CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 1935 depositata il 28 gennaio 2025

INPS quale gestore del Fondo di garanzia – Quote di pensione integrativa al Fondo F. non versate dal datore di lavoro fallito pur avendole trattenute – Credito per TFR – Rigetto

Fatti di causa

1.– Con sentenza n. 694 del 2021, depositata il 21 marzo 2022, la Corte d’appello di Venezia ha accolto il gravame dell’INPS e, in riforma della pronuncia del Tribunale della medesima sede, ha rigettato le domande proposte dai signori M.A. e C.B., al fine di sentir condannare l’INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, al pagamento in favore del Fondo F. dei rispettivi importi di Euro 21.446,15 e di Euro 13.373,14, «corrispondenti alle quote di pensione integrativa al Fondo F. non versate dal datore di lavoro fallito, pur avendole trattenute».

La Corte di merito premette che la domanda concerne le somme non versate dal datore di lavoro fallito (la cedente C.D.M. s.r.l.) al Fondo di previdenza complementare.

Nel caso di specie, il provvedimento di ammissione del credito al passivo del fallimento della Compagna di Murano s.r.l. non è vincolante per l’INPS, che può contestare la sussistenza dei presupposti della prestazione previdenziale richiesta.

Il rapporto di lavoro è proseguito con la società cessionaria A.C. s.r.l. e il TFR è esigibile soltanto al momento della cessazione del rapporto.

L’intervento del Fondo di garanzia può essere richiesto soltanto quando sia stato dichiarato insolvente il datore di lavoro che è tale al momento in cui il credito per TFR diviene esigibile e la domanda di ammissione al passivo viene proposta.

L’insussistenza del requisito della «coincidenza fra datore di lavoro fallito e datore di lavoro esistente al momento della domanda» priva di fondamento la pretesa dedotta dai lavoratori.

2.– I signori M.A. e C.B. ricorrono per cassazione, sulla base di due motivi, contro la sentenza d’appello.

3.– L’INPS resiste con controricorso.

4.– Dopo l’infruttuosa trattazione camerale, il ricorso è stato fissato all’udienza pubblica del 15 ottobre 2024.

5.– Il Pubblico Ministero, prima dell’udienza, ha depositato una memoria e ha chiesto di rigettare il ricorso.

6.– In prossimità dell’udienza, i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.

7.– All’udienza, il Pubblico Ministero ha esposto le conclusioni motivate, già rassegnate nella memoria, e i difensori delle parti hanno insistito per l’accoglimento delle conclusioni formulate nei rispettivi atti.

Ragioni della decisione

1.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), i ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione dell’art. 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80.

La Corte territoriale avrebbe errato nel considerare necessaria la cessazione del rapporto di lavoro per l’accoglimento della domanda d’integrazione, presso il Fondo denominato F., delle somme non corrisposte dal datore di lavoro per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari.

2. – Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), i ricorrenti si dolgono, sotto un distinto profilo, della violazione del medesimo art. 5 del d.lgs. n. 80 del 1992.

La sentenza impugnata sarebbe erronea, in quanto avrebbe richiesto la prova della cessazione del rapporto di lavoro, in contrasto con la natura previdenziale, e non retributiva, dei versamenti effettuati dal datore di lavoro al Fondo di previdenza complementare.

La sentenza d’appello meriterebbe censura anche per aver affermato l’inesigibilità delle quote di TFR, senza considerare che, per le quote di TFR destinate alla previdenza complementare, «l’esigibilità è immediata e non posticipata alla cessazione del rapporto» (pagina 16 del ricorso, punto 3) e sarebbe comunque intervenuto un accordo derogatorio rispetto al regime di solidarietà di cui all’art. 2112 cod. civ.: la società cessionaria, in particolare, non si sarebbe accollata le quote di TFR da versare quale contribuzione nella previdenza complementare.

Né si potrebbe produrre la «paradossale conseguenza» che il TFR non sia corrisposto, sino al momento della cessazione del rapporto di lavoro, né dal cedente, in quanto il rapporto prosegue con il cessionario, né dal cessionario, che non è obbligato al pagamento in virtù di un accordo derogatorio.

Tale assunto sarebbe avvalorato dalle previsioni dell’art. 368, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, che sancisce l’immediata esigibilità del TFR nei confronti del cedente dell’azienda in stato di fallimento (oggi, di liquidazione giudiziale).

Ne deriverebbe l’esigibilità tempo per tempo delle quote di TFR destinate alla previdenza complementare, che egualmente «maturano “tempo per tempo”», in quanto l’obbligo di versamento «ha cadenza periodica» e non ha «alcun legame con la cessazione del rapporto di lavoro» (pagina 18 del ricorso per cassazione).

