AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 30 del 12 febbraio 2025
Trattamento fiscale e determinazione della base imponibile, ai fini dell’imposta di successione, del credito spettante al de cuius in qualità di usufruttuario della partecipazione sociale, nelle ipotesi di distribuzione di riserva straordinaria erogata direttamente in favore degli eredi nudi proprietari
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
I signori Alfa, in qualità di erede del padre Delta, Beta, quale erede del padre e rappresentato dalla sorella Alfa nella sua veste di amministratrice di sostegno (di seguito congiuntamente anche ”Figli”), insieme all’avvocato Gamma, in qualità di esecutore testamentario, (di seguito, congiuntamente ai ”Figli”, gli ”Istanti”) dichiarano che il signor Delta (d’ora in avanti anche ”Padre” o ”de cuius”) ha donato in data 18 giugno 2018 a ciascuno dei Figli la nuda proprietà di una partecipazione non qualificata pari all’8,75 per cento del capitale sociale della Società X spa (di seguito Società), riservandosi il diritto di usufrutto vitalizio sulle predette azioni, complessivamente pari alla quota del 17,50 per cento del capitale sociale, comprensivo del diritto di voto in assemblea dei soci.
Gli Istanti affermano che «Alla data del xx.xx.2023, le riserve straordinarie della Società (derivanti da accantonamento di utili) ammontavano ad euro 139.165.764» e che con delibera di distribuzione del xx.xx.2024 l’assemblea dei soci ha deliberato la distribuzione delle suddette riserve accantonate per un ammontare di euro 50.000.000.
Al riguardo, gli Istanti precisano che l’attribuzione delle riserve deliberata il xx/xx comportava, per quanto concerne la partecipazione del 17,5 per cento gravata dal diritto di usufrutto a favore del de cuius, la distribuzione di una somma lorda di euro 8.750.000,00 (pari al 17,5 per cento di euro 50.000.000) e di una somma effettivamente percepita pari ad euro 6.475.000 (al netto dall’imposta sostitutiva del 26 per cento).
In data xx/xx/2024, successivamente alla predetta delibera di distribuzione delle riserve ma prima dell’esecuzione della stessa, il signor Delta è deceduto, lasciando ai Figli, suoi unici eredi, quote uguali tra loro, come risulta anche dal testamento olografo pubblicato dal notaio in data xx/xx/2024.
In particolare, gli Istanti dichiarano che «Per effetto del decesso la piena proprietà della partecipazione nella Società del 17,50% (di cui era usufruttuario il de cuius e nudi proprietari i figli Alfa e Beta) si è consolidata in capo ai nudi proprietari ai sensi dell’art. 1014 del codice civile» e, pertanto, affermano di aver ricevuto ciascuno dalla Società «la liquidazione di quanto loro spettante, anche con riferimento alla quota dell’8,75%, di cui erano nudi proprietari, per un importo al netto della ritenuta del 26% di euro 3.237.500,00, oltre quanto dovuto per la quota del 12,5% di cui erano pieni proprietari.»
