Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, sentenza n. 185 depositata il 13 gennaio 2025
interdittiva antimafia – rapporto di parentela
FATTO e DIRITTO
1. La società R., impresa che opera nel settore edile e dei trasporti, con sede in -OMISSIS- e con amministratore unico il signor -OMISSIS- (titolare del 100% delle quote sociali), ha impugnato dinanzi al T.a.r. di Napoli l’interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Napoli il 19 maggio 2023 e i conseguenti provvedimenti dell’ANAC, di inserimento nel casellario informatico degli OO.EE., e del Comune di -OMISSIS-, di decadenza dalla SCIA per il commercio on line, al dettaglio e all’ingrosso.
1.1. Il provvedimento interdittivo è stato motivato in ragione di elementi che hanno riguardato l’amministratore della società. In particolare, relativamente a quest’ultimo, la Prefettura ha evidenziato che:
– è nipote del signor -OMISSIS-, capo del clan camorristico -OMISSIS-, e di altri affiliati;
– convive con la mamma, signora -OMISSIS-, figlia del suddetto signor -OMISSIS-, ristretto in regime di 41 bis;
– il padre, signor -OMISSIS-, è stato trovato, durante un controllo di polizia, nella casa del suocero ed in altre occasioni in compagnia di pregiudicati. Inoltre, lo stesso genitore ha ceduto al figlio il ramo di azienda relativo all’autotrasporto di merci della società -OMISSIS-, destinataria di interdittiva;
– a carico del signor -OMISSIS- sono emersi pregiudizi di polizia per inosservanza dell’obbligo di istruzione, peculato, falsità in registri e falso ideologico e della disciplina ambientale.
1.2. Nel ricorso al Tar la società ha innanzitutto dedotto che il provvedimento interdittivo si sarebbe basato solo sui legami familiari dell’amministratore della società (risultato comunque incensurato), tanto che, con decreto n. -OMISSIS-del 9 ottobre 2023, la Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Napoli non aveva neppure concesso il controllo giudiziario, ai sensi dell’art. 34 bis del d.lgs. n. 159 del 2011, sul presupposto che in capo alla stessa società non sarebbe stato ravvisabile un giudizio di permeabilità mafiosa.
1.3. La ricorrente ha poi lamentato la violazione dell’art. 94 bis del d.lgs. n. 159 del 2011, laddove la Prefettura non ha ritenuto comunque di disporre le misure amministrative di prevenzione collaborativa in luogo di quelle interdittive, ed ha censurato, sotto diversi profili, i provvedimenti successivi dell’ANAC e del Comune di -OMISSIS-.
2. Il Tar, con la sentenza indicata in epigrafe (n. 2746 del 2023), ha respinto il ricorso, compensando le spese di giudizio.
2.1. Lo stesso Tribunale ha infatti ritenuto che le circostanze evidenziate nel provvedimento della Prefettura fossero suscettibili di far rilevare non solo le relazioni di parentela, ma anche i rapporti non occasionali con esponenti di associazioni camorristiche. In sostanza, secondo il giudice di primo grado, gli elementi posti a base dell’interdittiva sarebbero stati sufficienti a dimostrare che vi fossero intrecci e cointeressenze economiche (emerse nella cessione del citato remo d’azienda) con il clan camorristico.
2.2. La valutazione del Prefetto sarebbe stata in ogni caso connotata da ampia discrezionalità e non caratterizzata da manifesta illogicità o irragionevolezza, risultando peraltro ininfluente, in ragione dell’autonomia dei due procedimenti, la decisione del giudice delle misure di prevenzione sull’assenza di permeabilità mafiosa.
2.3. Quanto agli ulteriori profili di censura, il Tar ha ritenuto, per il profilo delle misure alternative, che l’agevolazione mafiosa non fosse occasionale e che i provvedimenti dell’ANAC e del Comune di -OMISSIS- fossero atti vincolati a seguito del provvedimento interdittivo.
3. Contro la suddetta decisione ha proposto appello la società -OMISSIS-sulla base di un unico ed articolato motivo di censura che riprende, in buona sostanza, le doglianze prospettate in primo grado. Più nel dettaglio, parte appellante sostiene che:
i) gli elementi posti a fondamento dell’interdittiva hanno riguardato la mera parentela dell’amministratore (incensurato) della società, ma non hanno fornito un grado di verosimiglianza in ordine al condizionamento mafioso della stessa. Il provvedimento impugnato sarebbe dunque carente nella motivazione;
ii) il Tribunale delle Misure di Prevenzione di Napoli aveva accertato, con decreto n. -OMISSIS-del 2023, l’assenza di un condizionamento della criminalità organizzata a seguito della richiesta presentata ex art. 34 bis del d.lgs. n. 159 del 2011. Tale delibazione è stata poi confermata anche dalla Corte di Appello di Napoli che con decreto n. 12 del 25 marzo 2024 ha evidenziato che la -OMISSIS-: “non ha mai agevolato, nemmeno occasionalmente la mafia e non sussiste il pericolo concreti di infiltrazioni mafiose condizionanti”;
iii) l’attività commerciale della società ha tratto origine non dalla -OMISSIS-., ma dall’attività imprenditoriale del nonno dell’amministratore signor -OMISSIS-;
iv) la madre e il padre dell’amministratore sono comunque incensurati ed i controlli cui fa riferimento l’interdittiva sono stati ritenuti irrilevanti dal giudice delle misure di prevenzione;
v) il T.a.r. non avrebbe esaminato i motivi relativi ai conseguenti provvedimenti adottati dall’ANAC e dal Comune di -OMISSIS-, soprattutto con riferimento alla lesione delle garanzie partecipative, e non avrebbe adeguatamente considerato la possibilità per la ricorrente di essere soggetta ad un periodo di monitoraggio ai sensi dell’art. 94 bis del d.lgs. n. 159 del 2011.
