La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 3200 depositata l’ 8 febbraio 2025, intervenendo in tema di tassazione di redditi di lavoro prodotti all’estero, ha ribadito il principio secondo cui, in applicazione dell’articolo dell’art. 51 U.I.R. comma 8 bis , “la definizione di qualsivoglia indennità come ‘indennità estero’ è oggetto della valutazione del giudice di merito, il quale, nondimeno, deve provvedervi in concreto, tenendo in considerazione le pattuizioni fra le parti, ed esaminando, di volta in volta, se il compenso sia sinallagmaticamente collegato alla prestazione lavorativa o se, invece, esso sia erogato esclusivamente alla maggior gravosità connessa con il rendere la prestazione aI di fuori dei confini nazionale, ciò implicando il sacrificio del lavoratore in termini di vita personale. E’ questa differenza che determina la natura retributiva o non retributiva dell’indennità e quindi la sua inclusione nel calcolo della retribuzione nazionale, su cui va calcolata la fascia della retribuzione convenzionale.”
La vicenda ha riguardato un dipendente che ricorreva giudizialmente al fine di sentir dichiarare la non assoggettabilità ad IRPEF delle somme percepite a titolo di indennità estero con riferimento all’attività di lavoro subordinato svolta fuori dall’Italia. I giudici tributari di primo grado accolsero la doglianza del contribuente è riconobbero, ai sensi dell’art. 51, comma 8 bis T.U.I.R., la non assoggettabilità ad IRPEF, delle somme percepite a titolo di ‘elemento da assorbire’ da parte del contribuente, che aveva prestato attività di lavoro subordinato all’estero, in qualità di dirigente. L’Agenzia delle entrate impugnava la decisione. I giudici di appello riformano la sentenza impugnata rigettando l domanda del contribuente. Il dirigente impugna la decisione di appello con ricorso per cassazione fondato su tre motivi.
I giudici di legittimità in accoglimento del secondo e terzo motivo di ricorso, respingevano il primo, cassavano le sentenze impugnate e rinviavano alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.
Per gli Ermellini “Il comma 8 bis dell’art. 51 U.I.R. (in precedenza comma 8 bis dell’art. 48, introdotto con l’art. 36 I. 342/2000) disciplina la tassazione dei redditi da lavoro dipendente prestato all’estero -prima esclusi dalla base imponibile- a mezzo della sostituzione della retribuzione effettivamente percepita dal dipendente, con la retribuzione c.d. convenziona le, la cui determinazione è rimessa al decreto del Ministro del lavoro, che deve provvedervi annualmente.
9.3 La retribuzione convenzionale, pertanto, è una retribuzione figurativa, il cui ammontare forma la base del calcolo dell’imposta reddituale, ancorché i compensi percepiti in dipendenza del rapporto di percepiti siano superiori, perché essa lo strumento con il quale il legislatore, assicura al lavoratore dipendente che lavori all’estero, ma sia residente in Italia -i cui redditi, quindi, sono esclusivamente tassati in Italia-di non essere trattato in modo deteriore rispetto al lavoratore che lavora in patria. Ciò che forma base della retribuzione convenzionale è, dunque, la c.d. retribuzione nazionale, ovverosia il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti, con esclusione delle ‘indennità estero’. Quelle indennità, per dirlo in altre parole, esclusivamente connesse con lo svolgimento all’estero della prestazione lavorativa.“
Per i giudici di piazza Cavour “Il regime, pertanto, va definito come regime di neutralità fiscale e risulta agevolativo per il lavoratore nel senso che implica la non tassabilità dell’interezza dei compensi ricevuti in dipendenza del rapporto di lavoro svolto all’estero, essi rimanendo aI di fuori deI perimetro della tassazione.
9.6 Ecco, allora, che la definizione di qualsivoglia indennità come ‘indennità estero’ è oggetto della valutazione del giudice di merito, il quale, nondimeno, deve provvedervi in concreto, tenendo in considerazione le pattuizioni fra le parti, ed esaminando, di volta in volta, se il compenso sia sinallagmaticamente collegato alla prestazione lavorativa o se, invece, esso sia erogato esclusivamente alla maggior gravosità connessa con il rendere la prestazione aI di fuori dei confini nazionale, ciò implicando il sacrificio del lavoratore in termini di vita personale. E’ questa differenza che determina la natura retributiva o non retributiva dell’indennità e quindi la sua inclusione nel calcolo della retribuzione nazionale, su cui va calcolata la fascia della retribuzione convenzionale.
9.7 E’ chiaro, peraltro, che una simile valutazione deve seguire i criteri di riparto dell’onere probatorio, incombendo la prova sul lavoratore, ove egli chieda il rimborsa delle imposte pagate in eccedenza, e sull’amministrazione fiscale, nel caso in cui operi per il recupero di somme non corrisposte dal contribuente. “
Per il Supremo consesso, diversamente ed erroneamente dai giudici di appello, “il regolamento CE n 833 del 2004 ed il regolamento CE 987 del 2009, in tema di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, rispettivamente agli 12 e 13, rinviino alla legislazione degli Stati membri (cfr. art. 12 reg. CE 833/2004: “Norme particolari: 1. La persona che esercita un’attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attività ed è da questo distaccata, per svolgervi un lavoro per suo conto, in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i ventiquattro mesi e che essa non sia inviata in sostituzione di un’altra persona. La persona che esercita abitualmente un’attività lavorativa autonoma in uno Stato membro e che si reca a svolgere un’attività affine in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro, a condizione che la durata prevedibile di tale attività non superi i ventiquattro mesi”.“