Gli Istanti evidenziano che l’erogazione a proprio favore delle predette somme è avvenuta dopo la data del decesso del de cuius e chiedono chiarimenti in ordine:
al trattamento ai fini dell’imposta di successione del credito spettante al Padre in qualità di usufruttuario sulla partecipazione del 17,5 per cento al momento della delibera di distribuzione, erogato effettivamente ai Figli a seguito del decesso del Padre. In particolare, i Figli chiedono se il predetto credito debba essere inserito integralmente nella dichiarazione di successione oppure solo parzialmente, essendo in parte già di competenza degli stessi Figli, in qualità di nudi proprietari;
alla determinazione della corretta base imponibile, ai fini dell’imposta di successione, del predetto credito ossia se vada indicato l’importo della quota di riserva distribuita al lordo o al netto dell’imposta sostitutiva del 26 per cento, applicata dalla Società all’atto dell’erogazione.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Gli Istanti, preliminarmente, sono del parere che, a seguito delle decisioni prese dai soci nel corso degli anni di non distribuire gli utili, ma di alimentare con essi la riserva straordinaria della Società, tale ”ricchezza” non possa qualificarsi come una ”utilità”, ovvero reddito, bensì concorra alla formazione del patrimonio netto della società, come quota capitale. In merito a tale modalità di distribuzione delle riserve (e delle relative percentuali), gli Istanti richiamano la Massima I.I. del 28 settembre 2017 del Comitato del Triveneto dei notai, che tratta il caso di usufrutto sulle partecipazioni sociali e sulle distribuzioni di utili. In base a tale interpretazione, gli utili di esercizio di cui non sia prevista la distribuzione perderebbero la natura di frutti civili ed assumono la «qualifica di parte del netto della società riservata dunque al nudo proprietario, che potrà dunque riscuotere tali somme in caso di distribuzione essendo solo tenuto ad estendere l’usufrutto sui frutti civili che l’impiego di tali somme potrebbe generare». Quindi, gli Istanti considerano le somme devolute dalla Società ai soci a titolo di distribuzione delle riserve come capitale gravato da usufrutto con conseguente assoggettamento alla disciplina di cui all’articolo 1000 c.c., secondo cui nudo proprietario e usufruttuario sono congiuntamente legittimati all’incasso, accordandosi sulle modalità di investimento ”fruttifero” delle somme riscosse. Pertanto, nel caso di specie gli Istanti ritengono che «ove la successione di Delta non si fosse aperta prima dell’esecuzione della Delibera di Distribuzione, in applicazione dell’art. 1000 c.c. sarebbe stato necessario che la riscossione avvenisse con concorso tra lo stesso Delta e i due nudi proprietari e che il capitale riscosso fosse, poi, investito in modo fruttifero, con trasferimento sullo stesso dell’usufrutto, sulla base di accordi da raggiungersi tra le parti o, in difetto, di provvedimenti giudiziari.» Tuttavia, considerando che l’apertura della successione è intervenuta prima dell’esecuzione della distribuzione delle riserve, a parere degli Istanti, la base imponibile deve essere determinata sul valore dell’usufrutto alla data della delibera di distribuzione. Di conseguenza, specificano che tale valore vada calcolato tramite i coefficienti in uso per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite, di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 dicembre 2023, in base al quale la percentuale riferibile all’usufruttuario di età compresa tra gli 87 e i 92 anni è del 15 per cento, ottenendo il valore dell’usufrutto pari complessivamente ad euro 1.312.500 lordi ed euro 971.250, al netto della ritenuta al 26 per cento. A tal riguardo, gli Istanti ritengono che sia proprio il suddetto valore, al netto della ritenuta, la corretta base imponibile da inserire nella dichiarazione di successione, sulla quale andrà applicata l’imposta del 4 per cento. Infatti, in qualità di eredi di Delta nonché di proprietari della propria quota partecipativa, per effetto del consolidamento dell’usufrutto, sono divenuti percettori del credito e, dunque, soggetti passivi dell’imposta sui redditi. Per l’effetto, gli Istanti hanno subito la ritenuta a titolo di imposta al 26 per cento sull’importo lordo del reddito di capitale prodotto dal de cuius ma dagli stessi percepito, così ottemperando il proprio debito tributario per il tramite del meccanismo della sostituzione d’imposta. Pertanto, ritengono che il valore da indicare nella dichiarazione di successione non sia l’intero importo lordo del credito di competenza del de cuius incassato dagli stessi, ma il valore determinato applicando i coefficienti ministeriali per definire il valore dell’usufrutto, partendo dall’assunto che la quota riferibile alla nuda proprietà fosse già nella titolarità degli stessi, fin dalla data della delibera. A tale importo occorrerà, secondo gli Istanti, scomputare inoltre la ritenuta subita per determinare la base imponibile a cui commisurare l’imposta di successione che, in ragione del rapporto di parentela tra erede e de cuius, sarà pari al 4 per cento, altrimenti verificandosi un’indebita duplicazione d’imposizione tra imposta sui redditi ed imposta di successione.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
