MINISTERO dell’AGRICOLTURA – Decreto ministeriale del 27 dicembre 2024

Modifica del decreto 20 maggio 2020 recante «Criteri e modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui all’articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 (Fondo grano duro)»

Articolo unico

Al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 20 maggio 2020, come modificato dal decreto ministeriale del 12 settembre 2022, protocollo n. 421379 di concerto con il Ministro del Ministero dell’economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell’art. 3 le parole «12 milioni di euro per l’anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «32 milioni di euro per l’anno 2024»;

b) dopo il comma 1 dell’art. 3 è aggiunto il seguente:

«2. All’incremento di 20 milioni di euro previsto per il 2024 si provvede con la dotazione finanziaria a valere sul capitolo 7098 “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura” piano gestionale 01, esercizio di provenienza 2023»;

c) al comma 1 dell’art. 4 è aggiunto, infine, il seguente periodo:

«Per la sola annualità 2024 l’importo unitario per ettaro è elevato a euro 200»; il comma 4 è pertanto così modificato: «per la sola annualità 2024, fermo restando il limite massimo di 200 euro a ettaro…»;

d) dopo il comma 6 dell’art. 4 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Per l’annualità 2024 gli aiuti individuali sono concessi nei termini ora previsti dal punto 61 lettera C della comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03 – come da ultimo modificata dalla comunicazione C/2024/3113»;

e) dopo il comma 7 dell’art. 4 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Il soggetto gestore chiude definitivamente i procedimenti di erogazione degli aiuti relativamente all’annualità 2024 entro il 30 giugno 2026»;

f) al comma 1 dell’art. 6, dopo le parole Registro nazionale aiuti è aggiunto il seguente periodo: «Per l’annualità 2024 AGEA richiede al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste lo stanziamento in funzione dell’importo richiesto nelle domande, entro il 20 dicembre 2024, e sulla base dei dati della campagna 2024 relativi alle imprese agricole produttrici di grano duro»;

g) al comma 2 dell’art. 6 è aggiunta, infine, la seguente formulazione: «nei limiti del massimale del regime di aiuto applicato»;

h) al comma 4 dell’art. 6 le parole «al Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «al Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare»;

i) all’art. 6, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Il soggetto gestore trasmette al Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 7-bis dell’art. 4, una rendicontazione analitica degli importi erogati nell’annualità 2024 ai beneficiari per i quali il procedimento amministrativo è chiuso.

Tale rendicontazione è corredata da una relazione relativa ai procedimenti non ancora conclusi, indicando per ciascuna causale i relativi importi complessivi.

5-ter. In riferimento all’annualità 2024, le eventuali somme non erogate da AGEA, ad eccezione di quelle relative ai procedimenti non ancora conclusi di cui al comma precedente, sono restituite al Ministero e versate su apposito capitolo in conto entrate. Le già menzionate somme restano acquisite all’entrata del bilancio dello Stato. Per le posizioni relative ai procedimenti non ancora conclusi, il soggetto gestore aggiorna semestralmente la relazione di cui al precedente comma 5-bis con comunicazioni analoghe a quelle ivi previste e restituisce definitivamente gli importi relativi all’annualità 2024 non erogati entro il 31 gennaio 2026, ad eccezione di quelli per i quali sussistano motivazioni oggettive che impediscono la conclusione del procedimento»;

j) all’art. 8, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«2. Per l’annualità 2024 gli aiuti sono concessi secondo il regime Quadro temporaneo di crisi e transizione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea in data 2 maggio 2024».