4. La Prefettura di Napoli e l’ANAC si sono costituite in giudizio il 21 giugno 2024, chiedendo il rigetto dell’appello. La Prefettura ha poi depositato una memoria e documenti il 20 settembre 2024.
5. Il Comune di -OMISSIS- si è costituito il 2 luglio 2024, chiedendo anch’esso la reiezione del gravame.
6. Parte appellante ha depositato documenti il 17 ottobre 2024 e una memoria conclusiva il 28 ottobre 2024.
7. La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza pubblica del 28 novembre 2024.
8. L’appello è fondato.
9. La presente controversia ha come tema centrale il rilievo che è stato dato dall’Amministrazione, ai fini dell’adozione dell’interdittiva, ai legami familiari dell’amministratore unico della società appellante.
9.1. Sul punto, va innanzitutto osservato che la giurisprudenza è ormai assestata nel ritenere che i provvedimenti interdittivi possano essere fondati solo sui rapporti di parentela laddove gli stessi assumano una intensità tale da far ritenere una conduzione familiare e una gestione collettiva dell’impresa, nel quadro di usuali metodi mafiosi fondati sulla regia cd. “clanica” (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, 26 agosto 2024, n. 7230).
9.2. Tuttavia, in punto di rilevanza delle relazioni familiari, va considerato che le stesse costituiscono in primo luogo un dato storico che forma la premessa minore di un’inferenza calibrata sulla massima d’esperienza secondo cui i vincoli familiari espongono il soggetto all’influenza del terzo. A ciò va necessariamente aggiunto che l’attendibilità, in concreto, della deduzione dipende anche da una serie di circostanze che qualificano il rapporto di parentela, quali, soprattutto, l’intensità del vincolo ed il contesto in cui si inserisce (in questi termini ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, 28 giugno 2017 n. 3173).
9.3. In sostanza, i rapporti di parentela sono rilevanti quando, per numero e qualità, risultino indizianti di una situazione complessiva tale da non rendere implausibile un collegamento, anche non personale e diretto, tra soggetti imprenditori ed ambienti della criminalità organizzata, soprattutto in contesti territoriali ed economici notoriamente esposti al pericolo di inquinamento mafioso.
9.4. Tali relazioni familiari sono poi da collocare nell’ambito delle caratteristiche dell’’informativa antimafia, che implica una valutazione discrezionale da parte dell’autorità prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, capace di condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa (pericolo che deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere “più probabile che non” il pericolo di infiltrazione mafiosa – tra le tante, Consiglio di Stato, sez. III: 16 giugno 2023, n. 5964; 22 maggio 2023, n. 5024; 27 dicembre 2019, n. 8882; 5 settembre 2019, n. 6105; 20 febbraio 2019, n. 1182).
9.5. Per quanto l’adozione del provvedimento interdittivo si fondi sull’esistenza di “tentativi” di infiltrazione mafiosa, così come indica la clausola di legge aperta (art 94, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011 – codice antimafia), la relativa disciplina non costituisce una “norma in bianco”, né una delega all’arbitrio dell’autorità amministrativa imprevedibile per il cittadino e insindacabile per il giudice, soprattutto quando il Prefetto non fondi la propria valutazione su elementi “tipizzati” (quelli dell’art. 84, comma 4, lett. a), b), c) ed f), d.lgs. n. 159 del 2011), ma su elementi riscontrati in concreto di volta in volta con gli accertamenti disposti, poiché il pericolo di infiltrazione mafiosa ne costituisce il fondamento, ma anche il limite del potere prefettizio e quindi segna la portata della sua discrezionalità, da intendersi non nel senso, tradizionale e ampio, di ponderazione comparativa di un interesse pubblico primario rispetto ad altri interessi, ma in quello, più moderno e specifico, di equilibrato apprezzamento del rischio infiltrativo in chiave di prevenzione, sempre secondo corretti canoni di inferenza logica.