3.– I due motivi, per l’inscindibile connessione che li lega, possono essere esaminati congiuntamente.

4.– Essi si dimostrano infondati.

5.– Come emerge dalla pronuncia impugnata, il giudizio verte sulle quote di TFR che il datore di lavoro, C.D.M. s.r.l., società dichiarata fallita, non ha versato al Fondo di previdenza complementare F.

Per tali quote, gli odierni ricorrenti, transitati alle dipendenze della società cessionaria A.C. s.r.l., hanno proposto domanda nei confronti dell’INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, e l’hanno suffragata con il provvedimento di ammissione del credito al passivo della società cedente C.D.M. s.r.l.

6.– A tale riguardo, devono essere ribaditi i princìpi che questa Corte ha enunciato di recente (Cass., sez. lav., 26 aprile 2024, n. 11198, che gli stessi ricorrenti richiamano nella memoria illustrativa), nell’inquadrare la natura delle somme che il datore di lavoro ha omesso di corrispondere al Fondo di previdenza complementare e nel delineare funzione e limiti dell’intervento solidaristico del Fondo di garanzia, nel peculiare contesto della circolazione dell’azienda.

Il credito del lavoratore «al TFR accantonato presso il datore di lavoro, con la finalità di destinazione alla previdenza complementare e in origine di natura “retributiva”, assume natura “previdenziale” nel momento di attuazione del vincolo di destinazione, vale a dire con il versamento, al Fondo di previdenza complementare, delle risorse finanziarie del lavoratore – sub specie di contribuzione o di conferimento di quote di TFR – accantonate dal datore di lavoro, su mandato del lavoratore medesimo» (sentenza n. 11198 del 2024, cit., punto 7 delle Ragioni della decisione, sulla base delle considerazioni già svolte da Cass., sez. lav., 28 giugno 2023, n. 18477).

Ove il datore di lavoro non adempia all’obbligo di versare le quote del TFR al Fondo di previdenza prescelto dal lavoratore, il vincolo di destinazione non si attua, si scioglie il contratto di mandato e perciò si ripristina, per il lavoratore, la disponibilità piena di tali risorse.

Ne consegue che il lavoratore, nei confronti del suo datore di lavoro, vanta il credito per il corrispondente importo di natura retributiva.

Nel relativo debito, in caso di cessione d’azienda, subentra il datore di lavoro cessionario (art. 2112 cod. civ.), tenuto ad adempiere nei medesimi termini.

7.– Non può essere, dunque, accolta la richiesta d’intervento del Fondo di garanzia ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 80 del 1992, avanzata per il fallimento del cedente, in quanto difetta il presupposto della sottoposizione dell’attuale datore di lavoro cessionario, con cui il rapporto di lavoro prosegue, ad una delle procedure di cui all’art. 1 del citato decreto legislativo.

Presupposto che la disciplina imperativa di legge considera indefettibile per il sorgere dell’autonomo diritto alle prestazioni erogate dal Fondo (cfr., in tal senso, pagina 5 del controricorso e pagina 2 della memoria scritta del Pubblico Ministero).

Presupposto che l’Istituto, proprio allo scopo di salvaguardare la “finalità istituzionale” propria del Fondo che gestisce, ben può contestare, senza essere vincolato dal provvedimento di ammissione al passivo o da eventuali accordi derogatori, validi ed efficaci soltanto inter partes (di recente, per tutte, Cass., sez. lav., 24 dicembre 2024, n. 34292).

L’insussistenza di tale presupposto, profilo su cui s’incardina la decisione impugnata, si rivela dirimente.

8.– Come ha evidenziato l’Ufficio del Pubblico Ministero nella memoria scritta, con argomenti ribaditi nel corso della discussione, i princìpi richiamati si attagliano anche al caso di specie.

Né sono stati addotti elementi persuasivi, che inducano a rimeditarli o ne smentiscano la pertinenza alla vicenda dedotta nell’odierno giudizio.

9.– La decisione impugnata si dimostra conforme a diritto, alla stregua delle considerazioni svolte, e il ricorso, in definitiva, dev’essere rigettato.

10.– La complessità delle questioni dibattute e il recente intervento chiarificatore di questa Corte giustificano l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio.

11.– L’integrale rigetto del ricorso, proposto dopo il 30 gennaio 2013, impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo dei ricorrenti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; compensa le spese del presente giudizio.

Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.