In via preliminare, si fa presente che la disciplina di attribuzione delle riserve di utili riguarda aspetti di natura civilistica che, quindi, esulano dall’istituto dell’interpello. Tramite tale istituto l’Amministrazione finanziaria è, infatti, chiamata ad esprimersi sulla corretta interpretazione e/o sulla corretta qualificazione giuridico tributaria della fattispecie prospettata dal contribuente (in tal senso si veda la circolare 1° aprile 2016, n. 9/E). L’usufrutto è un diritto reale regolato dagli articoli 978 e seguenti del codice civile, che consiste nel diritto di un soggetto (usufruttuario) di godere di un bene di proprietà di un altro soggetto (nudo proprietario) e di raccoglierne i frutti, ma con l’obbligo di rispettarne la destinazione economica. In particolare, il comma 1 di tale disposizione stabilisce che «I frutti naturali e frutti civili spettano all’usufruttuario per la durata del suo diritto». Nell’ipotesi di usufrutto su una partecipazione sociale, si attribuisce al titolare di tale diritto il godimento dei frutti, e pertanto, il diritto a percepire gli utili derivanti dall’altrui partecipazione societaria. La costituzione del diritto di usufrutto su una quota di partecipazione sociale comporta una dissociazione dei diritti connessi alla quota stessa, in quanto all’usufruttuario spetta il diritto agli utili, mentre al titolare della quota spetta la nuda proprietà (cfr. risoluzione 16 maggio 2006, n. 61/E). Tuttavia, l’esistenza o meno di patti parasociali potrebbe determinare una regolamentazione, anche difforme dalle disposizioni civilistiche sopra ricordate, dei rapporti fra l’usufruttuario e i nudi proprietari. Ai fini della determinazione della percentuale di partecipazione ceduta nel caso di cessione di diritti reali di godimento e, in particolare, del diritto di usufrutto e della nuda proprietà, si utilizza il valore dell’usufrutto e quello della nuda proprietà determinato secondo i criteri indicati dagli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131 (in seguito TUR). Pertanto, il valore dell’usufrutto deve essere calcolato applicando al valore del titolo il coefficiente previsto nell’Allegato al citato d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dal decreto del Ministro dell’Economia e Finanze 18 dicembre 2020, in relazione all’età della persona alla cui morte deve cessare il diritto di usufrutto (cfr. risposta del 7 ottobre 2021, n. 679). Tale criterio non si rende applicabile alla determinazione dei redditi di capitale, che sono imputabili per intero all’usufruttuario. Ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera e), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) costituiscono redditi di capitale gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società. Ai fini della determinazione del reddito, il comma 1 del nuovo articolo 47 del Tuir prevede che, indipendentemente dalla statuizione della delibera assembleare, si presumono ai fini fiscali prioritariamente distribuiti l’utile d’esercizio e le riserve diverse da quelle di capitale indicate nel comma 5 per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta. Ai sensi del citato comma 5 dell’articolo 47 «Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle società soggette all’imposta sul reddito delle società a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta; tuttavia le somme o il valore normale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute». Pertanto, le somme erogate a titolo di distribuzione di riserve non rientranti nella fattispecie di cui al predetto comma 5, costituiscono redditi di capitale ai sensi del citato articolo 44, comma 1, lettera e), del Tuir. A tal proposito, benché con riguardo alle somme ricavate da una procedura di liquidazione volontaria di una società, di recente si è pronunciata la Corte di Cassazione che, con sentenza 29 aprile 2024, n. 11357, ha disposto, nell’ipotesi in cui le partecipazioni siano gravate dal diritto di usufrutto, che gli utili da liquidazione spettino all’usufruttuario così come la distribuzione di riserve create con utili accantonati, costituendo questi ultimi ”i frutti” delle partecipazioni, di cui all’articolo 984 c.c.. Con la delibera di distribuzione vengono stabiliti gli importi che verranno attribuiti agli aventi diritto che, con riferimento alle quote di partecipazione gravate di usufrutto, coincide con l’usufruttuario. Gli importi deliberati devono essere integralmente riconosciuti in capo all’usufruttuario al momento della delibera, anche nell’ipotesi in cui lo stesso usufruttuario sia deceduto prima della liquidazione degli importi e che gli stessi siano materialmente incassati dai nudi proprietari della quota di partecipazione gravata, in qualità di eredi. Con riferimento all’applicazione dell’imposta di successione, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (di seguito TUSD), come recentemente modificato dal decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, «L’imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito, compresi i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione.». Il successivo articolo 5 prevede che «L’imposta è dovuta dagli eredi e dai legatari per le successioni, dai donatari per le donazioni e dai beneficiari per le altre liberalità tra vivi. Ai fini dell’imposta sono considerati parenti in linea retta anche i genitori e i figli naturali, i rispettivi ascendenti e discendenti in linea retta, gli adottanti e gli adottati.» La determinazione dell’imposta in esame è prevista dall’articolo 7, che al comma 1, lettera a), in particolare, stabilisce che: «I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all’imposta con le seguenti aliquote applicate sul valore complessivo netto dei beni e dei diritti devoluti:
a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;».