9.6. Il giudice amministrativo è perciò chiamato a valutare la gravità del quadro indiziario, posto a base della valutazione prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, e il suo sindacato sull’esercizio del potere prefettizio, con un pieno accesso ai fatti rivelatori del pericolo, consente non solo di sindacare l’esistenza o meno di questi fatti, che devono essere gravi, precisi e concordanti, ma di apprezzare la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale che l’autorità amministrativa trae da quei fatti secondo un criterio che, necessariamente, è probabilistico per la natura preventiva, e non sanzionatoria, della misura in esame.
9.7. D’altra parte, la stessa Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 57 del 26 marzo 2020) ha fatto riferimento ad alcune situazioni indiziarie che sviluppano e completano le indicazioni legislative, costruendo un sistema di tassatività sostanziale di cui il giudice amministrativo deve tener conto. Tra queste: i provvedimenti “sfavorevoli” del giudice penale; le sentenze di proscioglimento o di assoluzione, da cui pure emergano valutazioni del giudice competente su fatti che, pur non superando la soglia della punibilità penale, sono però sintomatici della contaminazione mafiosa: la proposta o il provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione previste dal d.lgs. n. 159 del 2011; i rapporti di parentela, laddove, come detto, assumano una intensità tale da far ritenere una conduzione familiare e una “regia collettiva” dell’impresa; i contatti o i rapporti di frequentazione, conoscenza, colleganza, amicizia; le vicende anomale nella formale struttura dell’impresa e nella sua gestione; la condivisione di un sistema di illegalità, volto ad ottenere i relativi “benefici”; l’inserimento in un contesto di illegalità o di abusivismo, in assenza di iniziative volte al ripristino della legalità.
9.8. Nello specifico della rilevanza dei rapporti di parentela, per potersi desumere il “contagio” è necessario quindi che la natura, la consistenza e i contenuti delle modalità di relazione siano idonei a rivelare il carattere illecito dei legami stretti tra i vari componenti della famiglia. In concreto, che vi sia una plausibile condivisione di finalità illecite e una verosimile convergenza verso l’assoggettamento agli interessi criminali di organizzazioni mafiose, desumibili, ad esempio, dalla stabilità, dalla persistenza e dalla intensità dei vincoli o delle relazioni commerciali. Qualora invece l’esame dei contatti familiari si riveli “normale”, deve escludersi l’automatico trasferimento delle controindicazioni antimafia.
10. Ciò premesso, nel caso in esame il provvedimento prefettizio impugnato ha dato conto dei rapporti di parentela dell’amministratore della società appellante. Tali rapporti sono stati essenzialmente rilevati come contatto con suoi genitori, risultati peraltro incensurati.
10.1. La Prefettura non ha provveduto ad una adeguata aggiunta motivazionale alla constatazione delle parentele, ad esempio, in relazione alle eventuali cointeressenze economiche degli altri membri della famiglia o fornito indizi sull’intervento degli stessi nella gestione sociale.
10.2. Anche il riferimento alla cessione alla società appellante di un ramo di azienda della società del padre dell’amministratore non può condurre, in assenza di ulteriori specificazioni, alla conclusione che si sia trattato di una circostanza che consentisse di giungere ad una prognosi inferenziale (peraltro, nella società non è stata indicata la presenza di soggetti contigui alla criminalità organizzata).
10.3. Inoltre, se è vero che il procedimento dinanzi al giudice delle misure di prevenzione risulta del tutto autonomo rispetto a quello dell’interdittiva, è altrettanto vero che lo stesso ha escluso con evidenza il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose condizionanti.
10.4. Cosicché, l’esistenza di una relazione anche pregressa tra l’azienda e l’organizzazione criminale, ritenuta insussistente dal giudice delle misure di prevenzione, insieme alla circostanza di una compiuta evidenza di tale relazione nel provvedimento impugnato, avrebbe dovuto essere quantomeno vagliata dal T.a.r. che invece si è limitato a richiamare principi generali in materia di interdittiva, valorizzando, in via di fatto, soprattutto la cessione (in quanto tale) del ramo di azienda e la convivenza dell’amministratore con i genitori.
11. Emerge dunque una carente motivazione del provvedimento interdittivo ed anche della sentenza impugnata, con la conseguenza che, posta la fondatezza della censura sulla motivazione, gli ulteriori profili di gravame, relativi all’ammissione alle misure alternative e ai provvedimenti derivati dalla stessa informativa negativa, possono essere assorbiti.
12. Per le ragioni sopra esposte, l’appello va accolto e, per l’effetto, va accolto il ricorso di primo grado nei sensi sopra indicati, con conseguente annullamento degli atti impugnati (interdittiva e provvedimenti conseguenti dell’ANAC e del Comune di -OMISSIS-).
13. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate in considerazione dell’articolazione della giurisprudenza in materia.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello (n. 4960 del 2024), come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, accoglie il ricorso di primo grado nei sensi indicati in motivazione.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità delle parti indicate nella sentenza.