dell’ambiente in cui opera la società, in uno con i rapporti che il signor -OMISSIS-, gestore di fatto del-OMISSIS-, ha continuato ad intrattenere con -OMISSIS-;

– la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Lecce -OMISSIS-, citata nell’atto impugnato, attesta la commissione della tentata estorsione a carico dello stesso signor -OMISSIS-, ancorché escludendone la natura mafiosa, che, insieme agli altri elementi esaminati, milita nella direzione del condizionamento da parte delle consorterie criminali;

– la condanna riportata dal signor -OMISSIS-, pur risalendo al -OMISSIS-, è uno dei tanti dati su cui si basa l’interdittiva impugnata in prime cure, con la conseguenza che anch’essa può essere valutata complessivamente per il vaglio di legittimità dell’atto impugnato.

8. In conclusione, nell’ambito dell’ampia discrezionalità da cui è connotata l’attività amministrativa in materia, sindacabile in sede giurisdizionale solo per evidente violazione di legge e per macroscopica irrazionalità (ex multis, Consiglio di Stato, Sezione III, 23 dicembre 2022, n. 11265), deve ritenersi che il Prefetto di Matera abbia adottato il provvedimento interdittivo sulla base di vari elementi indiziari di obiettivo rilievo e che, dunque, la motivazione sottesa all’atto gravato sia adeguata al parametro normativo, come riconosciuto dal Tribunale territoriale con pronuncia a sua volta rispettosa dei canoni di conduzione del sindacato giurisdizionale invalsi nella materia dell’antimafia.

Con argomentazioni che il Collegio condivide, la Sezione ha stabilito che “in subiecta materia, il nucleo del sindacato giurisdizionale non riposa tanto nella ricognizione, operata alla stregua della copiosa giurisprudenza che si è occupata dell’argomento, dei principi fondanti l’esercizio secundum legem del potere preventivo e dei criteri ai quali il giudice amministrativo deve ispirare la sua attività di controllo di legittimità del provvedimento sottoposto alla sua attenzione, ma nella attenta verifica che, nella fattispecie concreta e pur sullo sfondo della innegabile discrezionalità che caratterizza l’azione amministrativa di matrice preventiva, sia stata fatta corretta e coerente applicazione di quei principi, nel rispetto della loro ratio di fondo.

7.2.- Non può negarsi, invero, che l’estrema variabilità delle fattispecie esaminate, riflesso a sua volta delle molteplici forme in cui si manifesta il fenomeno mafioso ed esigente un attento sforzo – prima dell’Amministrazione, quindi del giudice – inteso a discernere le ipotesi di vero e proprio condizionamento mafioso da quelle in cui esso non è suffragato da concreti elementi probatori, nemmeno di tipo latamente presuntivo, impone all’Amministrazione – e, in sede contenziosa, al giudice, nell’esercizio del suo sindacato di legittimità – di individuare di volta in volta, e sulla base di una attività di bilanciamento e ponderazione sempre diversa nelle modalità del suo svolgimento, il punto di equilibrio tra le esigenze contrapposte che vengono in rilievo ogniqualvolta si tratti di determinare la sostanziale incapacità giuridica dell’impresa interdicenda, cui come è noto, per effetto del provvedimento interdittivo e per un periodo di tempo non determinabile nella sua durata, viene precluso l’esercizio dell’attività economica che ne costituisce la ragion d’essere, in vista della tutela di un interesse altrettanto meritevole di considerazione, come quello proteso alla salvaguardia del mercato e dei rapporti contrattuali coinvolgenti la P.A. dall’ingerenza inquinante della criminalità organizzata.” (Consiglio di Stato, Sezione III, 23 dicembre 2022, n. 11265).

In applicazione dei principi giurisprudenziali vigenti in materia, la sentenza appellata risulta, dunque, immune dei vizi denunciati, perché adeguatamente motivata con riferimento alle circostanze rilevanti nel caso di specie, che denotano il pericolo di infiltrazione mafiosa.

Fermo restando quanto sopra osservato in ordine alla necessità di una valutazione complessiva, non atomistica e parcellizzata delle risultanze istruttorie, ritiene la Sezione che, nel caso di specie, la sentenza del Tar debba essere confermata, alla luce della corretta valutazione di tutti gli elementi disponibili, per come emergenti dalla documentazione versata in atti.

Avendo riguardo all’apparato motivazionale del provvedimento impugnato, se ne deduce, in conclusione, che l’Amministrazione ha svolto un’attenta e scrupolosa istruttoria, di cui ha dato conto in modo esaustivo e sufficientemente supportato in ordine all’iter logico-giuridico seguito per la sua adozione, unitamente alle tante altre adeguatamente valorizzate dall’atto gravato secondo i canoni ermeneutici sopra richiamati e che avvalorano l’impostazione generale e complessiva del provvedimento impugnato, con la conseguenza che l’appello deve essere respinto, precisandosi che è stata assunta tenendo altresì conto dell’ormai consolidato “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 5 gennaio 2015, n. 5, nonché Cassazione, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014, n. 26242), tenuto conto che le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione Civile, Sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cassazione Civile, Sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663, e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 settembre 2021, n. 6209, 13 settembre 2022, n. 7949, e 18 luglio 2016, n. 3176).

9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso (n.r.g. 1650/2024), come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante a rifondere le spese del grado in favore della prefettura di Matera- Ufficio Territoriale del Governo di Matera, che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti e le persone fisiche comunque citate nel provvedimento.