In generale, in base all’articolo 8, primo comma, il valore globale netto dell’asse ereditario «è costituito dalla differenza tra il valore complessivo, alla data dell’apertura della successione, dei beni e dei diritti che compongono l’attivo ereditario, determinato secondo le disposizioni degli articoli da 14 a 19, e l’ammontare complessivo delle passività deducibili e degli oneri diversi da quelli indicati nell’art. 46, comma 3.». Con specifico riferimento ai crediti compresi nell’attivo ereditario, l’articolo 18 TUSD precisa che la base imponibile «è determinata assumendo:
a) per i crediti fruttiferi, il loro importo con gli interessi maturati;
b) per i crediti infruttiferi con scadenza dopo almeno un anno dalla data dell’apertura della successione, il loro valore attuale calcolato al saggio legale di interesse;
c) per i crediti in natura, il valore dei beni che ne sono oggetto;
d) per il diritto alla liquidazione delle quote di società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e di quelle ad esse equiparate ai fini delle imposte sui redditi, di cui all’art. 2289 del codice civile, il valore delle quote determinato a norma dell’art. 16.».
Nel caso di specie, come dichiarato dagli Istanti, con la delibera del xx/xx/2024 l’assemblea dei soci della Società ha deliberato la distribuzione della riserva straordinaria (derivante da accantonamento di utili degli esercizi precedenti) per un ammontare complessivo pari a euro 50.000.000. A causa del decesso del Padre, avvenuto 10 giorni dopo la data della delibera, la quota della riserva di utili spettante al de cuius è stata materialmente erogata ai Figli, in qualità di eredi, al netto della ritenuta del 26 per cento prevista dall’articolo 27 del d.P.R. n. 600 del 1973. Dal sopra delineato quadro normativo, si ritiene che, in caso di quota partecipativa gravata da usufrutto, il diritto alla percezione degli utili distribuiti e utili accantonati a riserva straordinaria, poi distribuita, spetti unicamente all’usufruttuario, in base a quanto previsto dal primo comma dell’articolo 984 c.c., ovvero al de cuius. In conseguenza del decesso dell’usufruttuario, avvenuto prima della effettiva erogazione delle predette somme, i Figli, in qualità di eredi del de cuius, sono diventati titolari del diritto di credito nei confronti della Società. Al riguardo, la Corte di Cassazione con sentenza dell’11 marzo 1993, n. 2959 ha chiarito che il diritto di credito agli utili nei confronti della Società sorge «soltanto se e nella misura in cui la maggioranza assembleare ne disponga l’erogazione ai soci mentre prima di tale momento, vi è una semplice aspettativa, potendo l’assemblea sociale impiegare diversamente gli utili o anche rinviarne la distribuzione nell’interesse della società.» Pertanto, prima della deliberazione di distribuzione degli utili, il socio risulterà solo titolare di una situazione soggettiva prodromica all’acquisto, nella propria sfera patrimoniale, del diritto alla distribuzione degli utili: titolare di un’aspettativa di mero fatto nei confronti della società, fin quando non ne venga deliberata l’effettiva distribuzione da cui discende l’insorgere del vero e proprio diritto di credito. Secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 18 del d.lgs. n. 346 del 1990, il predetto credito rientra tra i beni che compongono l’attivo ereditario del de cuius e, pertanto, devono essere inseriti nella dichiarazione di successione dello stesso per l’importo effettivamente percepito dai Figli e, quindi, al netto della ritenuta del 26 per cento a titolo di imposta sostituiva operata dalla Società. Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto ed esula, altresì, da ogni valutazione circa fatti e/o circostanze non rappresentate nell’istanza e riscontrabili nella eventuale sede di accertamento.